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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2024

Cassazione n. 14358/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha integralmente riformato la sentenza del 26 gennaio 2023 del Tribunale di Locri che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di energia elettrica aggravato perché commesso con violenza sulle cose, su cose esposte per necessità alla pubblica fede e con mezzi fraudolenti, ritenendo insussistente l'ulteriore aggravante, pure contestata, dell'essere il fatto stato commesso su cose destinate a pubblico servizio.

In particolare, la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'aggravante della destinazione a pubblico servizio e ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, applicati gli aumenti per le aggravanti e la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la carenza o illogicità della motivazione, per non avere la Corte di merito valutato le prove documentali — ed in particolare il contratto di locazione intestato a [OSCURATO:PERSONA] — e nel considerare come un postulato il contenuto delle sommarie informazioni rese dalla madre dell'imputato e trascurando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ammesso di avere proceduto all'allaccio abusivo alla rete elettrica all'insaputa del Macrì.

Doveva, quindi, ritenersi almeno dubbia la penale responsabilità dell'imputato, a fronte di tale quadro probatorio.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che l'aggravante della destinazione a pubblico servizio sarebbe insussistente, poiché il cavo con il quale era stato realizzato l'allaccio abusivo era posto esclusivamente a servizio dell'abitazione dell'imputato e l'energia sottratta serviva solo quest'ultima. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di ricorso per cassazione, che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

La Corte di merito ha peraltro valutato tutte le prove offerte e ha fornito una motivazione completa ed adeguata, ritenendo non credibili le dichiarazioni spontanee del Macrì e della sua compagna.

Si tratta infatti di giudizio che, in quanto attinente alla ricostruzione del fatto e alla valutazione dell'idoneità dimostrativa dei vari componenti del compendio probatorio, non può essere messo in discussione in sede di legittimità, in quanto riservato esclusivamente al giudice di merito.

Questa Corte di cassazione sul punto stabilisce infatti che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Cass., sez. 5, sentenza n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) e che nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di furto di energia elettrica, che è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422; Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543; Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, non massimata).

Peraltro, nel caso di specie l'allaccio abusivo è stato attuato senza che l'abitazione fosse dotata di alcun legittimo collegamento alla rete elettrica, non risultando affatto stipulato il contratto di fornitura, cosicché neppure può essere invocato il diverso principio, pure affermato in alcune pronunce, secondo il quale l'aggravante della destinazione a pubblico servizio non sarebbe configurabile laddove sussista un valido ed efficace contratto di fornitura di energia elettrica e la sottrazione avvenga mediante manomissione del contatore, impedendo la registrazione dei consumi effettivi, essendo in quest'ultima ipotesi l'energia sottratta destinata non ad un pubblico indifferenziato di consumatori, ma al singolo utente (in tal senso: Sez. 4, n. 48043 del 03/10/2023, Cascone, non massi mata ).

Stante l'applicabilità dell'aggravante, il reato risulta procedibile d'ufficio.3.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha integralmente riformato la sentenza del 26 gennaio 2023 del Tribunale di Locri che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di energia elettrica aggravato perché commesso con violenza sulle cose, su cose esposte per necessità alla pubblica fede e con mezzi fraudolenti, ritenendo insussistente l'ulteriore aggravante, pure contestata, dell'essere il fatto stato commesso su cose destinate a pubblico servizio. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'aggravante della destinazione a pubblico servizio e ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, applicati gli aumenti per le aggravanti e la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la carenza o illogicità della motivazione, per non avere la Corte di merito valutato le prove documentali — ed in particolare il contratto di locazione intestato a [OSCURATO:PERSONA] — e nel considerare come un postulato il contenuto delle sommarie informazioni rese dalla madre dell'imputato e trascurando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ammesso di avere proceduto all'allaccio abusivo alla rete elettrica all'insaputa del Macrì. Doveva, quindi, ritenersi almeno dubbia la penale responsabilità dell'imputato, a fronte di tale quadro probatorio. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che l'aggravante della destinazione a pubblico servizio sarebbe insussistente, poiché il cavo con il quale era stato realizzato l'allaccio abusivo era posto esclusivamente a servizio dell'abitazione dell'imputato e l'energia sottratta serviva solo quest'ultima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di ricorso per cassazione, che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). La Corte di merito ha peraltro valutato tutte le prove offerte e ha fornito una motivazione completa ed adeguata, ritenendo non credibili le dichiarazioni spontanee del Macrì e della sua compagna. Si tratta infatti di giudizio che, in quanto attinente alla ricostruzione del fatto e alla valutazione dell'idoneità dimostrativa dei vari componenti del compendio probatorio, non può essere messo in discussione in sede di legittimità, in quanto riservato esclusivamente al giudice di merito. Questa Corte di cassazione sul punto stabilisce infatti che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Cass., sez. 5, sentenza n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) e che nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di furto di energia elettrica, che è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422; Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543; Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, non massimata). Peraltro, nel caso di specie l'allaccio abusivo è stato attuato senza che l'abitazione fosse dotata di alcun legittimo collegamento alla rete elettrica, non risultando affatto stipulato il contratto di fornitura, cosicché neppure può essere invocato il diverso principio, pure affermato in alcune pronunce, secondo il quale l'aggravante della destinazione a pubblico servizio non sarebbe configurabile laddove sussista un valido ed efficace contratto di fornitura di energia elettrica e la sottrazione avvenga mediante manomissione del contatore, impedendo la registrazione dei consumi effettivi, essendo in quest'ultima ipotesi l'energia sottratta destinata non ad un pubblico indifferenziato di consumatori, ma al singolo utente (in tal senso: Sez. 4, n. 48043 del 03/10/2023, Cascone, non massi mata ). Stante l'applicabilità dell'aggravante, il reato risulta procedibile d'ufficio.3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricor
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