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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 dicembre 2020

Cassazione n. 17156/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso proposto16253/21 da: [OSCURATO:PERSONA] srl , elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente e anche disgiuntamente all’avvocatoDanni [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 28105/2020 della CORTE di Cassazione , pubblicatail 9/12/2020 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dalla cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 28105/2020, depositata il 9/12/2020, ha confermato il decreto del Tribunale di Padova del 16/10/2018 con il quale era stato respinta l’opposizione, ex art.98 l.f., proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] spa, in seguito al mancato accoglimento della sua richiesta di restituzione/rivendica di alcuni beni mobili («un carrello elevatore Bt, un carrello elevatore trilaterale Jungheinrinch, un carrello elevatore [OSCURATO:PERSONA]»), per mancanza di data certa (anteriore alla dichiarazione di fallimento) nella documentazione prodotta relativa ad un contratto di noleggio e della consegna dei beni alla fallita e anche mancata individuazione del bene (un terzo carrello) nell’attivo fallimentare.

Questa Corte, in particolare, ha rilevato che: a) le censure della ricorrente erano tutte imperniate sulla motivazione addotta dal Tribunale per rigettare la sua domanda, collegate alla mancanza di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento della documentazione relativa al contratto di noleggio, in forza del quale la detenzione del carrello de quo (il carrello elevatore Jungheinrinch, sul quale era incentrato il ricorso per cassazione) sarebbe stata trasmessa alla societ̀ fallita Fond M etalli s.p.a., assumendo non essere stato considerato che documenti di data certa (le fatture inserite nel registro IVA vendite) contenevano riferimenti al contratto di noleggio e al documento di consegna, permettendo cos̀ di stabilire in modo egualmente certo l'anteriorit̀ della loro formazione rispetto alla data del fallimento; b) così facendo la ricorrente aveva «perso di vista gli oneri probatori che la gravavano quale attrice in rivendica e restituzione ai sensi dell'art.103 della legge fall., che prevede che a tali domande si applichi il regime probatorio previsto nell'articolo 621 cod.proc.civ., secondo il quale il terzo opponente non pù provare con testimoni (e neppure in via presuntiva: Sez. 1, n. 20191 del 18/08/2017, Rv. 645395 - 02; Sez. 1, n . 23215 del 17/12/2012, Rv. 624778 - 01) il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore», essendosi quindi omesso, come eccepito dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], qualsiasi argomento sulla prova del proprio diritto di proprietà, vale a dire di avere acquistato, in passato, la titolarità sul bene controverso; c) inoltre, poich́ la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate per l'esecuzione individuale dagli art. 619 e seguenti c.p.c. e quindi il terzo che rivendichi la propriet̀ o altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare, deve dimostrare, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, sia di avere acquistato in passato la propriet̀ del bene, sia che il bene stesso non era di propriet ̀ del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla propriet̀ o altro diritto reale, trovando applicazione a tal proposito il predetto art. 621 c.p.c.; d) nulla era stato dedotto, in ricorso, circa la prova fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla proprietà del carrello oggetto di causa, atteso che la ricorrente, solo con la memoria, di cui agli artt.378 e 380 bs c.p.c., di carattere meramente illustrativo, aveva osservato, in relazione alla prova del fatto costitutivo della proprietà, che la Curatela non avrebbe mai contestato che il carrello fosse di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e che comunque la propriet̀ sarebbe stata comprovata «dalla documentazione prodotta sub 5 con il ricorso ex art.98 legge fall. relativa all'acquisto dalla Jungheiring del carrello con la stessa matricola (FN5211006) riportata nella documentazione allegata sub B,C ed F) al ricorso ( d.d.t. 10/3/2017, fatture di noleggio e stima dei beni non a cespite del fallimento)»; e) tali deduzioni e allegazioni erano inammissibili perché introdotte solo con la memoria e tardivamente sia in ordine al richiamo a «un documento (quello n.5 del ricorso ex art.98 legge fall.) non trascritto, ń allegato al ricorso, a differenza degli altri sopra indicati rispetto ai quali dovrebbe essere effettuato il riscontro» sia in relazione all’invocazione del principio di non contestazione, in quanto «in virt̀ del principio di autosufficienza , il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non pù prescindere dalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti, perch́ l'onere di specifica contestazione, a opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Sez.3, 05/03/2019, n. 6303)»; f) il motivo relativo alla mancata ammissione delle prove orali era poi inammissibile sia perché riferito solo alla prova del rapporto negoziale e non a quella, parimenti necessaria, del titolo di propriet̀ , per tutto quanto sopra esposto, sia per l'inammissibilit̀ della prova testimoniale disposta dall'art.103 legge fall. e dall'art.621 c.p.c., non avendo la ricorrente dato conto di aver dedotto la prova orale specificamente allegando le ragioni della asserita verosimiglianza dell'esistenza del diritto alla luce della professione o del commercio esercitati dal terzo o dal debitore, che giustificavano la deroga al divieto ordinariamente previsto dalla legge.

