CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14601/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comrna 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 13/07/2021, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Cremona nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla ricettazione di quattordici pergamene antiche provenienti da delitto di furto perpetrato ai danni dell'Archivio prepositurale della Chiesa di Sant'Agata a Cremona, parzialmente riformando la sentenza del primo giudice solo con la revoca della condizione del risarcimento del danno apposta alla sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati, a mezzo del comune difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per essers riconosciuta la penale responsabilità dei ricorrenti sulla base di un quadro probatorio equivoco e suscettibile di diversa interpretazione, senza il previo accertamento dell'attendibilità del chiamante in correità Pasquali, né della credibilità delle dichiarazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA], l'ultimo acquirente delle pergamene di cui si tratta. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto ai senso dell'art. 648 cod. pen. e non già dell'art. 712 cod. pen.. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, che si assume troppo oneroso, ed alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ad un risarcimento del danno immotivatamente gravoso. 3. Con requisitoria scritta del 20/11/2022 il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi sono infondati. 4.1. Premesso che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/20115, Genitore e altro, Rv. 266617), deve rilevarsi che le due sentenze di merito, senza incorrere in illogicità alcun, hanno fondato il giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti non solo sulle dichiarazioni dell'autore del furto delle pergamene, [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito ci averle cedute a [OSCURATO:PERSONA], ma anche su altri elementi di prova, quali le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di aver ricevuto alcune pergamene antiche da [OSCURATO:PERSONA] e dà [OSCURATO:PERSONA], all'esito di trattativa svoltasi nell'abitazione di quest'ultimo ed altresì sulle dichiarazioni spontanee degli stessi ricorrenti, talvolta dal contenuto pienamente confessorio, quali le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di aver ceduto sette pergamene a [OSCURATO:PERSONA].Si tratta, peraltro, di dichiarazioni spontanee che, pur se rese in assenza di difensore, sono utilizzabili nel giudizio abbreviato: questa Corte di legittimità ha ripetutamente rilevato (cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022 Rv. 283409) che sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria e non verbalizzate, purché emerga con chiarezza la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse. La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto anche delle ragioni di assoluta certezza per cui tutte le pergamene "provenienti dai Vallio" erano proprio quelle sottratte alla Chiesa di Sant'Agata, in quanto riconosciute dal parroco che dall'archivista diocesiano. 4.2. La sentenza impugnata è immune da vizi logici e giuridici anche laddove ha esposto le ragioni che hanno portato a configurare il reato di cui all'art. 648 cod. pen., avendo valorizzato convergenti elementi che portavano a ritenere i ricorrenti pienamenl:e consapevoli dell'illecita provenienza delle pergamene: si trattava, infatti, di pergamene antiche, alcune delle quali risalenti perfino all'XI secolo, munite di segnature archivistiche di riconoscimento, ed alcune perfino con sigilli papali originali. Erano beni che riportavano tutti sul retro una sintesi che dimostrava chiaramente la loro provenienza da un archivio, che non poteva sfuggire a soggetti esperti del settore, inoltre erano ritenuti di valore inestimabile eppure acquistati dai ricorrenti ad un prezzo vile, di poche centinaia di euro, dal Pasquali, persona indigente e, comunque, un privato che agiva al di fuori dei canali di mercato ufficiali. Si tratta di circostanze idonee a dimostrare la piena consapevolezza dell'illecita provenienza delle pergamene da parte dei ricorrenti, indicati, appun':o, come soggetti esperti del settore dell'antiquariato. 4.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, questo rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie non ricorre, avendo la sentenza valorizzato in modo non illogico la gravità del fatto, per il valore dei beni ricettati e la dispersione di preziose testimonianze della storia locale, oltre che i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Immune da censure è anche la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento del danno in favore delle persone offese, trattandosi di condizione imposta dall'art. 165 comrna 2 cod. pen., alla luce delle precedenti condanne riportate dai predetti. 5. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in camera di consiglio, il 22 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il ente Dott. L o [OSCURATO:PERSONA]. G Di tall