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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 11736/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 28 / 02/2023 C .

C . dott.Irene AMBROSI Consiglier e R.G. n. 29430 /20 21 + R.G.n. 29484/2021 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29430del ruolo generale dell’anno 2021 (cui è riunito il fascicolo iscritto al n. 29484 dell’anno 2021), proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 00026910729), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Angelo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56R17 H394J) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SO- CIETA’ COOPERATIVA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74D21 A662W) -controricorrente- nonché CAMPOBASSO Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70A16 A662D) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 928/2021, pubblicatain data 12 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 29430-29484/2021 –Sez. 3 – A d. 28/02/2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 Fatti di causa La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto una opposizione nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immo- biliare promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] di Conversano nei suoi confronti.

L’instaurazione del giudizio di merito dell’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Bari.

La Corte di Appello di Bariha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di quattromotivi.

Resiste con controricorso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Conversano.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altrointimato.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Deve preliminarmente disporsi la riunione del fascicolo re- cante il n. 29484 del ruolo generale dell’anno 2021 a quello recante il n. 29430 del ruolo generale dell’anno 2021, trattan- dosi di un unico procedimento avente ad oggetto il ricorso pro- posto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avversola sentenza della Corte di Appello di Barin. 928/2021: il secondo fascicolo risulta in effetti formato per errore, sulla base del deposito del contro- ricorso da parte della banca intimata. 2.Il ricorso risulta articolato sulla base di quattro motivi.

Con il primo motivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c.e dell’art. 616 c.p.c. in relazione all’ art. 360 nn. 1 e 3 c.p.c.».

Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 182 co. 2 c.p.c. e dell’ art. 164 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 1 e 3 c.p.c.».

Ric. n. 29430-29484/2021 –Sez. 3 – A d. 28/02/2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 Con il terzo motivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c.in relazione all’art. 360 nn. 1 e 3 c.p.c.».

Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 604 c.p.c., dell’art. 579 co. 1 c.p.c., dell’art. 2847 c.c. e dell’ art. 2848 c.c. in relazione al l’ art. 360 nn. 1 e 3 c.p.c.». 3.Risulta preliminare ed assorbente la verifica di ammissibilità dell’impugnazione, che sortisce esito negativo.

Il ricorso, infatti, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposizionesommaria dei fatti prescritto a pena di inammissi- bilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenza n. 15478 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 2/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ).

La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, maa quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L , Sentenza n. 12761 del 9/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico Ric. n. 29430-29484/2021 –Sez. 3 – A d. 28/02/2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni d i di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Manca una chiara e comprensibile esposizione degli elementi necessari per avere contezza dell’esatto oggetto e delle stesse parti del processo esecutivo nell’ambito del quale è stata pro- posta la presente opposizione, nonché delle vicende dello stesso che hanno dato luogo alla controversia.

Manca altresì una chiara e comprensibile esposizione del con- tenuto e dell’oggetto dell’opposizione proposta (sia con ri- guardo all’originario ricorso rivolto al giudice dell’esecuzione, sia con riguardo all’atto introduttivo della fase di merito a co- gnizione piena), dello svolgimento del processo di primo grado, delle precise ragioni poste a base della sentenza di primo grado, nonché del contenuto dell’atto di appello.

In questa situazione, per la Corte non è possibile verificare, in primo luogo, la sussistenza dei presupposti processuali relativi alle domande proposte (ivi incluse la individuazione dei corretti strumenti oppositivi ed impugnatori adottati, nonché la stessa regolare instaurazione ed integrità del contraddittorio) e, co- munque, accedere alla valutazione del merito delle censure for- mulate con il ricorso.

Con riguardo a queste ultime (e sebbene quanto sin qui osser- vato in ordine alla violazione del requisito di ammissibilità del ricorso di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., risulti di per sé Ric. n. 29430-29484/2021 –Sez. 3 – A d. 28/02/2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 assorbente) è, poi, appena il caso di osservare che gli ultimi due motivi del ricorso hanno riguardo al merito delle ragioni poste a base dell’opposizione e devono ritenersi, pertanto, in radice inammissibili, in quanto nella decisione impugnata non vengono affatto affrontate le relative questioni, essendosi la corte d’appello limitata a confermare la decisione di primo grado con la quale il tribunale aveva ritenuto inammissibile l’in- troduzione del giudizio di merito a cognizione piena relativo all’opposizione stessa, per difetto di legittimazione del soggetto che, quale legale rappresentante della società opponente, aveva conferito il mandato al difensore costituito per la stessa.

I primi due motivi, che riguardano invece proprio laquestione della legittimazione alla proposizione del giudizio di merito, ri- sultano a loro volta inammissibili, in quanto, ad avviso del Col- legio, con riguardo alla relative censure, non è rispettatonean- che il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché nel ricorso non risulta adeguatamente riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto de- gli atti (sostanziali e processuali) su cui tali motivi si fondano, né sonoadeguatamente localizzati i relativ i document i nell’am- bito del fascicolo processuale.Inoltre, si tratta di censure rela- tive a questioni non prese direttamente in considerazione nella decisione impugnata e, con riguardo alle stesse, non è adegua- tamente precisato se, in quali atti ed in quali precisi termini, esse fossero state effettivamente già avanzate nel corso del giudizio di merito, mediante il richiamo dello specifico conte- nuto dei relativi atti.

Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassa- zione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valuta- zione di un documento da parte del giudice di merito, ha il du- plice onere –imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va Ric. n. 29430-29484/2021 –Sez. 3 – A d. 28/02/2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase pro- cessuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 4/09/2008, Rv. 604828 – 01; Sez.

U, Sentenza n. 28547 del 2/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 15628 del 3/07/2009, Rv. 609583 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 29 del 5/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez.

U , Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez.

L , Sentenza n. 2966 del 7/02/2011, Rv. 616097 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17602 del23/08/2011, Rv. 619544 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 124 del04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5 , Sentenza n. 26174 del 12/12/2014 , Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 19048del 28/09/2016 , Rv. 642130 – 01; Sez. 5 , Ordinanza n. 14107 del 7/06/2017 , Rv. 644546 – 01 , in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017 , Rv. 646829 – 01;Sez.

