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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 25310/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2076/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3/6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 126, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]-VENEZIA s . c . p.a. , elettivamente domiciliato in Venezia-[OSCURATO:PERSONA] delle Industrie, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 268/2022depositata il 08/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A con ricorso, illustrato da successiva memoria, notificato il 9 gennaio 2023 insta per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 268/2022 pubblicata in data 08.11.2022, notificata in data 09.11.2022; le intimate [OSCURATO:SOCIETA]. in A. S. e [OSCURATO:PERSONA]- VENEZIA ( incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]. ) , hanno notificato controricorsi separati, illustrati da successive memorie.

2. [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. ha chiesto la condanna dell’allora [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA]) alla restituzione della somma di euro 1.526.753,50 pagata in data 13.2.2009 a [OSCURATO:PERSONA].

Si è costituita [OSCURATO:SOCIETA] per eccepire che gli effetti revocatori dei pagamenti decorrono dalla pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) o dal deposito in Cancelleria della sentenza che ha dichiarato l’insolvenza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), nel merito rilevando che nel rapporto di delegazione con mandato irrevocabile a lla riscossione di assegni non trasferibili rilasciati dai clienti a [OSCURATO:SOCIETA] in pagamento delle forniture ricevute, l’obbligo di adempiere non sarebbe venuto meno sino alla revoca dello stesso.

Ha dedotto, poi, che tale rapporto dovesse inquadrarsi nel factoring. [OSCURATO:SOCIETA] è poi stata autorizzata a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere, in caso di accoglimento delle domande attoree, la condanna di quest’ultima a restituire quanto ricevuto dall’allora [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita chiedendo il rigetto delle domande dell’attrice [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA], oltre a chiedere, in via riconvenzionale, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ( ora [OSCURATO:SOCIETA] ) al risarcimento del danno.

La causa è stata riunita ai due procedimenti pendenti tra [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e successivamente istruita con assunzione di prova testimoniale.

3. Il 15.6.2016 il Tribunale di Isernia: - accerta va l’inefficacia ex art. 44 L.F. del pagamento di euro 1.526.753,00 eseguito da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e condannava [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto beneficiario, a restituire in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S., l’importo ricevuto, oltre interessi legali dalla data di pagamento e sino al soddisfo;- dichiarava l’inefficacia ex art. 67 commi I e II L.F. del contratto definito di “cessione di crediti” stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente inefficacia dei singoli pagamenti eseguiti ed introitati da [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo; - dichiara va l’inefficacia ex art. 67 L.F. del contratto stipulato in data 6.11.2008 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] a restituire i pagamenti eseguiti in esecuzione dello stesso, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;- dichiarava che i 137 assegni bancari non trasferibili successivi all’emissione del decreto ministeriale di accesso alla procedura di [OSCURATO:PERSONA], già oggetto di sequestro, dovessero essere restituiti a [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA]; - dichiara va assorbite le ulteriori domande proposte e rigettava la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - compensa va le spese di lite tra le parti.

4. Con atto di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza per chiederne la riforma anche con riferimento alla domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale rivolta in via riconvenzionale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA]). [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto il rigetto dell’appello proposto nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, con appello incidentale condizionato, ha gravato i capi della sentenza con i quali erano state respinte le eccezioni e le domande da essa proposte nel primo grado.

Nel giudizio si è costituita anche [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S., proponendo appello incidentale condizionato.

La Corte d’Appello di Campobasso ha rigettato l’appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] e anche gli appelli incidentali (condizionati) proposti da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], confermando la sentenza di primo grado.

5. L a Corte di merito ha rilevato che: (1) con riferimento primo motivo di gravame – con cui [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la scrittura del 3.12.2008 denominata “cessione dei crediti” e quella del 6.11.2008, fossero da considerare espressione di un programma unitario e, dunque, esenti dalla revocatoria fallimentare –non fosse configurabile un collegamento negoziale in senso tecnico, in quanto non sarebbe sufficiente un nesso occasionale tra negozi.

