CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32583/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'assise d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’assise d'appello di Napoli, infunzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interessedi [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reatocontinuato in relazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili (1.sentenza Corte d’assise d'appello di Napoli in data 16/06/2016, di condanna peril reato di cui agli artt. 575, 577 cod. pen., 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con l.203 del 1991, commesso in Marcianise il 03/10/2003; 2. sentenza Corted’assise d'appello di Napoli in data 24/05/2017, di condanna per il reato di cuiagli artt. 575, 577 cod. pen., 7 d.l. 152 del 1991, conv. con l. 203 del 1991 e 10,12 e 14 l. 497 del 1974, commesso in Recale e Marcianise il 14/10/2001),ritenendo non individuabili elementi sintomatici della medesimezza del disegnocriminoso.2. Avverso l'ordinanza indicata [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge evizio di motivazione in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.,per avere il giudice dell'esecuzione escluso il vincolo della continuazionenonostante la sussistenza, secondo la prospettazione difensiva, di tutti gli indicisintomatici dell'unicità del disegno criminoso, con motivazione ritenutamanifestamente illogica e contraddittoria.Con l'istanza si era evidenziato che entrambe le condanne riguardavanofatti omicidiari della medesima tipologia, entrambi aggravati dai motivi abbietti edalla finalità di agevolazione dell'organizzazione camorristica Belforte diMarcianise. La difesa aveva altresì dedotto la ricorrenza di tutti gli indicisintomatici della medesimezza del disegno criminoso, valorizzando, oltreall'omogeneità dei reati, la prossimità temporale e spaziale, l'identità delcontesto soggettivo, il medesimo ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] in entrambi i fattiomicidiari e l'unico contesto storico-criminale, essendo entrambi gli omicidimaturati nell'ambito della faida tra i clan camorristici Piccolo-Letizia e Belforte diMarcianise per la supremazia nella gestione delle attività illecite.Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza sullabase di un ragionamento erroneo in diritto, facendo riferimento a un concetto dioccasionalità non conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità.Nel caso in esame, infatti, il programma criminoso accettato in occasionedel primo omicidio sarebbe consistito nel contrastare militarmente il clan rivaleper assicurare il controllo del territorio, sicché anche l'ideazione del secondoomicidio si iscriverebbe nel medesimo disegno ispiratore, senza che possaassumere rilievo decisivo l'estemporaneità della scelta della vittima, trattandosidi soggetto fungibile, purché appartenente al clan antagonista.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA] FrancescaLoy, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoriadi inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Le censure proposte si risolvono, infatti, in una non consentitasollecitazione a una rivalutazione del merito della decisione impugnata e nellamera contrapposizione di una diversa lettura degli indici fattuali già apprezzatidal giudice dell’esecuzione, a fronte di una motivazione adeguata, coerente eimmune da evidenti fratture logiche.Va preliminarmente ricordato che, in tema di reato continuato, l’unicità deldisegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazionidella legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che laprova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indiciesteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettualesottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep.2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632 - 01). Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicitàdel disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attivitàdelinquenziale meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione,fin dalla commissione del primo episodio, dei successivi illeciti almeno nelle loroconnotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere generale(Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596 - 01).Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti dellavalutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 - 01, secondo cui il riconoscimento della continuazionenecessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo dicognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea.In particolare, quando la richiesta di applicazione della disciplina dellacontinuazione investa reati commessi nel medesimo contesto associativo, non èsufficiente che i delitti rientrino nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso oche siano finalizzati al suo rafforzamento, occorrendo invece che risulti, inconcreto, che ciascuno di essi fosse stato programmato, almeno nelle sue lineeessenziali, nel momento iniziale della determinazione criminosa. Si è, infatti,affermato che l’unicità del disegno criminoso tra il reato associativo ed i diversireati fine è configurabile solo quando questi ultimi — oltre a rientrare nell’ambitodell’attività del sodalizio criminoso e oltre ad essere finalizzati al suorafforzamento — siano stati programmati, almeno a grandi linee, al momentodell’ingresso nell’associazione stessa (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep.2018, Giglia, Rv. 271984 - 01; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv.279430 - 01).2. Il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione di tali coordinateermeneutiche.La Corte d’assise d’appello di Napoli ha valorizzato, con puntualeriferimento ai fatti, come emergenti dalle sentenze di condanna, la circostanzache il secondo omicidio, commesso a distanza di circa due anni dal primo, fudeterminato da ragioni contingenti, non certamente conoscibili né programmabilial momento della commissione del primo fatto.Il dato è stato logicamente apprezzato non come elemento isolato, maquale indice dell’autonomia della successiva risoluzione criminosa, in difetto dielementi concreti idonei a dimostrare che, già al momento del primo omicidio,fosse stata ideata anche la successiva eliminazione di altra vittima appartenenteal clan contrapposto.Il ricorrente, al contrario, tende a sovrapporre il movente dell’azione, lacomune finalità di agevolazione del clan Belforte e l’inserimento dei fatti nelmedesimo contesto camorristico, alla diversa nozione di unicità del disegnocriminoso.Tale sovrapposizione non è consentita.Il contesto di faida, l’omogeneità del titolo di reato, la comune aggravanteagevolatrice e la riconducibilità di entrambi gli omicidi alla contrapposizione tra iclan Piccolo-Letizia e Belforte costituiscono dati certamente valutabili, ma nondecisivi, ove non convergano nella dimostrazione di una originariaprogrammazione unitaria dei singoli fatti omicidiari.La prospettazione difensiva finisce, infatti, per evocare una sorta diautomatismo, tale da fondare il riconoscimento del beneficio sanzionatorio pertutti i reati commessi nell’ambito della medesima contrapposizione criminale, solperché funzionali all’affermazione del sodalizio di appartenenza. Proprio taleautomatismo, tuttavia, è escluso dalla giurisprudenza di legittimità, poichétrasformerebbe il generico programma delinquenziale dell’associazione, o lascelta di partecipare alla lotta armata contro il clan rivale, in un disegnocriminoso unitario idoneo ad assorbire ogni futura e autonoma determinazioneomicidiaria.Né assume rilievo decisivo l’assunto secondo cui la scelta della vittimasarebbe stata fungibile, purché appartenente al gruppo antagonista. Anche talededuzione conferma, piuttosto, il carattere generico del programma evocato,perché descrive una disponibilità alla reiterazione di condotte violente in funzionedella faida, ma non individua una previa deliberazione, anteriore o coeva alprimo omicidio, di una serie di illeciti già concepiti nelle loro connotazioniessenziali. La fungibilità della vittima, lungi dal dimostrare l’unitarietà deldisegno criminoso, accentua il difetto di specificità del progetto criminosoprospettato dalla difesa.In definitiva, le doglianze difensive non evidenziano alcuna violazione dilegge né alcuna manifesta illogicità del provvedimento impugnato, ma si limitanoa proporre una diversa ponderazione degli stessi indici fattuali, sollecitando unarivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamentoin favore della Cassa delle ammende della somma che si stima equo determinarein euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]