Avverso la suddetta pronuncia, la [OSCURATO:PERSONA] srl propone ricorso per cassazione, notificato il 9/6/2021, affidato a un motivo, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] spa (che resiste con controricorso, notificato il 19/7/2021).Entrambe le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, l’errore percettivo commesso da questa Corte : a) nel ritenere non dimostrato il diritto reale di proprietà in capo aRotal Car del bene oggetto della domanda di restituzione, noleggiato alla fallita e rinvenuto presso quest’ultima, pur trattandosi di fatto incontroverso, mai messo in dubbio dal Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di restituzione (così qualificata la domanda, come richiesta, non di rivendica ma, restitutoria in forza di un rapporto obbligatorio tra le parti) solo sulla base della ritenuta, erroneamente, assenza di data certa della documentazione prodotta in ordine al successivo noleggio del bene in favore della [OSCURATO:PERSONA] spa, ritenendo quindi del tutto irrilevante l’aspetto della prova del diritto di propriet̀; in ogni caso, con il doc.to 5 prodotto con il ricorso ex art.98 l.f., puntualmente indicato in sede di ricorso per cassazione, quanto al suo contenuto, non essendone necessaria la sua trascrizione, era stata fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] anche la prova della proprietà del bene oggetto della domanda restitutoria; b) nel respingere il quarto motivo di ricorso attinente alla mancata ammissione delle prove orali da parte del Tribunale, avendo questa Corte ritenuto che la prova verteva sul rapporto negoziale e non su quella, parimenti necessaria, del titolo di proprietà, mentre il capitolo 4 della prova articolata riguardava proprio l’acquisto della proprietà del carrello elevatore.

2. La censura è inammissibile.

Invero, l'errore revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi.

Questa Corte (Cass.17443/2008) ha chiarito che «l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali».

Questa Corte (Cass.10466/2011) ha altresì precisato che «in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso»; deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denunciaai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. (Cass. 7064 del 2002, la quale ha appunto escluso la configurabilità di un errore revocatorio nel caso di pretesa errata valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione; Cass. 6198 del 2005; Cass. 24856/2006; Cass.5221/2009; Cass14937/2017; Cass. 20635/2017; Cass. 17179/2020).Ora, l’errore revocatorio dedotto consisterebbe nel fatto che questa Corte non si sarebbe avveduta che «l’appartenenza e/o la titolarità (financo la proprietà, per quanto eventualmente necessaria) in capo alla [OSCURATO:PERSONA] srl del bene oggetto di causa, noleggiato alla fallita e rinvenuto presso quest’ultima» non era mai stata realmente controversa.

Quindi , si assume che la Corte abbia supposto l’inesistenza di un fatto (laprova del diritto di proprietà su un bene) la cui verità era positivamente stabilita, ma questa Corte, a fronte di una sentenza del Tribunale la cui motivazione era incentrata sul mancato assolvimento della prova del diritto alla restituzione (vale a dire del titolo per effetto del quale la detenzione del bene era stata trasferita alla società poi fallita), assorbita la questione della prova della proprietà del bene, ha ritenuto che la deduzione circa la non contestazione della Curatela di tale fatto era stata dedotta tardivamente e in maniera non puntuale e specifica .

