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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 32394/2022

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2016 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono, per mezzo del comune difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Brescia ha, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridotto la pena irrogata agli imputati in relazione al reato di bancarotta semplice documentale, così qualificato in primo grado il fatto ai medesimi ascritto in relazione a [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del 7 aprile 2010.

2. Il rilievo della illegalità della pena accessoria irrogata agli imputati impone a questa Corte di prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

2.1. Con la sentenza impugnata, invero, la Corte d'appello ha ridimensionato il trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui alll'art. 217

I. fall. limitatamente alla pena principale, confermando, invece, le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni tre, in violazione del limite edittale previsto in anni due.

Il rilievo d'ufficio dell'illegalità della pena accessoria comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al pertinente "capo" di imputazione, consentendo l'utile decorso del termine di prescrizione del reato (V.

Sez.

U., 31/03/2022, Miraglia, informazione provvisoria; Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Pappadà, Rv. 276995).

2.2. Deve essere rilevata, pertanto, l'estinzione del reato per prescrizione, essendo decorso il 7 ottobre 2017 il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dalla data del commesso reato, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata in imputazione.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, 1111 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2016 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono, per mezzo del comune difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Brescia ha, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridotto la pena irrogata agli imputati in relazione al reato di bancarotta semplice documentale, così qualificato in primo grado il fatto ai medesimi ascritto in relazione a [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del 7 aprile 2010. 2. Il rilievo della illegalità della pena accessoria irrogata agli imputati impone a questa Corte di prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2.1. Con la sentenza impugnata, invero, la Corte d'appello ha ridimensionato il trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui alll'art. 217 I. fall. limitatamente alla pena principale, confermando, invece, le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni tre, in violazione del limite edittale previsto in anni due. Il rilievo d'ufficio dell'illegalità della pena accessoria comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al pertinente "capo" di imputazione, consentendo l'utile decorso del termine di prescrizione del reato (V. Sez. U., 31/03/2022, Miraglia, informazione provvisoria; Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Pappadà, Rv. 276995). 2.2. Deve essere rilevata, pertanto, l'estinzione del reato per prescrizione, essendo decorso il 7 ottobre 2017 il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dalla data del commesso reato, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata in imputazione. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 1111 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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