In particolare, la Corte ha rilevato che nel caso di specie si fosse di fronte a un “mezzo anomalo di pagamento”, soggetto a revocatoria ex art. 67 comma I n. 2 L.F.; (2) con riferimento al secondo motivo di gravame –con cui [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che tutti i pagamenti sono stati eseguiti in esecuzione della scrittura del 6.11.2008 – assumeva che dovesse escludersi che il rapporto contrattuale del 6.11.2008 potesse configurarsi come “ contratto di factoring ”, sicché la stipulata cessione dei crediti in funzione solutoria integrava un mezzo anomalo di pagamento; (3) con riferimento al terzo motivo di gravame –con cui [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere la legittimazione passiva di quest’ultima relativamente all’azione di cui all’art. 44 L.F. –ha precisato che costituisce ius receptum il principio per cui, ove i pagamenti fossero avvenuti tramite bonifico, l’azione ex art. 44 L.F. dovesse essere rivolta nei confronti del terzo creditore e la [OSCURATO:PERSONA] delegata ([OSCURATO:SOCIETA]) dovesse ritenersi estranea al rapporto tra il fallito e il terzo creditore; (4) con riferimento al quarto motivo di gravame – con cui [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la consegna degli assegni costituiva momento esecutivo dell’accordo di cessione dei crediti – ha ritenuto inapplicabile la disciplina di cui all’art. 6 della L n. 53/1991 sul factoring; (5) con riferimento al quinto motivo di gravame –con cui [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in via riconvenzionale subordinata, la responsabilità ex art. 2043 c.c. di [OSCURATO:SOCIETA] per aver ritardato la trasmissione della provvista sul proprio conto – ha rilevato l’insussistenza dell’illecito poiché era prassi tra le Parti attendere l’esito positivo della disponibilità concreta della provvista sul conto acceso da [OSCURATO:SOCIETA] e che, in ogni caso, non era stata pattuita alcuna tempistica in ordine alla rimessione delle somme a [OSCURATO:PERSONA].

6. Il ricorso è affidato a due motivi.

Motivi della decisione

7. Con il primo motivo, ex art. 360 comma I n. 3 c.p.c. la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullità della sentenza per “…errata applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., 1198 cod. civ. e dell’art. 6 L. 52/91” per avere la Corte errato, nel ricostruire la volontà negoziale, a non dare rilievo alla documentazione relativa alla fase precontrattuale e alla prova testimoniale ai fini dell’accertamento del collegamento negoziale e dell’inquadramento della fattispecie nella cornice del contratto di factoring.

Sul punto, la censura deduce l’errore della Corte di merito nel ritenere inutilizzabili le risultanze della prova testimoniale ai fini della prova del collegamento negoziale, per essere il C ommissario terzo rispetto alle parti contrattuali, sebbene nessunanorma preved a un tale limite probatorio.

7.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con quanto ritenuto dalla Corte di merito a proposito della insussistenza di un collegamento negoziale tra i mandati rilasciati a [OSCURATO:SOCIETA] per l’incasso degli assegni dei clienti di [OSCURATO:SOCIETA] e gli accordi di cessione del credito intrapresi da IFIS con la clientela di [OSCURATO:SOCIETA], che sarebbero andati a compensare il suo credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], né è in grado di dimostrare un’errata applicazione dei principi che regolano l’interpretazione del contratto e la qualificazione del contratto di factoring.

7.2. In tema di revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall., degli atti solutorianomali connessi all'esecuzione di un contratto di "factoring", la qualificazione della fattispecie esige la ricostruzione degli effetti giuridici voluti dalle parti con il predettocontratto, e non già di quelli pratico-economici, al fine di accertare se queste ultimehanno optato per la " causa vendendi" o per la "causa mandati" o per altra ancora, e se la cessione del credito abbia funzione di garanzia o funzione solutoria, ovvero se le parti abbiano voluto soltanto il conferimento di un mandato " in rem propriam", potendo coesistere una pluralità di operazioni economiche, ed essendo assoggettabile alla revocabilità la cessione del credito se prevista come mezzo di estinzione non contestuale al sorgere del credito (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19716 del 02/10/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2517 del 03/02/2010; Sez. 1, Sentenza n. 6192 del 07/03/2008 ).

7.3. Le due scritture, secondo quanto ricostruito dalla C orte d’appello, erano del seguente tenore:

7.4. – con la scrittura del 03/12/2008, intercorsa tra [OSCURATO:SOCIETA] “in bonis” e [OSCURATO:PERSONA], denominata “cessione dei crediti”, la [OSCURATO:SOCIETA] si era dichiarata creditrice della somma di €. 8.810.458/56 in linea capitale nei confronti di debitori vari, per gli importi e titoli di cui alle fatture ivi indicate in allegato, e aveva ceduto tali crediti a [OSCURATO:PERSONA], che si era obbligata a corrispondere il prezzo della cessione a [OSCURATO:SOCIETA], solo al momento dell’effettivo incasso, senza alcuna anticipazione da parte della banca, prezzo peraltro che sarebbe stato compensato con debiti liquidi ed esigibili di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];

7.5. - con la scrittura del 06/1 1 / 2008, intercorsa tra la [OSCURATO:SOCIETA] “in bonis” e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] ha indicatoche, a quel momento, il debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ammontante in €. 13.215.993/27 , dovesse essere regolato con il seguente “operativo commerciale”: i crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dei clienti pervenivano a [OSCURATO:PERSONA], creditrice a sua volta della [OSCURATO:SOCIETA], per il tramite di una disposizione irrevocabile all’incasso, che era stata conferita alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA] ( che presso tale banca aveva acceso il conto corrente n. 05100033558), per cui il netto ricavo dalla negoziazione dei titoli [OSCURATO:SOCIETA] su tale conto doveva essere di seguito accreditato, constatato il “buon fine” dei titoli, dalla [OSCURATO:PERSONA] alla creditrice [OSCURATO:PERSONA];

7.6. La Corte d’Appello, partendo dall’indagine testuale dei due succitati contratti, ha escluso che le scritture del 6 novembre 2008 e del successivo 3 dicembre 2008 fossero da considerare come espressione di un programma negoziale unitario finalizzato ad ottenere, a mezzo cessione di crediti, il pagamento di quanto dovuto ad Ifis da [OSCURATO:SOCIETA], in quanto tale esente da revocatoria alla stregua del disposto dell’art. 6 L. 52/91, sull’assunto che“manca del tutto la obbiettivazione dei contenuti negoziali in questione, posto anche che: come rilevato con immediatezza dal primo giudice nel secondo negozio (03/12/2008) non si effettua alcuna menzione del primo (06/11/2008); trattandosi la pattuizione scritta del 03/12/2008 di convenzione intercorsa tra la ITTIERE “in bonis” e la [OSCURATO:PERSONA] IFIS, rispetto alla quale il [OSCURATO:PERSONA] è “terzo”, il contenuto negoziale dell’atto non può né essere integrato, né essere interpretato, alla stregua di elementi che non emergano strettamente dal testo contrattuale o, come addirittura opina l’appellante, alla stregua della mera prova dichiarativa (ex multis, Cass. Sez.

Un. 20/02/2013 n. 4213)”.

7.7. Ha escluso , altresì , che il rapporto istituito con banca Ifis potesse inquadrarsi, al di là delle espressioni letterali in esso contenute, nel cd factoring , perché il testo negoziale prevedeva solamente una cessione “pura e semplice” dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA] “in bonis” in favore di [OSCURATO:PERSONA] per ripianare un debito preesistente e quindi non prevedeva alcuna ” preventiva anticipazione finanziaria ” da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:SOCIETA], all’epoca “in bonis”.