E la ricorrente denunciando tale erronea affermazione, critica dunque un errore di giudizio posto in essere da questa Corte, che avrebbe fatto cattivo uso del principio di non contestazione.

Inoltre, la ricorrente, laddove censura la decisione di questa Corte, per avere la stessa errato nel ritenere, nella specie, necessaria anche la prova della diritto di proprietà sul bene, a fronte di una mera pretesa restitutoria (non solo di rivendica del bene), ovvero per non avere la stessa Corte tenuto conto del «giudicato implicito» formatosi sulla non contestazione del diritto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sul bene, invoca non un errore di fatto ma un errore di giudizio, non deducibile con il ricorso per revocazione ex art.395 n. 4 c.p.c..

Neppure è rinvenibile un errore di fatto, nella denuncia circa il fatto che, nel corso del giudizio, fosse stata comunque fornita da [OSCURATO:PERSONA] la prova della proprietà del bene oggetto di causa, essendo lamentato un erroneo apprezzamento delle prove e un errore di giudizio, atteso che questa Corte ha ritenuto il doc.to 5 allegato tardivamente (in sede di memoria, di carattere meramente illustrativo) e comunque, secondo una certa tesi giuridica, in maniera non puntualee specifica, con difetto di autosufficienza (e la ricorrente contesta solo di averne comunque indicato «il contenuto»).

Quanto poi all’errore revocatorio inerente al rigetto del quarto motivo dell’originario ricorso per cassazione, riguardante l’asserita omessa motivazione in ordine alla non ammissione delle prove orali formulate dalla ricorrente innanzi al Tribunale, è sufficiente rilevare che la doglianza è inammissibile in quanto non censura, con la deduzione di alcun errore di fatto, la statuizione, pure presente nell’ordinanza qui impugnata, di inammissibilità della prova per testimoni ai sensi degli artt.103 l.f. e 621 c.p.c..

3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile .

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.000,00, a titolodi compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, d̀ atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso proposto16253/21 da: [OSCURATO:PERSONA] srl , elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente e anche disgiuntamente all’avvocatoDanni [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 28105/2020 della CORTE di Cassazione , pubblicatail 9/12/2020 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dalla cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 28105/2020, depositata il 9/12/2020, ha confermato il decreto del Tribunale di Padova del 16/10/2018 con il quale era stato respinta l’opposizione, ex art.98 l.f., proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] spa, in seguito al mancato accoglimento della sua richiesta di restituzione/rivendica di alcuni beni mobili («un carrello elevatore Bt, un carrello elevatore trilaterale Jungheinrinch, un carrello elevatore [OSCURATO:PERSONA]»), per mancanza di data certa (anteriore alla dichiarazione di fallimento) nella documentazione prodotta relativa ad un contratto di noleggio e della consegna dei beni alla fallita e anche mancata individuazione del bene (un terzo carrello) nell’attivo fallimentare. Questa Corte, in particolare, ha rilevato che: a) le censure della ricorrente erano tutte imperniate sulla motivazione addotta dal Tribunale per rigettare la sua domanda, collegate alla mancanza di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento della documentazione relativa al contratto di noleggio, in forza del quale la detenzione del carrello de quo (il carrello elevatore Jungheinrinch, sul quale era incentrato il ricorso per cassazione) sarebbe stata trasmessa alla societ̀ fallita Fond M etalli s.p.a., assumendo non essere stato considerato che documenti di data certa (le fatture inserite nel registro IVA vendite) contenevano riferimenti al contratto di noleggio e al documento di consegna, permettendo cos̀ di stabilire in modo egualmente certo l'anteriorit̀ della loro formazione rispetto alla data del fallimento; b) così facendo la ricorrente aveva «perso di vista gli oneri probatori che la gravavano quale attrice in rivendica e restituzione ai sensi dell'art.103 della legge fall., che prevede che a tali domande si applichi il regime probatorio previsto nell'articolo 621 cod.proc.civ., secondo il quale il terzo opponente non pù provare con testimoni (e neppure in via presuntiva: Sez. 1, n. 20191 del 18/08/2017, Rv. 645395 - 02; Sez. 1, n . 23215 del 17/12/2012, Rv. 624778 - 01) il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore», essendosi quindi omesso, come eccepito dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], qualsiasi argomento sulla prova del proprio diritto di proprietà, vale a dire di avere acquistato, in passato, la titolarità sul bene controverso; c) inoltre, poich́ la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate per l'esecuzione individuale dagli art. 619 e seguenti c.p.c. e quindi il terzo che rivendichi la propriet̀ o altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare, deve dimostrare, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, sia di avere acquistato in passato la propriet̀ del bene, sia che il bene stesso non era di propriet ̀ del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla propriet̀ o altro diritto reale, trovando applicazione a tal proposito il predetto art. 621 c.p.c.; d) nulla era stato dedotto, in ricorso, circa la prova fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla proprietà del carrello oggetto di causa, atteso che la ricorrente, solo con la memoria, di cui agli artt.378 e 380 bs c.p.c., di carattere meramente illustrativo, aveva osservato, in relazione alla prova del fatto costitutivo della proprietà, che la Curatela non avrebbe mai contestato che il carrello fosse di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e che comunque la propriet̀ sarebbe stata comprovata «dalla documentazione prodotta sub 5 con il ricorso ex art.98 legge fall. relativa all'acquisto dalla Jungheiring del carrello con la stessa matricola (FN5211006) riportata nella documentazione allegata sub B,C ed F) al ricorso ( d.d.t. 10/3/2017, fatture di noleggio e stima dei beni non a cespite del fallimento)»; e) tali deduzioni e allegazioni erano inammissibili perché introdotte solo con la memoria e tardivamente sia in ordine al richiamo a «un documento (quello n.5 del ricorso ex art.98 legge fall.) non trascritto, ń allegato al ricorso, a differenza degli altri sopra indicati rispetto ai quali dovrebbe essere effettuato il riscontro» sia in relazione all’invocazione del principio di non contestazione, in quanto «in virt̀ del principio di autosufficienza , il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non pù prescindere dalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti, perch́ l'onere di specifica contestazione, a opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Sez.3, 05/03/2019, n. 6303)»; f) il motivo relativo alla mancata ammissione delle prove orali era poi inammissibile sia perché riferito solo alla prova del rapporto negoziale e non a quella, parimenti necessaria, del titolo di propriet̀ , per tutto quanto sopra esposto, sia per l'inammissibilit̀ della prova testimoniale disposta dall'art.103 legge fall. e dall'art.621 c.p.c., non avendo la ricorrente dato conto di aver dedotto la prova orale specificamente allegando le ragioni della asserita verosimiglianza dell'esistenza del diritto alla luce della professione o del commercio esercitati dal terzo o dal debitore, che giustificavano la deroga al divieto ordinariamente previsto dalla legge. Avverso la suddetta pronuncia, la [OSCURATO:PERSONA] srl propone ricorso per cassazione, notificato il 9/6/2021, affidato a un motivo, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] spa (che resiste con controricorso, notificato il 19/7/2021).Entrambe le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, l’errore percettivo commesso da questa Corte : a) nel ritenere non dimostrato il diritto reale di proprietà in capo aRotal Car del bene oggetto della domanda di restituzione, noleggiato alla fallita e rinvenuto presso quest’ultima, pur trattandosi di fatto incontroverso, mai messo in dubbio dal Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di restituzione (così qualificata la domanda, come richiesta, non di rivendica ma, restitutoria in forza di un rapporto obbligatorio tra le parti) solo sulla base della ritenuta, erroneamente, assenza di data certa della documentazione prodotta in ordine al successivo noleggio del bene in favore della [OSCURATO:PERSONA] spa, ritenendo quindi del tutto irrilevante l’aspetto della prova del diritto di propriet̀; in ogni caso, con il doc.to 5 prodotto con il ricorso ex art.98 l.f., puntualmente indicato in sede di ricorso per cassazione, quanto al suo contenuto, non essendone necessaria la sua trascrizione, era stata fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] anche la prova della proprietà del bene oggetto della domanda restitutoria; b) nel respingere il quarto motivo di ricorso attinente alla mancata ammissione delle prove orali da parte del Tribunale, avendo questa Corte ritenuto che la prova verteva sul rapporto negoziale e non su quella, parimenti necessaria, del titolo di proprietà, mentre il capitolo 4 della prova articolata riguardava proprio l’acquisto della proprietà del carrello elevatore. 2. La censura è inammissibile. Invero, l'errore revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi. Questa Corte (Cass.17443/2008) ha chiarito che «l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali». Questa Corte (Cass.10466/2011) ha altresì precisato che «in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso»; deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denunciaai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. (Cass. 7064 del 2002, la quale ha appunto escluso la configurabilità di un errore revocatorio nel caso di pretesa errata valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione; Cass. 6198 del 2005; Cass. 24856/2006; Cass.5221/2009; Cass14937/2017; Cass. 20635/2017; Cass. 17179/2020).Ora, l’errore revocatorio dedotto consisterebbe nel fatto che questa Corte non si sarebbe avveduta che «l’appartenenza e/o la titolarità (financo la proprietà, per quanto eventualmente necessaria) in capo alla [OSCURATO:PERSONA] srl del bene oggetto di causa, noleggiato alla fallita e rinvenuto presso quest’ultima» non era mai stata realmente controversa. Quindi , si assume che la Corte abbia supposto l’inesistenza di un fatto (laprova del diritto di proprietà su un bene) la cui verità era positivamente stabilita, ma questa Corte, a fronte di una sentenza del Tribunale la cui motivazione era incentrata sul mancato assolvimento della prova del diritto alla restituzione (vale a dire del titolo per effetto del quale la detenzione del bene era stata trasferita alla società poi fallita), assorbita la questione della prova della proprietà del bene, ha ritenuto che la deduzione circa la non contestazione della Curatela di tale fatto era stata dedotta tardivamente e in maniera non puntuale e specifica . E la ricorrente denunciando tale erronea affermazione, critica dunque un errore di giudizio posto in essere da questa Corte, che avrebbe fatto cattivo uso del principio di non contestazione. Inoltre, la ricorrente, laddove censura la decisione di questa Corte, per avere la stessa errato nel ritenere, nella specie, necessaria anche la prova della diritto di proprietà sul bene, a fronte di una mera pretesa restitutoria (non solo di rivendica del bene), ovvero per non avere la stessa Corte tenuto conto del «giudicato implicito» formatosi sulla non contestazione del diritto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sul bene, invoca non un errore di fatto ma un errore di giudizio, non deducibile con il ricorso per revocazione ex art.395 n. 4 c.p.c.. Neppure è rinvenibile un errore di fatto, nella denuncia circa il fatto che, nel corso del giudizio, fosse stata comunque fornita da [OSCURATO:PERSONA] la prova della proprietà del bene oggetto di causa, essendo lamentato un erroneo apprezzamento delle prove e un errore di giudizio, atteso che questa Corte ha ritenuto il doc.to 5 allegato tardivamente (in sede di memoria, di carattere meramente illustrativo) e comunque, secondo una certa tesi giuridica, in maniera non puntualee specifica, con difetto di autosufficienza (e la ricorrente contesta solo di averne comunque indicato «il contenuto»). Quanto poi all’errore revocatorio inerente al rigetto del quarto motivo dell’originario ricorso per cassazione, riguardante l’asserita omessa motivazione in ordine alla non ammissione delle prove orali formulate dalla ricorrente innanzi al Tribunale, è sufficiente rilevare che la doglianza è inammissibile in quanto non censura, con la deduzione di alcun errore di fatto, la statuizione, pure presente nell’ordinanza qui impugnata, di inammissibilità della prova per testimoni ai sensi degli artt.103 l.f. e 621 c.p.c.. 3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile . Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.000,00, a titolodi compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, d̀ atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della
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