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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37144/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Biagio MICHELI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con cui, in data 10 febbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.000,00 in relazione ai reati di ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 63, 64, 132, 133 cod. pen., 125 e 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

Il giudice del patteggiamento avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti la recidiva, le circostanze aggravanti delle persone riunite e dell'ingente quantità di sostanze stupefacenti e non avrebbe argomentato adeguatamente in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è generico in difetto dell'indicazione degli elementi non considerati o mal considerati dal giudice di merito ed aspecifico in quanto il ricorrente si è v limitato alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche senza alcun confronto con le argomentazioni addotte dal giudice di merito.

1.1. Va rilevato che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto conseguente al riconoscimento delle contestate aggravanti risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostanzianti l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza.

La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, manifestamente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; la verifica sul punto, inoltre, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272619-01; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252)..

In ragione dei principi indicati, nel caso di specie', l'esame del contenuto del capo d'imputazione e soprattutto della motivazione della sentenza impugnata non rivela alcuna manifesta erroneità della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto relativamente alle contestate aggravanti.

1.2. L'ulteriore doglianza con la quale la difesa lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità in quanto non è ravvisabile alcuna palesa illegalità della pena concordata dalle parti.

Questa Corte di legittimità ha chiarito, infatti, che, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento all'applicazione delle che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 6, n. 42837 del 14/05/2013, Zaccaria, Rv. 257146 - 01; Sez. 4, Ordinanza n. 13237 del 23/03/2022, Vecchio, non massimata).

2. Nel caso di specie il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, anche nell'aspetto circostanziale, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.

Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Sez.

U., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez.

U., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637; da ultimo Sez. 5, n. 3344 del 14/12/2022, dep. 2023, Cerbo, non massimata).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Biagio MICHELI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con cui, in data 10 febbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.000,00 in relazione ai reati di ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 63, 64, 132, 133 cod. pen., 125 e 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Il giudice del patteggiamento avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti la recidiva, le circostanze aggravanti delle persone riunite e dell'ingente quantità di sostanze stupefacenti e non avrebbe argomentato adeguatamente in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è generico in difetto dell'indicazione degli elementi non considerati o mal considerati dal giudice di merito ed aspecifico in quanto il ricorrente si è v limitato alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche senza alcun confronto con le argomentazioni addotte dal giudice di merito. 1.1. Va rilevato che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto conseguente al riconoscimento delle contestate aggravanti risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostanzianti l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza. La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, manifestamente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; la verifica sul punto, inoltre, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272619-01; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252).. In ragione dei principi indicati, nel caso di specie', l'esame del contenuto del capo d'imputazione e soprattutto della motivazione della sentenza impugnata non rivela alcuna manifesta erroneità della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto relativamente alle contestate aggravanti. 1.2. L'ulteriore doglianza con la quale la difesa lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità in quanto non è ravvisabile alcuna palesa illegalità della pena concordata dalle parti. Questa Corte di legittimità ha chiarito, infatti, che, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento all'applicazione delle che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 6, n. 42837 del 14/05/2013, Zaccaria, Rv. 257146 - 01; Sez. 4, Ordinanza n. 13237 del 23/03/2022, Vecchio, non massimata). 2. Nel caso di specie il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, anche nell'aspetto circostanziale, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Sez. U., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez. U., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637; da ultimo Sez. 5, n. 3344 del 14/12/2022, dep. 2023, Cerbo, non massimata). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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