CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30349/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 819/2023 R.G. Motivi della decisione i. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge elo vizio motivazionale con un primo motivo in relazione all'affermazione di responsabilità, assumendo l'erronea rico- struzione del fatto, con un secondo motivo in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di reato meno grave di cui all'art. 73 co. 5 Dor. 309/90 e con un terzo motivo in punto di dosimetria della pena. Chiede/ pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi ., in particolare, non e3 sono consentiti dalla legge in sede di legit- timità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria crltica analisi delle argomentazioni poste a base deiia decisione im- pugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1, Il primo motivo, inerente alla responsabilità, contiene doglianze in punto di fatto, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una sentenza in cui (cfr, pag. 3) la Corte territoriale evidenzia logicamente come ia tipologia delle piante rinvenute, le modalità del loro occultamento in luogo impervio nonché i! rinveni- mento del fertilizzante, delle forbici e di altri recipienti siano indici precisi di un'at- tività di coltivazione di sostanze stupefacenti direttamente riconducibilP all'impu- tato. Quanto alla denunzia di violazione dell'ad 192 cod. proc. pen. di cui al primo motivo di ricorso va peraltro ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, poiché la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. gen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen,, la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così questa Sez. 4, .n 51525 del 4/10/2018, M., 4v. 274191; in conformità v., aia in precedenza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro,. R. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/7012 ; 2.„ Rv 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, P.v. 229159-01; Sez. i n 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306; più recentemente, v. Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196). V N. 819/2023 R.G. 2.2. Quanto al secondo motivo, peraltro del tutto generi:o, l giudice ci se- condo grado ha escluso l'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi di cui ai quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, in ragione delle ir.odaiità della coltivazione e posto che era accertato che dalle piante coltivate fosse possibile ricavare circa 1123 dosi singole. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforrre al dicrurr7 di que- sta Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 de! 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 dei D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legoe h. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha corvertito con modi': cazioni decreto-iegge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 36 - può essere riconosciu,:a .soio nella i tesi di minima offensività penale della condott2. Hesennibile sia dal dato oaalitriti quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposiz ono (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una vaiutaziore che deve esac complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla leoen risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di denza sul giudizio (così le recenti Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murala, 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto atta il i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 dei 24/06/201.0, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Pr rnavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nei giudi- care un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante, in eseii per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga ac- quistati e ceduti, per I possesso della strumentazione necessaitia per il COnfari0 - na mento delle dosi e per l'elevato numero di clienti,: corif. Sez. 7, 32001 /cì 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo ai iicono<;cie mento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze deLe_nute per ia dita, indicativa dell'attitudine della rondone a rivolgersi 3d or oospict io e vaTicioao numero di consumatori). 2.3. Quanto al terzo motivo. Io stesso afferisce al trattarne.nto punitivo sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle de- duzioni difensive, laddove il giudice di secondo grado ha ritenuto che la Per" ,.:.7. gata in primo grado fosse equa, tenuto conto del quantitativo di sostanze stupe facenti complessivamente rinvenuto e delie condizioni personaii dell'imputato. L'obbligo motivazionaie è dunque assolto laddove [OSCURATO:PERSONA] di leqittinnità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il MaS'IH; edittaie rientra, tra i poteri discrezionali dei giudice di merito ed è insindacabili_ nei i n cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più„ se prossiiii:ìa ci rp N. 319/2023 minimo, anche nel caso in cui i giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e Sirriiii„ nei quali sono impliciti gli elementi di ce: 133 cad. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 dei 5/11/2015, Sc,ararnozzii>:0,, 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf, Sez. 2, e. 28852 deli'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 255454: Sez. 3, n.10095 dei 10,/l/2()..;7.:„ Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 2455.3C E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in zione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze agc3ra,,'ar.11 attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, Il quale, per asso;vere al relativo obbligo di motivazone, è sufficiente che dia conto cieillimoieg ,o di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità dei reato o aila capa- cità a delinquere, essendo, Invece. necessaria una speCka e de.ttagliatc spiega- zione del ragionamento seguito soltanto quando ia pena sia di gran lunga superiore aia misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017 ; Mastro ed altro, Rv. 271243). 3. ESSeriC0 il ricorso inarnmissIbi!e e, a norma cj,-_ear-t. nort ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- biiita (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000)„aila condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento deile: zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dela cassa deHe nrn- mende. Cosi deciso in Roma il 7 giug