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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 2026

Cassazione n. 26007/2026

Testo disponibile della fonte

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ante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ing. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]S.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 12515/2024Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 26007/2026Data pubblicazione 30/09/2026tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 348/2024depositata il 01/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1.

Il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto azionerevocatoria ex art. 67, secondo comma, l.fall. nei confronti di ING.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., relativamente al pagamento di €21.830,21, avvenuto in data 3 dicembre 2013 a seguito di ordinanza diassegnazione nell’esecuzione presso il terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA].

Coop.,avviata con pignoramento in data 30 ottobre 2013. [OSCURATO:PERSONA] hadedotto che il credito derivava dal contratto di appalto stipulato tra laconvenuta e [OSCURATO:PERSONA], la quale in data 1°settembre 2013 aveva ceduto l’azienda alla società poi dichiarata fallita,per poi presentare – unitamente alla società – domanda di concordatopreventivo in data 23 dicembre 2013, rigettata dal Tribunale di Genova eseguita da dichiarazione di fallimento in data 12 gennaio 2015.2.

Il Tribunale di Genova ha rigettato la domanda per mancata provadel requisito soggettivo.3.

La Corte di Appello di Genova ha accolto l’appello del Fallimento.

Haritenuto il giudice di appello, per quanto qui rileva, legittimato attivamenteil Fallimento, trattandosi di debito proprio della società, cessionariadell’azienda e dei relativi debiti, anche in considerazione che laproposizione dell’espropriazione presso terzi presso la cessionaria eraavvenuta quando l’azienda era già avvenuta.4.

La sentenza impugnata ha, poi, ritenuto sussistente la scientiadecoctionis in base a una serie di elementi indiziari (formulazione diistanza immediata di esecuzione forzata ex art. 482 cod. proc. civ.,n. 12515/2024 R.G.Numero registro generale 12515/2024Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 26007/2026Data pubblicazione 30/09/2026esistenza di rapporti non occasionali con il debitore originario, emissionedi cambiali, consapevolezza della cessione dei debiti della cedente allacessionaria dell’azienda, dati di bilancio della cessionaria tali dadeterminare uno stato di liquidazione di fatto).5.

Propone ricorso per cassazione la società appellata, affidato aquattro motivi, cui resiste con controricorso il fallimento, che propone ununico motivo di ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hannodepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, «in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame dell’effettivo contenutodei documenti di cui ai nn. 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 depositati dalcommerciali tra la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA].

In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.:violazione dell’art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale –violazione dell’art. 1363 c.c. – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. edell’art. 2729 c.c. – violazione dell’art. 67, comma 2, R.D., 16 marzo1942, n. 267.

In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: motivazioneassente, insufficiente, carente – violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4),c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.».

La pluriarticolata censura investe lastatuizione della sentenza che ha ritenuto provata la scientia decoctionis,deducendo che la conclusione è inficiata da travisamento del contenutodella documentazione prodotta, laddove la documentazioneevidenzierebbe l’insussistenza di rapporti con la cessionaria di azienda.2.

Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, «in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame del pagamento ricevutodalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. – omesso esame dei crediti ceduti dalla Ditta individualeLarizza Annunziato alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e deln. 12515/2024 R.G.Numero registro generale 12515/2024Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 26007/2026Data pubblicazione 30/09/2026conferimento di beni dalla prima alla seconda – omesso esame dellacommessa eseguita dalla Ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] relativa alfabbricato ex OTAM di [OSCURATO:PERSONA] 1, [OSCURATO:PERSONA].

Inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione degli artt. 115 e116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c. – violazione dell’art. 67, comma 2, R.D., 16marzo 1942, n. 267.

In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.:motivazione assente, insufficiente, carente – violazione dell’art. 132,comma 2, n. 4), c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.».

La censura –articolata in forme analoghe a quelle del superiore motivo - investeulteriormente la statuizione della sentenza che ha ritenuto provata lascientia decoctionis, deducendo l’omesso esame di documenti chedimostrerebbero la solvibilità della società fallita, tra cui ladocumentazione che comproverebbe l’acquisizione di crediti della cedentee la solidità dell’impresa cedente.3.

I primi due motivi del ricorso principale sono inammissibili, in primoluogo in quanto cumulano diverse censure senza consentire di cogliere conchiarezza le doglianze prospettate e operarne l'esame separato (Cass.,Sez.

U. n. 9100/2015), in violazione del principio di chiarezza (Cass., n.7009/2017; Cass., n. 39169/2021).

In secondo luogo, i motivi si risolvononell’erroneo esame della documentazione in atti, censura non deducibilenel giudizio di legittimità.4.

Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2729cod. civ. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 67, secondo comma, l.fall.,deducendosi erronea valutazione nella sentenza impugnata degli elementiindiziari della scientia decoctionis, in quanto insussistenti e non conformialla prassi commerciale.5.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto attraverso la censura diviolazione di legge si tende a censurare il ragionamento presuntivo circa lapregnanza degli elementi indiziari, giudizio incensurabile in cassazionen. 12515/2024 R.G.Numero registro generale 12515/2024Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 26007/2026Data pubblicazione 30/09/2026come violazione di legge quando la critica si risolve in una diversaricostruzione dei fatti o nel giudizio di assenza dei requisiti di precisione,gravità e concordanza, essendo il giudice di merito libero di apprezzarediscrezionalmente gli indizi e la loro valenza (Cass., n. 1234/2019; Cass.,n. 20553/2021).6.

Con il quarto motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 67,secondo comma, l.fall., 81 e 553 cod. proc. civ., nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto legittimato attivo all’azione revocatoria ilfallimento attore.

Si deduce che il pagamento sia ascrivibile alla cedente inquanto soggetto pignorato e non al cessionario.7.

Il quarto motivo è inammissibile, in primo luogo in quanto difetta dispecificità circa l’effettivo soggetto pignorato, in secondo luogo perché ilmotivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che haritenuto legittimato attivo il fallimento, sia in quanto l’espropriazionepresso terzi aveva avuto inizio dopo la cessione di azienda, sia in quantola cessionaria – si dice - ha pagato un debito proprio, stante laresponsabilità della cessionaria ex art. 2560, secondo comma, cod. civ.8.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn., 3, 4, 5, cod. proc. civ., violazione degli«artt. 2697 cod. civ.; art 183 e 134, comma 2, n. 4) c.p.c.

Omesso ainsufficiente esame di un fatto decisivo per la controversia», nella parte incui la sentenza impugnata non si è pronunciata sull’esame delle istanzeistruttorie relative alla prova della scientia decoctionis.

Il ricorsoincidentale è assorbito in forza dell’inammissibilità del ricorso principale.9.

Il ricorso principale va, pertanto, dichiarato inammissibile con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre alraddoppio del contributo unificato.

P.Q.Mn. 12515/2024 R.G.Numero registro generale 12515/2024Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 26007/2026Data pubblicazione 30/09/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbito ilricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento dellespese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente,che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15%rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/09/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 12515/2024 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ing. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]S.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 12515/2024Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 26007/2026Data pubblicazione 30/09/2026tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 348/2024depositata il 01/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. Il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto azionerevocatoria ex art. 67, secondo comma, l.fall. nei confronti di ING.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., relativamente al pagamento di €21.830,21, avvenuto in data 3 dicembre 2013 a seguito di ordinanza diassegnazione nell’esecuzione presso il terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA]. Coop.,avviata con pignoramento in data 30 ottobre 2013. [OSCURATO:PERSONA] hadedotto che il credito derivava dal contratto di appalto stipulato tra laconvenuta e [OSCURATO:PERSONA], la quale in data 1°settembre 2013 aveva ceduto l’azienda alla società poi dichiarata fallita,per poi presentare – unitamente alla società – domanda di concordatopreventivo in data 23 dicembre 2013, rigettata dal Tribunale di Genova eseguita da dichiarazione di fallimento in data 12 gennaio 2015.2. Il Tribunale di Genova ha rigettato la domanda per mancata provadel requisito soggettivo.3. La Corte di Appello di Genova ha accolto l’appello del Fallimento. Haritenuto il giudice di appello, per quanto qui rileva, legittimato attivamenteil Fallimento, trattandosi di debito proprio della società, cessionariadell’azienda e dei relativi debiti, anche in considerazione che laproposizione dell’espropriazione presso terzi presso la cessionaria eraavvenuta quando l’azienda era già avvenuta.4. La sentenza impugnata ha, poi, ritenuto sussistente la scientiadecoctionis in base a una serie di elementi indiziari (formulazione diistanza immediata di esecuzione forzata ex art. 482 cod. proc. civ.,n. 12515/2024 R.G.Numero registro generale 12515/2024Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 26007/2026Data pubblicazione 30/09/2026esistenza di rapporti non occasionali con il debitore originario, emissionedi cambiali, consapevolezza della cessione dei debiti della cedente allacessionaria dell’azienda, dati di bilancio della cessionaria tali dadeterminare uno stato di liquidazione di fatto).5. Propone ricorso per cassazione la società appellata, affidato aquattro motivi, cui resiste con controricorso il fallimento, che propone ununico motivo di ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hannodepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, «in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame dell’effettivo contenutodei documenti di cui ai nn. 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 depositati dalcommerciali tra la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.:violazione dell’art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale –violazione dell’art. 1363 c.c. – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. edell’art. 2729 c.c. – violazione dell’art. 67, comma 2, R.D., 16 marzo1942, n. 267. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: motivazioneassente, insufficiente, carente – violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4),c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.». La pluriarticolata censura investe lastatuizione della sentenza che ha ritenuto provata la scientia decoctionis,deducendo che la conclusione è inficiata da travisamento del contenutodella documentazione prodotta, laddove la documentazioneevidenzierebbe l’insussistenza di rapporti con la cessionaria di azienda.2. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, «in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame del pagamento ricevutodalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. – omesso esame dei crediti ceduti dalla Ditta individualeLarizza Annunziato alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e deln. 12515/2024 R.G.Numero registro generale 12515/2024Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 26007/2026Data pubblicazione 30/09/2026conferimento di beni dalla prima alla seconda – omesso esame dellacommessa eseguita dalla Ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] relativa alfabbricato ex OTAM di [OSCURATO:PERSONA] 1, [OSCURATO:PERSONA]. Inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione degli artt. 115 e116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c. – violazione dell’art. 67, comma 2, R.D., 16marzo 1942, n. 267. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.:motivazione assente, insufficiente, carente – violazione dell’art. 132,comma 2, n. 4), c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.». La censura –articolata in forme analoghe a quelle del superiore motivo - investeulteriormente la statuizione della sentenza che ha ritenuto provata lascientia decoctionis, deducendo l’omesso esame di documenti chedimostrerebbero la solvibilità della società fallita, tra cui ladocumentazione che comproverebbe l’acquisizione di crediti della cedentee la solidità dell’impresa cedente.3. I primi due motivi del ricorso principale sono inammissibili, in primoluogo in quanto cumulano diverse censure senza consentire di cogliere conchiarezza le doglianze prospettate e operarne l'esame separato (Cass.,Sez. U. n. 9100/2015), in violazione del principio di chiarezza (Cass., n.7009/2017; Cass., n. 39169/2021). In secondo luogo, i motivi si risolvononell’erroneo esame della documentazione in atti, censura non deducibilenel giudizio di legittimità.4. Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2729cod. civ. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 67, secondo comma, l.fall.,deducendosi erronea valutazione nella sentenza impugnata degli elementiindiziari della scientia decoctionis, in quanto insussistenti e non conformialla prassi commerciale.5. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto attraverso la censura diviolazione di legge si tende a censurare il ragionamento presuntivo circa lapregnanza degli elementi indiziari, giudizio incensurabile in cassazionen. 12515/2024 R.G.Numero registro generale 12515/2024Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 26007/2026Data pubblicazione 30/09/2026come violazione di legge quando la critica si risolve in una diversaricostruzione dei fatti o nel giudizio di assenza dei requisiti di precisione,gravità e concordanza, essendo il giudice di merito libero di apprezzarediscrezionalmente gli indizi e la loro valenza (Cass., n. 1234/2019; Cass.,n. 20553/2021).6. Con il quarto motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 67,secondo comma, l.fall., 81 e 553 cod. proc. civ., nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto legittimato attivo all’azione revocatoria ilfallimento attore. Si deduce che il pagamento sia ascrivibile alla cedente inquanto soggetto pignorato e non al cessionario.7. Il quarto motivo è inammissibile, in primo luogo in quanto difetta dispecificità circa l’effettivo soggetto pignorato, in secondo luogo perché ilmotivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che haritenuto legittimato attivo il fallimento, sia in quanto l’espropriazionepresso terzi aveva avuto inizio dopo la cessione di azienda, sia in quantola cessionaria – si dice - ha pagato un debito proprio, stante laresponsabilità della cessionaria ex art. 2560, secondo comma, cod. civ.8. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn., 3, 4, 5, cod. proc. civ., violazione degli«artt. 2697 cod. civ.; art 183 e 134, comma 2, n. 4) c.p.c. Omesso ainsufficiente esame di un fatto decisivo per la controversia», nella parte incui la sentenza impugnata non si è pronunciata sull’esame delle istanzeistruttorie relative alla prova della scientia decoctionis. Il ricorsoincidentale è assorbito in forza dell’inammissibilità del ricorso principale.9. Il ricorso principale va, pertanto, dichiarato inammissibile con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre alraddoppio del contributo unificato. P.Q.Mn. 12515/2024 R.G.Numero registro generale 12515/2024Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 26007/2026Data pubblicazione 30/09/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbito ilricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento dellespese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente,che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15%rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/09/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 12515/2024 R.G.
Sentenza Cassazione n. 26007/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris