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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24078/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello in punto di pena, in ragione dell'eccessività dell'aumento operato ai sensi.dell'art. 81 cod. pen. e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, dal momento che i fatti di resistenza commessi nei confronti dei tre pubblici ufficiali dovrebbero integrare un'unica ipotesi di reato e non un concorso formale, è manifestamente infondato, avendo la Corte di Cassazione a Sezioni unite affermato il principio secondo il quale integra il concorso formale la condotta di chi usi violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Rv. 273771, Apolloni); Considerato, in ogni caso, che non sono ravvisabili contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte d'appello valorizzato l'oggettiva gravità del fatto, caratterizzato da modalità aggressive, nonché i plurimi precedenti del ricorrente, e avendo ritenuto, peraltro - quanto alle circostanze attenuanti generiche - irrilevante l'avvenuta confessione del ricorrente, in assenza di segnali di reale rivisitazione critica della propria condotta; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello in punto di pena, in ragione dell'eccessività dell'aumento operato ai sensi.dell'art. 81 cod. pen. e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, dal momento che i fatti di resistenza commessi nei confronti dei tre pubblici ufficiali dovrebbero integrare un'unica ipotesi di reato e non un concorso formale, è manifestamente infondato, avendo la Corte di Cassazione a Sezioni unite affermato il principio secondo il quale integra il concorso formale la condotta di chi usi violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Rv. 273771, Apolloni); Considerato, in ogni caso, che non sono ravvisabili contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte d'appello valorizzato l'oggettiva gravità del fatto, caratterizzato da modalità aggressive, nonché i plurimi precedenti del ricorrente, e avendo ritenuto, peraltro - quanto alle circostanze attenuanti generiche - irrilevante l'avvenuta confessione del ricorrente, in assenza di segnali di reale rivisitazione critica della propria condotta; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 24078/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris