CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 1998
Cassazione n. 19071/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1998 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto il giudice di appello ne ha negato l'applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 5 sull'esclusione dei presupposti dell'art. 131-bis cod. pen., ove si richiamano, tra l'altro, recenti precedenti della stessa indole); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il C sihliere