L , Sentenza n. 20914 del 5/08/2019 , Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi Ric. n. 29430-29484/2021 –Sez. 3 – A d. 28/02/2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 8.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 28 / 02/2023 C . C . dott.Irene AMBROSI Consiglier e R.G. n. 29430 /20 21 + R.G.n. 29484/2021 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29430del ruolo generale dell’anno 2021 (cui è riunito il fascicolo iscritto al n. 29484 dell’anno 2021), proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 00026910729), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Angelo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56R17 H394J) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SO- CIETA’ COOPERATIVA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74D21 A662W) -controricorrente- nonché CAMPOBASSO Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70A16 A662D) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 928/2021, pubblicatain data 12 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 29430-29484/2021 –Sez. 3 – A d. 28/02/2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 Fatti di causa La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto una opposizione nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immo- biliare promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] di Conversano nei suoi confronti. L’instaurazione del giudizio di merito dell’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Bari. La Corte di Appello di Bariha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Conversano. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altrointimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Deve preliminarmente disporsi la riunione del fascicolo re- cante il n. 29484 del ruolo generale dell’anno 2021 a quello recante il n. 29430 del ruolo generale dell’anno 2021, trattan- dosi di un unico procedimento avente ad oggetto il ricorso pro- posto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avversola sentenza della Corte di Appello di Barin. 928/2021: il secondo fascicolo risulta in effetti formato per errore, sulla base del deposito del contro- ricorso da parte della banca intimata. 2.Il ricorso risulta articolato sulla base di quattro motivi. Con il primo motivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c.e dell’art. 616 c.p.c. in relazione all’ art. 360 nn. 1 e 3 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 182 co. 2 c.p.c. e dell’ art. 164 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 1 e 3 c.p.c.». Ric. n. 29430-29484/2021 –Sez. 3 – A d. 28/02/2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 Con il terzo motivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c.in relazione all’art. 360 nn. 1 e 3 c.p.c.». Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 604 c.p.c., dell’art. 579 co. 1 c.p.c., dell’art. 2847 c.c. e dell’ art. 2848 c.c. in relazione al l’ art. 360 nn. 1 e 3 c.p.c.». 3.Risulta preliminare ed assorbente la verifica di ammissibilità dell’impugnazione, che sortisce esito negativo. Il ricorso, infatti, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposizionesommaria dei fatti prescritto a pena di inammissi- bilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenza n. 15478 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 2/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, maa quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L , Sentenza n. 12761 del 9/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico Ric. n. 29430-29484/2021 –Sez. 3 – A d. 28/02/2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni d i di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. Manca una chiara e comprensibile esposizione degli elementi necessari per avere contezza dell’esatto oggetto e delle stesse parti del processo esecutivo nell’ambito del quale è stata pro- posta la presente opposizione, nonché delle vicende dello stesso che hanno dato luogo alla controversia. Manca altresì una chiara e comprensibile esposizione del con- tenuto e dell’oggetto dell’opposizione proposta (sia con ri- guardo all’originario ricorso rivolto al giudice dell’esecuzione, sia con riguardo all’atto introduttivo della fase di merito a co- gnizione piena), dello svolgimento del processo di primo grado, delle precise ragioni poste a base della sentenza di primo grado, nonché del contenuto dell’atto di appello. In questa situazione, per la Corte non è possibile verificare, in primo luogo, la sussistenza dei presupposti processuali relativi alle domande proposte (ivi incluse la individuazione dei corretti strumenti oppositivi ed impugnatori adottati, nonché la stessa regolare instaurazione ed integrità del contraddittorio) e, co- munque, accedere alla valutazione del merito delle censure for- mulate con il ricorso. Con riguardo a queste ultime (e sebbene quanto sin qui osser- vato in ordine alla violazione del requisito di ammissibilità del ricorso di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., risulti di per sé Ric. n. 29430-29484/2021 –Sez. 3 – A d. 28/02/2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 assorbente) è, poi, appena il caso di osservare che gli ultimi due motivi del ricorso hanno riguardo al merito delle ragioni poste a base dell’opposizione e devono ritenersi, pertanto, in radice inammissibili, in quanto nella decisione impugnata non vengono affatto affrontate le relative questioni, essendosi la corte d’appello limitata a confermare la decisione di primo grado con la quale il tribunale aveva ritenuto inammissibile l’in- troduzione del giudizio di merito a cognizione piena relativo all’opposizione stessa, per difetto di legittimazione del soggetto che, quale legale rappresentante della società opponente, aveva conferito il mandato al difensore costituito per la stessa. I primi due motivi, che riguardano invece proprio laquestione della legittimazione alla proposizione del giudizio di merito, ri- sultano a loro volta inammissibili, in quanto, ad avviso del Col- legio, con riguardo alla relative censure, non è rispettatonean- che il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché nel ricorso non risulta adeguatamente riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto de- gli atti (sostanziali e processuali) su cui tali motivi si fondano, né sonoadeguatamente localizzati i relativ i document i nell’am- bito del fascicolo processuale.Inoltre, si tratta di censure rela- tive a questioni non prese direttamente in considerazione nella decisione impugnata e, con riguardo alle stesse, non è adegua- tamente precisato se, in quali atti ed in quali precisi termini, esse fossero state effettivamente già avanzate nel corso del giudizio di merito, mediante il richiamo dello specifico conte- nuto dei relativi atti. Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassa- zione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valuta- zione di un documento da parte del giudice di merito, ha il du- plice onere –imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va Ric. n. 29430-29484/2021 –Sez. 3 – A d. 28/02/2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase pro- cessuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 4/09/2008, Rv. 604828 – 01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 2/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 15628 del 3/07/2009, Rv. 609583 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 29 del 5/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U , Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L , Sentenza n. 2966 del 7/02/2011, Rv. 616097 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17602 del23/08/2011, Rv. 619544 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 124 del04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5 , Sentenza n. 26174 del 12/12/2014 , Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 19048del 28/09/2016 , Rv. 642130 – 01; Sez. 5 , Ordinanza n. 14107 del 7/06/2017 , Rv. 644546 – 01 , in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017 , Rv. 646829 – 01;Sez. L , Sentenza n. 20914 del 5/08/2019 , Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi Ric. n. 29430-29484/2021 –Sez. 3 – A d. 28/02/2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 8.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello d
Sentenza Cassazione n. 11736/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris