CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 30188/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VASTO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VASTO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CHIETI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VASTO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] v [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata il 3 novembre 2022 la Corte di appello de l'Aquila ha confermato in punto di responsabilità la sentenza di primo grado - emessa con rito abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Vasto - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati in materia di stupefacenti loro rispettivamente ascritti. [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole anche del reato di danneggiamento e della violazione della legge sulle armi, quale autore materiale del danneggiamento ai danni dell'esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] sito in Vasto, precisamente per aver sparato un colpo di pistola calibro 7.65 infrangendo la vetrina dell'esercizio commerciale sopra indicato. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo i motivi di seguito sinteticamente riportati. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ex art 606, comma 4 lett e)/cod proc pen. La Corte d'appello aveva ritenuto non accoglibile la richiesta di disapplicazione della recidiva in considerazione dei precedenti specifici dell'imputato, senza verificare la relazione del precedente penale a carico del [OSCURATO:PERSONA] con il reato nuovamente commesso. 4. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo, vizio di motivazione poiché la sentenza impugnata si era limitata a richiamare elementi meramente indiziari per sostenere la sussistenza delle condotte contestate, elementi costituiti da intercettazioni di contenuto fortemente equivoco, peraltro essendo stati operati soltanto due sequestri a fronte di venti episodi di cessione contestati. Deduce altresì vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla dichiarata responsabilità per l'episodio contestato al capo C7, in cui gli si era addebitato il concorso nella detenzione a fini di spaccio dello stupefacente rinvenuto nel furgone di altro soggetto, arrestato nell'occasione. La Corte territoriale gli aveva imputato, con argomenti illogici, la responsabilità di un fatto per il quale non era stato nemmeno arrestato. 5. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di danneggiamento e violazione della legge sulle armi. Deduceva che la Corte aquilana aveva interpretato in modo illogico gli indizi a suo carico, fondando la affermazione di responsabilità sul semplice fatto che la vettura vista transitare nei pressi del negozio danneggiato fosse dello stesso modello di quella in uso alla madre, senza che però fosse stato mai accertato il numero di targa e senza motivare sul fatto che la vettura che era passata nei pressi del negozio la notte dei fatti non era totalmente coincidente con le caratteristiche di quella della madre. Nessun valido elemento sussisteva, poi, in ordine al possesso dell'arma da parte del ricorrente. Con il secondo motivo, lamenta carenza di motivazione relativamente alla affermata responsabilità per i reati di cessione di sostanza stupefacente di cui ai capi A 2 e A3, basata esclusivamente su materiale intercettivo di contenuto del tutto equivoco. 5. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine agli episodi di cessione di stupefacente contestati, che si basavano su captazioni non eseguite su utenze della [OSCURATO:PERSONA]; l'attribuibilità alla [OSCURATO:PERSONA] della voce femminile intercettata era mera deduzione degli agenti operanti, in mancanza di accertamenti circa il riconoscimento vocale; non era stato eseguito alcun sequestro di stupefacente, tanto che il Tribunale del Riesame, in ordine alla cessione contestata al capo C dell'imputazione, aveva escluso la gravità indiziaria. Deduceva inoltre di essere del tutto estranea all'episodio contestato al capo C6. Sul punto, i giudici di merito avevano valorizzato l'utilizzo, da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA], di una vettura intestata al marito della [OSCURATO:PERSONA], ed inoltre la motivazione fornita in risposta agli specifici motivi di appello era del tutto generica, contraddittoria ed illogica, richiamandosi cumulativamente al compendio intercettivo riguardante i contatti tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 1.1 Lamenta il ricorrente carenza di motivazione in ordine alla applicazione dell'aumento di pena per la recidiva. Sul punto, la sentenza impugnata fa espresso riferimento ai precedenti specifici dell'imputato, rilevando come quest'ultimo era ricaduto nel medesimo reato rivelando una sua tendenza a delinquere e dunque una maggiore pericolosità. Detta motivazione è in linea con i principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui è adeguata la motivazione inerente all'aumento di pena per la recidiva facoltativa con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). La Corte d'appello ha inoltre ritenuto di non concedere le attenuanti generiche in considerazione della negativa personalità del reo. Appare, invero, assolutamente corretto e insindacabile in sede di legittimità il rilievo fattuale del giudice di merito in ordine ai connotati di allarmante gravità che rendono l'imputato immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio. Va rammentato infatti che l'esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad u a analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Marozzi). 2.- [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Manifestamente infondato è il primo motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione poiché la sentenza impugnata si era limitata a richiamare elementi meramente indiziari per sostenere la sussistenza delle condotte contestate, elementi costituiti da intercettazioni di contenuto fortemente equivoco, peraltro essendo stati operati soltanto due sequestri a fronte di venti episodi di cessione contestati. La censura è volta a denunciare, in modo del tutto generico, la supposta ambiguità di significato delle conversazioni intercettate, nel senso che il significato attribuito alle stesse dai giudici di merito viene contestato non già sulla base di dati oggettivi che lo smentiscano, ma esclusivamente su basi interpretative, costituite nell'essenziale dalla proposizione di possibili significati alternativi. Anche sotto tale profilo si tratta, all'evidenza, di censure non proponibili in questa sede: è pacifico che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Orbene, i giudici di merito spiegano in modo chiaro e del tutto logico i motivi per cui era evidente, nelle conversazioni intercettate, il riferimento allo stupefacente nel linguaggio criptico utilizzato: nelle conversazioni, infatti, si parlava di " magliette, pantaloni, berretti " da recapitare, anche menzionando la " taglia" mentre è pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] non gestisse un negozio di abbigliamento; ancora, si parlava di " colore bianco o nero", collegati alla tipologia di sostanza; si parlava, in altre captazioni, di generi alimentari sempre richiamando i colori (pizza bianca, vino nero), in quel caso le conversazioni erano state seguite da sequestro della sostanza, (cessione a Panico), che riscontra le altre cessioni precedute da conversazioni in cui veniva utilizzato il medesimo gergo. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla dichiarata responsabilità per l'episodio contestato al capo C7, in cui gli si era addebitato il concorso nella detenzione a fini di spaccio dello stupefacente rinvenuto nel furgone di altro soggetto, arrestato nell'occasione. Anche detta doglianza è manifestamente infondata. Il motivo attiene specificamente a una supposta carenza di risposta, da parte della Corte di merito, alle censure formulate in appello, nondimeno i temi probatori proposti con queste ultime risultano adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. "doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. Infatti, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).Orbene, sul punto la Corte territoriale fa riferimento, al fine di ricostruire il certo addebito di responsabilità al ricorrente circa la illecita detenzione dello stupefacente poi ritrovato nel furgone condotto dal Morello, alle conversazioni captate prima dell'episodio delittuoso, intercorse con la [OSCURATO:PERSONA], analiticamente citate nella sentenza di primo grado, di cui riporta riassuntivamente il contenuto. Anche su questo punto la ricostruzione dei giudici di merito risulta completa, esauriente e non manifestamente illogica: le motivazioni danno conto di come emerga dalle conversazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] che quest'ultimo si era fatto accompagnare dal Maiello presso un fornitore di eroina di [OSCURATO:PERSONA] per perfezionare l'acquisto di eroina, richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente la sera prima. I giudici di merito fanno riferimento alla esplicita conversazione tra i due coimputati (la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]) nel corso dell'acquisto, ove il ricorrente diceva alla [OSCURATO:PERSONA] che" la macchina" costava 14, alludendo con evidenza all'eroina, seguivano le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] che in un primo momento la riteneva troppo cara poi indicava al [OSCURATO:PERSONA] di procedere. Il successivo rinvenimento dell'involucro a bordo del furgone è del tutto logicamente considerato nella sentenza impugnata come univoco elemento di riscontro all'acquisto documentato dalle captazioni poche ore prima. 3. [OSCURATO:PERSONA] 3.1 Il primo motivo, con il quale si lamenta vizio di motivazione in ordine ritenuta responsabilità per il reato di danneggiamento e per il possesso dell'arma, è manifestamente infondato. La doglianza attiene più specificamente a una supposta assenza di risposta, da parte della Corte di merito, alle censure formulate in appello, nondimeno i temi probatori proposti con queste ultime risultano adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. "doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. Infatti, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). .)1/\ 3.2 Tanto premesso, il corpo argomentativo delle sentenze di merito fornisce un quadro del tutto coerente con il materiale probatorio acquisito al giudizio e non risulta viziato da contraddittorietà o manifesta illogicità, laddove gli elementi evidenziati dal ricorrente non presentano il carattere di essenzialità nel quadro della valutazione complessiva, tenendo piuttosto ad una ricostruzione alternativa dei fatti. In particolare, i giudici di merito esaminano le risultanze dell'esame dei fotogrammi delle videocamere di sorveglianza che evidenziano il passaggio davanti all'esercizio commerciale danneggiato della Fiat 600 rossa di proprietà della madre dell'imputato e pacificamente in uso al predetto, rilevando che al secondo passaggio della vettura si riscontra l'esplosione del proiettile contro la vetrina del negozio; la Corte territoriale dà logicamente atto di come la tempistica del passaggio dell'auto e della rilevazione dello sparo non desse la possibilità di una ricostruzione alternativa dei fatti e di come fosse elemento inequivocabile la caratteristica del fanalino non funzionante; inoltre la sentenza impugnata richiama, pur se riassuntivamente, gli stringenti passaggi logici del GUP nella ricostruzione dei plurimi elementi che consentivano di concludere per la certezza della disponibilità di una pistola in capo all'imputato, e della consuetudine di quest'ultimo a gesti intimidatori del medesimo tipo, in particolare: a) le conversazioni frutto di intercettazioni ambientali nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] parlava di un " lavoro" che gli avevano commissionato, riferendosi, nella successiva conversazione captata con il [OSCURATO:PERSONA], al danneggiamento delle telecamere del complesso residenziale" [OSCURATO:PERSONA]"; b) le ulteriori conversazioni intercorse con il [OSCURATO:PERSONA] nelle quali gli confidava di aver partecipato anche al danneggiamento del bar Insonnia, la cui saracinesca risultava essere stata colpita da sette colpi di pistola del medesimo calibro di quello esploso ai danni della vetrina del negozio [OSCURATO:PERSONA] (7,65); c) la conversazione captata intercorsa con tale [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il Butinello chiedeva al ricorrente se " a quello là gliela poteva far tenere almeno due o tre giorni"; il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva " neanche un minuto, perché la deve ridiscendere a [OSCURATO:PERSONA]", aggiungendo poi "non mi fate lo scherzetto a me, me la dovete ridare la scacciacani". Sul punto, i giudici di merito motivano in modo immune da vizi logici/ affermando da un lato che in gergo il termine indica una pistola vera e che, comunque, non avrebbe avuto senso consegnare " una scacciacani" per farla provare a qualcuno. In tale contesto, del tutto congrua si rivela l'osservazione della Corte territoriale in risposta ai motivi di appello, volta a sminuire la portata della conversazione con tale Gabriele cui l'imputato diceva di non saper nemmeno sparare o che comunque non si definiva un bravo tiratore, in quanto da un lato non idonea a confutare l'inequivoco quadro indiziario emerso dalle altre conversazioni sopra citate, dall'altro comunque non palesemente incompatibili con i dati fattuali comprovanti la disponibilità dell'arma e la compartecipazione ad altri " lavori" della medesima tipologia del danneggiamento oggetto del presente processo. Va allora sottolineato che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). E non sono ammissibilii censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). E' evidente che la decisione impugnata non presenta alcuna manifesta illogicità argomentativa e che i motivi di ricorso tendono a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, non deducibile in questa sede. 3.3 Anche il secondo motivo, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] lamenta carenza di motivazione relativamente alla affermata responsabilità per i reati di cessioni contestatigli ai capi A 2 e A3, è manifestamente infondato. Premesso infatti che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389) è sufficiente ricordare, anche alla luce dei principi in tema di " doppia conforme " già citati, che i giudici di merito motivano ampiamente sul contenuto esplicito delle conversazioni, in cui si parla di " bianca" per 20 euro e si dicono frasi quali "è buona, come non è buona" ; nonché spiegano ampiamente il fatto che l'acquirente Sarodi negasse di conoscere l'imputato, attribuibile allo stato di ebbrezza del predetto emergente dagli atti; e, quanto al successivo episodio della cessione al Giorgetta, richiamano le espresse ammissioni del cessionario Giorgetta. 4. [OSCURATO:PERSONA] motivi, con cui si deduce vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine agli episodi di cessione di stupefacente contestati, sono manifestamente infondati, alla luce dei principi in materia di " doppia conforme", di valutazione del materiale intercettivo e dei limiti del sindacato di legittimità sopra ricordati. Sia la Corte territoriale che, analiticamente, il GUP fanno invero riferimento al fatto che, nell'ipotesi della cessione di eroina alla Panico, i servizi di osservazione della polizia giudiziaria avevano constatato che l'acquirente, a seguito delle numerose telefonate con il [OSCURATO:PERSONA] che avevano preceduto la cessione, si era recata proprio nell'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] e, subito dopo esserne uscita era stata trovata in possesso di stupefacente suddiviso in quattro involucri ( eroina e cocaina). Nel corso dello stesso episodio, i giudici di merito rilevano che l'utenza del [OSCURATO:PERSONA] era stata utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale si era rivolta all'acquirente, alludendo al di Giacomo dicendo " non ci sta il QA. ragazzo, ti faccio richiamare". La sentenza impugnata ricollega dunque tale fondamentale elemento di riscontro con tutto il complesso delle altre conversazioni captate tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], deducendone, con ragionamento del tutto immune da vizi logici, la costante compartecipazione di quest'ultima negli episodi contestati, comprovata anche dai riferimenti degli acquirenti che interloquivano con il [OSCURATO:PERSONA] ( la comara tua); dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato la cessione al Mucci utilizzando la vettura di proprietà del marito della [OSCURATO:PERSONA], nella disponibilità di quest'ultima, cessione riscontrata dal successivo sequestro della stupefacente ritrovato in possesso del Mucci. Le argomentazioni dei giudici di merito, in conclusione, sono perfettamente idonee a superare la doglianza secondo cui non vi sarebbe alcuna prova circa l'identificazione della voce intercettata, poiché la riconducibilità alla [OSCURATO:PERSONA] dei fatti contestati, nonché delle conversazioni captate, emerge in modo chiaro e coerente dal complesso dei fatti compendiati ed esaminati dai giudici di merito senza alcuna aporia logica. 5. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa