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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 43750/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 06/07/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Tivoli in data 20/10/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MACCAdi in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 comma terzo n. 1) cod. pen., quanto al capo A) del capo di imputazione e di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen. e art. 4, comma secondo, lett. a) Legge 895/1967, quanto al capo B) del capo di imputazione.

Considerato che l'unico motivo di ricorso è infondato, poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si veda, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. sul punto Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822); ritenuto pure che la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando i riscontri documentali in atti, le dichiarazioni dei testi escussi e le risultanze della verifica dattiloscopica - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14/06/2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 06/07/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Tivoli in data 20/10/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MACCAdi in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 comma terzo n. 1) cod. pen., quanto al capo A) del capo di imputazione e di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen. e art. 4, comma secondo, lett. a) Legge 895/1967, quanto al capo B) del capo di imputazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso è infondato, poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si veda, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. sul punto Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822); ritenuto pure che la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando i riscontri documentali in atti, le dichiarazioni dei testi escussi e le risultanze della verifica dattiloscopica - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/06/2022 Il
Sentenza Cassazione n. 43750/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris