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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 agosto 1977

Cassazione n. 20361/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1977 avverso l'ordinanza del 02/12/2022 del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 dl. n.137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 2 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Palermo ha respinto l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza emessa in data 27 ottobre 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, con cui è stata respinta la sua richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata, con ordinanza emessa il 27 aprile 2020 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, la misura della custodia in carcere per numerosi reati di cui agli artt. 416-bis, 629, 628, 640 416-bis.1 cod.pen., 74 d.P.R. n. 309/1990, e in data 21 ottobre 2022 egli è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione per essi, con le attenuanti di cui agli artt. 416 bis.1, terzo comma cod.pen., e 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990.

La richiesta di attenuazione della misura cautelare, presentata il giorno successivo, è stata rigettata dal G.u.p. previa acquisizione del parere della Procura della Repubblica presso il Tribunale e della [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità conseguente all'omessa notifica dell'istanza alle persone offese e per il permanere della doppia presunzione cautelare legata alla condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello sostenendo l'inesistenza del provvedimento per la mancanza dei pareri del Procuratore generale presso la Corte di appello e della [OSCURATO:PERSONA], e ribadendo la richiesta di attenuazione delle esigenze cautelari per la collaborazione da lui avviata e l'allontanamento dal gruppo criminale di appartenenza.

Il Tribunale del riesame ha dichiarato l'appello inammissibile, ribadendo che la richiesta di attenuazione della misura non è stata notificata a nessuna delle persone offese, alcune delle quali costituitesi parte civile.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1 Con il primo censura la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 310 cod. proc. pen..

Il Tribunale del riesame ha travalicato i propri poteri avendo esaminato una questione, quella dell'avvenuta notifica della richiesta alle persone offese, che il G.u.p. aveva evidentemente già valutato escludendone la rilevanza, dal momento che aveva rigettato l'appello invece di dichiararlo inammissibile, in tal modo ritenendo di fatto assorbita la indicata violazione dell'art. 299, comma 4-bis, cod.proc.pen.

Tale decisione implicita del G.u.p. avrebbe dovuto essere oggetto di appello da parte del pubblico ministero, e il Tribunale del riesame,rivalutandola benché non devoluta, ha travalicato i propri poteri. 2.2 Con il secondo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen., per avere omesso ogni motivazione in merito alla eccepita inesistenza dell'ordinanza del G.u.p. per la mancata acquisizione dei pareri prescritti dall'art. 16-octies legge n. 203/1991 (rectius art. 16-octies d.l. n. 8/1991 convertito in legge n. 82/1991).

Tale norma prescrive la previa acquisizione dei pareri della D.D.A., della P.N.A. e del procuratore generale presso la Corte di appello, non pervenuti invece prima dell'adozione del provvedimento reiettivo dell'istanza.

Tale inosservanza comporta la inesistenza del provvedimento.

E' poi errata l'ordinanza del Tribunale laddove dichiara l'appello inammissibile per la violazione dell'art. 299, comma 4-bis, cod.proc.pen., perché tale punto, già rilevato dal G.u.p., non era stato oggetto di appello.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi il ricorso inammissibile, essendo l'omessa notifica alle persone offese rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale del riesame di Palermo ha correttamente dichiarato l'appello inammissibile, ribadendo, come già rilevato dal G.u.p. nel provvedimento reiettivo dell'istanza originaria, che quest'ultima non è stata notificata alle persone offese, sicuramente individuate essendo alcune di loro anche costituite parte civile nel processo di cognizione.

La notifica alle persone offese dell'istanza di revoca o di attenuazione della misura cautelare è prescritta dall'art. 299, comma 4-bis, cod.proc.pen., quando si proceda per reati commessi con violenza alla persona, «a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità».

Nel caso di specie alcuni dei reati per i quali il Ferrante è sottoposto alla misura cautelare, in particolare quelli di cui agli artt. 628 e 629 cod.pen., sono sicuramente caratterizzati dall'uso di violenza contro le persone, quale elemento costitutivo del reato stesso, e pertanto la richiesta di attenuazione della misura custodiale in atto impone senza dubbio la notifica prescritta dalla norma citata.La conseguenza della inammissibilità della richiesta, in caso di omissione di tale notifica, è stabilita dalla norma stessa, e, trattandosi di una conseguenza che impedisce l'esame dell'istanza nel merito, essa deve essere rilevata in via preliminare, ed anche d'ufficio, come deciso da entrambi i giudici di merito.

Deve essere, sul punto, ribadito il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione, secondo cui «L'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale applicata nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, prevista dall'art. 299, comma terzo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, quale conseguenza della mancata notifica della richiesta medesima - a cura della parte richiedente - alla persona offesa, è deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo cautelare. (Nella motivazione la Corte ha altresì precisato che, in sede di appello cautelare, il controllo officioso del giudice prescinde totalmente dal principio devolutivo, fissato in via generale dall'art. 597 cod. proc. pen., in quanto attiene alla legittimità del provvedimento impugnato).» (Sez. 2, n. 33576 del 14/07/2016, Rv. 267500).

In applicazione di detto principio la Corte ha anche stabilito che «L'omessa notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alle persone, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., determina la nullità del provvedimento di modifica ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio cautelare.» (Sez. 5, n. 43103 del 12/06/2017, Rv. 271009).

Anche le Sezioni Unite della Corte hanno ribadito, esaminando la norma sotto vari profili, che «Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio.» (Sez.U., n. 17156 del 30/09/2021, Rv. 283042).

Correttamente, quindi, il Tribunale del riesame di Palermo ha preliminarmente rilevato e dichiarato d'ufficio l'inammissibilità dell'istanza di modifica della misura cautelare applicata al ricorrente, e il primo motivo di ricorso che sostiene che esso abbia travalicato i propri poteri, esaminando una questione non oggetto di devoluzione, è manifestamente infondato. 1.2 La ritenuta inammissibilità del primo motivo di ricorso, e la conferma della declaratoria di inammissibilità dell'istanza originaria di sostituzione della misura cautelare, preclude l'esame del secondo motivo di ricorso, che attiene alla nullità del provvedimento reiettivo.

Infatti l'eventuale omessa acquisizione del parere del procuratore generale e del [OSCURATO:PERSONA], previamente al rigetto di un'istanza di sostituzione di misura cautelare, non causa l'inesistenza del provvedimento stesso, come sostenuto dal ricorrente, ma la sua nullità.

Secondo la Corte di cassazione, infatti, «In tema di collaboratori di giustizia, il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, qualora adottato senza previa acquisizione del parere del [OSCURATO:PERSONA], prescritto dall'art. 16-octies del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è affetto da nullità a regime intermedio, in quanto attinente alla 'partecipazione al procedimento' del pubblico ministero ex art. 178, lett. b), ultima parte, cod. proc. pen., soggetta al regime di deducibilità previsto dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., cosicché, ove non sia stata eccepita nell'appello dinanzi al tribunale del riesame, detta nullità non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.» (Sez. 1, n. 13994 del 27/03/2020, Rv. 278959).

L'esame di una questione di nullità è pertanto preclusa dalla sussistenza di una inammissibilità dell'istanza, che impedisce la stessa i5staurazione del procedimento.

Il secondo motivo di ricorso non può quindi essere valutato, a seguito di tale preclusione. --

2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al Pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1977 avverso l'ordinanza del 02/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 dl. n.137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 2 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Palermo ha respinto l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza emessa in data 27 ottobre 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, con cui è stata respinta la sua richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata, con ordinanza emessa il 27 aprile 2020 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, la misura della custodia in carcere per numerosi reati di cui agli artt. 416-bis, 629, 628, 640 416-bis.1 cod.pen., 74 d.P.R. n. 309/1990, e in data 21 ottobre 2022 egli è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione per essi, con le attenuanti di cui agli artt. 416 bis.1, terzo comma cod.pen., e 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990. La richiesta di attenuazione della misura cautelare, presentata il giorno successivo, è stata rigettata dal G.u.p. previa acquisizione del parere della Procura della Repubblica presso il Tribunale e della [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità conseguente all'omessa notifica dell'istanza alle persone offese e per il permanere della doppia presunzione cautelare legata alla condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello sostenendo l'inesistenza del provvedimento per la mancanza dei pareri del Procuratore generale presso la Corte di appello e della [OSCURATO:PERSONA], e ribadendo la richiesta di attenuazione delle esigenze cautelari per la collaborazione da lui avviata e l'allontanamento dal gruppo criminale di appartenenza. Il Tribunale del riesame ha dichiarato l'appello inammissibile, ribadendo che la richiesta di attenuazione della misura non è stata notificata a nessuna delle persone offese, alcune delle quali costituitesi parte civile. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1 Con il primo censura la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 310 cod. proc. pen.. Il Tribunale del riesame ha travalicato i propri poteri avendo esaminato una questione, quella dell'avvenuta notifica della richiesta alle persone offese, che il G.u.p. aveva evidentemente già valutato escludendone la rilevanza, dal momento che aveva rigettato l'appello invece di dichiararlo inammissibile, in tal modo ritenendo di fatto assorbita la indicata violazione dell'art. 299, comma 4-bis, cod.proc.pen. Tale decisione implicita del G.u.p. avrebbe dovuto essere oggetto di appello da parte del pubblico ministero, e il Tribunale del riesame,rivalutandola benché non devoluta, ha travalicato i propri poteri. 2.2 Con il secondo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen., per avere omesso ogni motivazione in merito alla eccepita inesistenza dell'ordinanza del G.u.p. per la mancata acquisizione dei pareri prescritti dall'art. 16-octies legge n. 203/1991 (rectius art. 16-octies d.l. n. 8/1991 convertito in legge n. 82/1991). Tale norma prescrive la previa acquisizione dei pareri della D.D.A., della P.N.A. e del procuratore generale presso la Corte di appello, non pervenuti invece prima dell'adozione del provvedimento reiettivo dell'istanza. Tale inosservanza comporta la inesistenza del provvedimento. E' poi errata l'ordinanza del Tribunale laddove dichiara l'appello inammissibile per la violazione dell'art. 299, comma 4-bis, cod.proc.pen., perché tale punto, già rilevato dal G.u.p., non era stato oggetto di appello. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi il ricorso inammissibile, essendo l'omessa notifica alle persone offese rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame di Palermo ha correttamente dichiarato l'appello inammissibile, ribadendo, come già rilevato dal G.u.p. nel provvedimento reiettivo dell'istanza originaria, che quest'ultima non è stata notificata alle persone offese, sicuramente individuate essendo alcune di loro anche costituite parte civile nel processo di cognizione. La notifica alle persone offese dell'istanza di revoca o di attenuazione della misura cautelare è prescritta dall'art. 299, comma 4-bis, cod.proc.pen., quando si proceda per reati commessi con violenza alla persona, «a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità». Nel caso di specie alcuni dei reati per i quali il Ferrante è sottoposto alla misura cautelare, in particolare quelli di cui agli artt. 628 e 629 cod.pen., sono sicuramente caratterizzati dall'uso di violenza contro le persone, quale elemento costitutivo del reato stesso, e pertanto la richiesta di attenuazione della misura custodiale in atto impone senza dubbio la notifica prescritta dalla norma citata.La conseguenza della inammissibilità della richiesta, in caso di omissione di tale notifica, è stabilita dalla norma stessa, e, trattandosi di una conseguenza che impedisce l'esame dell'istanza nel merito, essa deve essere rilevata in via preliminare, ed anche d'ufficio, come deciso da entrambi i giudici di merito. Deve essere, sul punto, ribadito il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione, secondo cui «L'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale applicata nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, prevista dall'art. 299, comma terzo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, quale conseguenza della mancata notifica della richiesta medesima - a cura della parte richiedente - alla persona offesa, è deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo cautelare. (Nella motivazione la Corte ha altresì precisato che, in sede di appello cautelare, il controllo officioso del giudice prescinde totalmente dal principio devolutivo, fissato in via generale dall'art. 597 cod. proc. pen., in quanto attiene alla legittimità del provvedimento impugnato).» (Sez. 2, n. 33576 del 14/07/2016, Rv. 267500). In applicazione di detto principio la Corte ha anche stabilito che «L'omessa notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alle persone, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., determina la nullità del provvedimento di modifica ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio cautelare.» (Sez. 5, n. 43103 del 12/06/2017, Rv. 271009). Anche le Sezioni Unite della Corte hanno ribadito, esaminando la norma sotto vari profili, che «Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio.» (Sez.U., n. 17156 del 30/09/2021, Rv. 283042). Correttamente, quindi, il Tribunale del riesame di Palermo ha preliminarmente rilevato e dichiarato d'ufficio l'inammissibilità dell'istanza di modifica della misura cautelare applicata al ricorrente, e il primo motivo di ricorso che sostiene che esso abbia travalicato i propri poteri, esaminando una questione non oggetto di devoluzione, è manifestamente infondato. 1.2 La ritenuta inammissibilità del primo motivo di ricorso, e la conferma della declaratoria di inammissibilità dell'istanza originaria di sostituzione della misura cautelare, preclude l'esame del secondo motivo di ricorso, che attiene alla nullità del provvedimento reiettivo. Infatti l'eventuale omessa acquisizione del parere del procuratore generale e del [OSCURATO:PERSONA], previamente al rigetto di un'istanza di sostituzione di misura cautelare, non causa l'inesistenza del provvedimento stesso, come sostenuto dal ricorrente, ma la sua nullità. Secondo la Corte di cassazione, infatti, «In tema di collaboratori di giustizia, il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, qualora adottato senza previa acquisizione del parere del [OSCURATO:PERSONA], prescritto dall'art. 16-octies del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è affetto da nullità a regime intermedio, in quanto attinente alla 'partecipazione al procedimento' del pubblico ministero ex art. 178, lett. b), ultima parte, cod. proc. pen., soggetta al regime di deducibilità previsto dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., cosicché, ove non sia stata eccepita nell'appello dinanzi al tribunale del riesame, detta nullità non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.» (Sez. 1, n. 13994 del 27/03/2020, Rv. 278959). L'esame di una questione di nullità è pertanto preclusa dalla sussistenza di una inammissibilità dell'istanza, che impedisce la stessa i5staurazione del procedimento. Il secondo motivo di ricorso non può quindi essere valutato, a seguito di tale preclusione. -- 2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al Pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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