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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 1988

Cassazione n. 31735/2026

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llo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/1988avverso l'ordinanza del 03/03/2026 del Tribunale di Siracusaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Giovanni B. Bertolini, cheha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Siracusa, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] diunificazione, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., tra i reati giudicati con sentenze delTribunale di Forlì rispettivamente in data 3 novembre 2021, irrevocabile il 6ottobre 2023 e, in data 22 dicembre 2021, irrevocabile il 31 gennaio 2024,rideterminando la pena unica complessiva in cinque anni di reclusione ed euro1500,00 di multa.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto impugnazione il Pubblicoministero, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 649 cod. pen., avendo ilGiudice dell’esecuzione deciso sugli stessi reati giudicati con le sentenze rispettoalle quali il vincolo della continuazione era stato precedentemente negato conprovvedimento in data 16 luglio 2025, divenuto irrevocabile in assenza diimpugnazione e in assenza di elementi nuovi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Giovanni B. Bertolini, intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 15 maggio 2026, ha chiesto l’annullamentocon rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]’ordinanza impugnata dev’essere annullata senza rinvio.1.

È principio consolidato quello secondo cui «La pronuncia del giudicedell'esecuzione di rigetto di richiesta di applicazione della continuazione precludela riproposizione della richiesta, quand'anche limitata ad alcuni soltanto dei reaticonsiderati dalla pronuncia (Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep. 2023,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 284242 – 01; Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Morteo, Rv.268562 – 01; Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249913 - 01).

Ilprincipio del ne bis in idem, infatti, permea l’intero ordinamento giuridico e fondail preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull’identicaresiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalitàconnaturate al sistema.

A tale divieto va attribuito il ruolo di principio generaledell’ordinamento dal quale, a tenore dell’art. 12 delle preleggi, il giudice non puòprescindere quale referente per l’interpretazione logico sistematica.Altrettanto fermo è il principio secondo cuila preclusione del cd. giudicatoesecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e nonanche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili,ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedentedecisione definitiva (fra molte, di recente Sez. 1 n. 36547 del 18/09/2025,Sorgente, Rv. 288873 – 01).

Sicché il giudicato non impedisce il riesame deltema in decisione qualora, nel successivo incidente di esecuzione, sianoprospettati fatti o questioni giuridiche ulteriori, ancorché preesistenti allaprecedente decisione.2.

Nel caso in esame, come risulta dal confronto tra il provvedimentoimpugnato e quello del Tribunale di Siracusa del 16 luglio 2025, presente neglidel vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 –01), il vincolo della continuazione – invocato dal condannato tra i reati giudicaticon le stesse sentenze e sulla base dei medesimi elementi – era già stato negatodal Giudice dell’esecuzione.Dunque, in mancanza di deduzione di nuovi elementi che potesserolegittimare una rivisitazione della decisione del Giudice dell’esecuzione del 16luglio 2025, il provvedimento impugnato – come segnalato dal Pubblico ministeroricorrente – con il quale si è riconosciuto il vincolo della continuazioneprecedentemente negato ha violato il principio del ne bis in idem.Lo stesso dev’essere, dunque, annullato senza rinvio.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/1988avverso l'ordinanza del 03/03/2026 del Tribunale di Siracusaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Giovanni B. Bertolini, cheha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Siracusa, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] diunificazione, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., tra i reati giudicati con sentenze delTribunale di Forlì rispettivamente in data 3 novembre 2021, irrevocabile il 6ottobre 2023 e, in data 22 dicembre 2021, irrevocabile il 31 gennaio 2024,rideterminando la pena unica complessiva in cinque anni di reclusione ed euro1500,00 di multa.2. Avverso detto provvedimento ha proposto impugnazione il Pubblicoministero, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 649 cod. pen., avendo ilGiudice dell’esecuzione deciso sugli stessi reati giudicati con le sentenze rispettoalle quali il vincolo della continuazione era stato precedentemente negato conprovvedimento in data 16 luglio 2025, divenuto irrevocabile in assenza diimpugnazione e in assenza di elementi nuovi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Giovanni B. Bertolini, intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 15 maggio 2026, ha chiesto l’annullamentocon rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]’ordinanza impugnata dev’essere annullata senza rinvio.1. È principio consolidato quello secondo cui «La pronuncia del giudicedell'esecuzione di rigetto di richiesta di applicazione della continuazione precludela riproposizione della richiesta, quand'anche limitata ad alcuni soltanto dei reaticonsiderati dalla pronuncia (Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep. 2023,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 284242 – 01; Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Morteo, Rv.268562 – 01; Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249913 - 01). Ilprincipio del ne bis in idem, infatti, permea l’intero ordinamento giuridico e fondail preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull’identicaresiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalitàconnaturate al sistema. A tale divieto va attribuito il ruolo di principio generaledell’ordinamento dal quale, a tenore dell’art. 12 delle preleggi, il giudice non puòprescindere quale referente per l’interpretazione logico sistematica.Altrettanto fermo è il principio secondo cuila preclusione del cd. giudicatoesecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e nonanche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili,ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedentedecisione definitiva (fra molte, di recente Sez. 1 n. 36547 del 18/09/2025,Sorgente, Rv. 288873 – 01). Sicché il giudicato non impedisce il riesame deltema in decisione qualora, nel successivo incidente di esecuzione, sianoprospettati fatti o questioni giuridiche ulteriori, ancorché preesistenti allaprecedente decisione.2. Nel caso in esame, come risulta dal confronto tra il provvedimentoimpugnato e quello del Tribunale di Siracusa del 16 luglio 2025, presente neglidel vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 –01), il vincolo della continuazione – invocato dal condannato tra i reati giudicaticon le stesse sentenze e sulla base dei medesimi elementi – era già stato negatodal Giudice dell’esecuzione.Dunque, in mancanza di deduzione di nuovi elementi che potesserolegittimare una rivisitazione della decisione del Giudice dell’esecuzione del 16luglio 2025, il provvedimento impugnato – come segnalato dal Pubblico ministeroricorrente – con il quale si è riconosciuto il vincolo della continuazioneprecedentemente negato ha violato il principio del ne bis in idem.Lo stesso dev’essere, dunque, annullato senza rinvio. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]