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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 28073/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vasto per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (commesso in epoca anteriore e prossima al 06/06/2018).

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (vizio di motivazione) è del tutto generico, perché privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vasto per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (commesso in epoca anteriore e prossima al 06/06/2018). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (vizio di motivazione) è del tutto generico, perché privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 28073/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris