CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18312/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 144-462/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso (violazione della legge penale incriminatrice, sub specie di tentativo, violazione della legge processuale per difetto di indici della ritenuta responsabilità) sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per assoluta genericità e difetto di specifico confronto con le motivazioni diffuse e puntuali della Corte territoriale in punto di accertamento della responsabilità per il tentativo di truffa, attesa la stimata idoneità ed univocità degli artifizi volti a raggirare l'acquirente ed indurlo a versare il prezzo di acquisto di un apparecchio cellulare sulla carta postepay dell'agente. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione, per il reato accertato di cui agli artt. 56, 640 cod. pen., tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla ipotesi descritta in imputazione sulla base di un mosaico di dati indizianti coagulati intorno al ricorrente sulla base dell'artifizio dupiice di presentarsi quale organo di una società inesistente e convincere l'acquirente a versare il prezzo in anticipo sulla carta intestata ad esso agente. I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2. La condotta, valutata ex ante, risultava altresì in concreto idonea ad indurre l'acquirente in errore sulla serietà del proposto acquisto, che non si perfezionò (a tentativo compiuto) solo per il rifiuto dell'agente di rilasciare fattura con quietanza. 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. 144-462/2022 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rotti [OSCURATO:PERSONA] \ \ A A [OSCURATO:PERSONA]