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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 49151/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 settembre 2021 la Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione del locale Tribunale del 21 settembre 2017 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle ragioni dell'affermata sua colpevolezza, per avere il giudice di secondo grado configurato la sua responsabilità penale pur in carenza di prova certa dell'avvenuta integrazione della condotta criminosa; violazione ed erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 157 e 161 cod. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, per non aver dichiarato la Corte di appello l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta il 30 luglio 2021, e cioè prima dell'emissione della sentenza di secondo grado (17 settembre 2021).

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi, con la prima censura, un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.

La motivazione resa dalla Corte territoriale, infatti, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli.

2.2. Manifestamente infondata è anche la seconda doglianza eccepita dal ricorrente, non essendo intervenuto il decorso del termine di prescrizione del reato in data antecedente rispetto alla pronuncia della sentenza di secondo grado.

Il reato, infatti, è stato commesso il 28 marzo 2014, ed il termine di maturazione massimo della prescrizione, previsto per il 28 settembre 2021, è già di per sé successivo alla data di emissione della sentenza di appello (17 settembre 2021) - senza considerare, poi, gli ulteriori 286 giorni (146+42+98) complessivi di sospensione della prescrizione intervenuti -.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 settembre 2021 la Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione del locale Tribunale del 21 settembre 2017 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle ragioni dell'affermata sua colpevolezza, per avere il giudice di secondo grado configurato la sua responsabilità penale pur in carenza di prova certa dell'avvenuta integrazione della condotta criminosa; violazione ed erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 157 e 161 cod. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, per non aver dichiarato la Corte di appello l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta il 30 luglio 2021, e cioè prima dell'emissione della sentenza di secondo grado (17 settembre 2021). 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01). In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi, con la prima censura, un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale. La motivazione resa dalla Corte territoriale, infatti, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. 2.2. Manifestamente infondata è anche la seconda doglianza eccepita dal ricorrente, non essendo intervenuto il decorso del termine di prescrizione del reato in data antecedente rispetto alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Il reato, infatti, è stato commesso il 28 marzo 2014, ed il termine di maturazione massimo della prescrizione, previsto per il 28 settembre 2021, è già di per sé successivo alla data di emissione della sentenza di appello (17 settembre 2021) - senza considerare, poi, gli ulteriori 286 giorni (146+42+98) complessivi di sospensione della prescrizione intervenuti -. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 novembre 2022