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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 28881/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28678-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa da se medesima; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 207/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 7/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il compenso dovuto per l'attività professionale svolta in favore dell'opponente in un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il Tribunale di Matera con la sentenza n. 31/2010 revocava il decreto opposto, condannando il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di C 430,07, inferiore rispetto a quella richiesta in via monitoria.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello cui resisteva l'opponente.

La Corte d'appello di Potenza con la sentenza n. 207 del 7 aprile 2021 rigettava l'appello, condannando l'appellante al rimborso delle spese del grado.

Disattesa l'eccezione di nullità per ultrapetizione da parte del giudice di primo grado, quanto alla riduzione del compenso spettante all'opposta, e ciò in ragione della natura stessa del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed avuto riguardo al credito azionato, riteneva che effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato l'ammontare delle pretese del suo precedente difensore e nel merito rilevava che la liquidazione dei compensi da parte del giudice di prime cure aveva tenuto conto del fatto che nella fattispecie si trattava di onorari e competenze richiesti dal legale al proprio cliente, palesandosi quindi corretta la liquidazione, alla stregua delle previsioni di cui al d.m. n. 585/1994.

Era altresì disatteso il motivo di appello con il quale si contestava la compensazione delle spese del primo grado, dovendosi reputare che la soccombenza reciproca ricorra anche nel caso in cui la domanda attorea non sia stata integralmente accolta.

Quindi, atteso l'integrale rigetto dell'appello, il giudice condannava l'appellante al rimborso delle spese del grado, che Ric. 2021 n. 28678 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -2- in dispositivo quantificava nella somma di C 915,00, di cui C 255,00 per la fase introduttiva, C 255,00 per la fase di studio ed C 405,00 per la fase decisionale.

Per la cassazione della sentenza d'appello propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa fase.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 4 co. 5, lett. d) del d.m. n. 55/2014, quanto alla liquidazione delle spese del giudizio di appello.

In particolare, si deduce che nessun compenso andava riconosciuto alla controparte per la fase decisoria in quanto, come si ricava dall'indice del fascicolo telematico del procedimento di appello, la difesa dell'appellato non ha depositato alcuno scritto conclusionale, così che si palesa ingiustificata la decisione di liquidare i compensi anche per la fase decisoria.

Il motivo è privo di fondamento.

Come si ricava proprio dal disposto di cui all'art. 4 co. 5, lett. d) del d.m. n. 55/2014, ai fini del riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, rientrano svariate attività e precisamente: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento Ric. 2021 n. 28678 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -3- conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e).

Come risulta dalla stessa narrazione dei fatti di causa del giudice di appello (cfr. pag. 3), la causa era stata riservata una prima volta in decisione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed è stata poi rimessa sul ruolo, con provvedimento del 27/1/2020, a seguito del trasferimento ad altra sede del presidente del collegio, per essere poi nuovamente trattenuta in decisione all'esito della nuova udienza di conclusioni del 18 febbraio 2020.

Peraltro, se è vero che a tale seconda udienza di conclusioni è comparso il solo difensore dell'appellante, dalla copia del verbale della precedente udienza di conclusioni del 22 gennaio 2019 risulta la partecipazione anche dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore dell'appellato, presenza questa che consente di ritenere maturati i presupposti anche per la liquazione dei compensi per la fase decisionale.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è provvedimento sulle spese, non essendosi l'intimato difeso nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 11.5/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 28678 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -4- contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28678-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa da se medesima; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 207/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 7/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il compenso dovuto per l'attività professionale svolta in favore dell'opponente in un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale di Matera con la sentenza n. 31/2010 revocava il decreto opposto, condannando il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di C 430,07, inferiore rispetto a quella richiesta in via monitoria. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello cui resisteva l'opponente. La Corte d'appello di Potenza con la sentenza n. 207 del 7 aprile 2021 rigettava l'appello, condannando l'appellante al rimborso delle spese del grado. Disattesa l'eccezione di nullità per ultrapetizione da parte del giudice di primo grado, quanto alla riduzione del compenso spettante all'opposta, e ciò in ragione della natura stessa del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed avuto riguardo al credito azionato, riteneva che effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato l'ammontare delle pretese del suo precedente difensore e nel merito rilevava che la liquidazione dei compensi da parte del giudice di prime cure aveva tenuto conto del fatto che nella fattispecie si trattava di onorari e competenze richiesti dal legale al proprio cliente, palesandosi quindi corretta la liquidazione, alla stregua delle previsioni di cui al d.m. n. 585/1994. Era altresì disatteso il motivo di appello con il quale si contestava la compensazione delle spese del primo grado, dovendosi reputare che la soccombenza reciproca ricorra anche nel caso in cui la domanda attorea non sia stata integralmente accolta. Quindi, atteso l'integrale rigetto dell'appello, il giudice condannava l'appellante al rimborso delle spese del grado, che Ric. 2021 n. 28678 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -2- in dispositivo quantificava nella somma di C 915,00, di cui C 255,00 per la fase introduttiva, C 255,00 per la fase di studio ed C 405,00 per la fase decisionale. Per la cassazione della sentenza d'appello propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa fase. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 4 co. 5, lett. d) del d.m. n. 55/2014, quanto alla liquidazione delle spese del giudizio di appello. In particolare, si deduce che nessun compenso andava riconosciuto alla controparte per la fase decisoria in quanto, come si ricava dall'indice del fascicolo telematico del procedimento di appello, la difesa dell'appellato non ha depositato alcuno scritto conclusionale, così che si palesa ingiustificata la decisione di liquidare i compensi anche per la fase decisoria. Il motivo è privo di fondamento. Come si ricava proprio dal disposto di cui all'art. 4 co. 5, lett. d) del d.m. n. 55/2014, ai fini del riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, rientrano svariate attività e precisamente: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento Ric. 2021 n. 28678 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -3- conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e). Come risulta dalla stessa narrazione dei fatti di causa del giudice di appello (cfr. pag. 3), la causa era stata riservata una prima volta in decisione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed è stata poi rimessa sul ruolo, con provvedimento del 27/1/2020, a seguito del trasferimento ad altra sede del presidente del collegio, per essere poi nuovamente trattenuta in decisione all'esito della nuova udienza di conclusioni del 18 febbraio 2020. Peraltro, se è vero che a tale seconda udienza di conclusioni è comparso il solo difensore dell'appellante, dalla copia del verbale della precedente udienza di conclusioni del 22 gennaio 2019 risulta la partecipazione anche dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore dell'appellato, presenza questa che consente di ritenere maturati i presupposti anche per la liquazione dei compensi per la fase decisionale. 2. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è provvedimento sulle spese, non essendosi l'intimato difeso nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 11.5/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 28678 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -4- contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma,
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