7.8. Secondo la ricostruzione operata dalla Corte di merito, in sintesi, la banca IFIS ricorrente aveva come unico scopo il controllo del flusso delle rimesse derivanti dai pagamenti effettuati dai terzi (debitori di [OSCURATO:SOCIETA]), al solo fine di eliminare l’esposizione di [OSCURATO:SOCIETA] nei suoi confronti, talché le rimesse erano soggette ad azione revocatoria perché contratto di factoring non aveva svol to la sua funzione di garanzia atipica.

Tenendo conto del fatto che dell’originario debito di [OSCURATO:SOCIETA] verso la banca IFIS ne era stata prevista l’estinzione a mezzo della pattuizione della cessione di detti crediti, tramite compensazione delle relative postedi debito, le sentenze del Tribunale e della Corte di Appello sono pervenute alla conclusione chesi trattasse di una cessione di crediti con funzione di anomalo pagamento, in quanto tale revocabile ex art. 67, comma 1°, n. 2, l. fall., perché attuato con strumenti diversi dal denaro e in violazione della “par condicio”, tendendo a eludere la falcidia in sede endo-fallimentare.

7.9. La Corte osserva che, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo avrebbe dovuto fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma sarebbe stato tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si fosse discostato dai canoni legali assunti come violati o li avesse applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017).

7.10. Le argomentazioni contenute nella censura, di contro, dimostrano solamente di volere offrire una diversa ricostruzione e valutazione del fatto, del tutto inammissibile in questa sede di giudizio di legittimità.

Quanto al rilievo dell’errata Inoltre riguardano solamente la prima ratio decidendi relativa alla non opponibilità al fallimento della documentazione priva di data certa e della testimonianza resa, ma non quella relativa ai criteri adottati nel ricostruire la volontà contrattuale desumibile, nel complesso, dalle due scritture.

7.11. Circa la mancata considerazione della prova testimoniale acquisita sul punto e dei documenti preparatori degli accordi, la deduzione risulta oltretutto aspecifica per quel che qui rileva, perché non indica nemmeno il contenuto da cui il giudice avrebbe dovuto trarre una diversa ricostruzione della volontà contrattuale e della causa concreta dei due contratti.

8. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la “ … violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3: errata applicazione dell’art. 2043 c.c.” per avere la Corte errato nel ritenere non applicabile l’art. 2043 c.c. relativamente all’asserito comportamento illecito di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]).

La censura si rivolge avverso la statuizione di infondatezza della domanda riconvenzionale subordinata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] santo Stefano, chiamata a rispondere in via extra-contrattuale del danno per aver ritardato la trasmissione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] IFIS, della provvista, confluita sul conto acceso da [OSCURATO:SOCIETA], a seguito dell’incasso degli assegni, il giorno successivo all’ammissione di [OSCURATO:SOCIETA] alla procedura concorsuale.

8.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi là dove ha escluso l’illiceità della condotta sull’assunto che fosse prassi tra le parti attendere l’esito positivo della disponibilità concreta della provvista sul conto acceso da [OSCURATO:SOCIETA] e che, in ogni caso, non risultasse essere stata pattuita alcuna tempistica in ordine alla rimessione delle somme a [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, dunque, di una censura inammissibile perché tende a colpire una valutazione in fatto svolta all’interno della cornice normativa dell’art. 2043 c.c. di cui non si evidenziano le dedotteviolazioni in iure.

9. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile .

Le spese del presente procedimento vanno poste a favore di ciascuno dei due controricorrenti, e sono liquidate come di seguito in base alle tariffe vigenti P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in A. S., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge; Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] . delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2076/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3/6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 126, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]-VENEZIA s . c . p.a. , elettivamente domiciliato in Venezia-[OSCURATO:PERSONA] delle Industrie, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 268/2022depositata il 08/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A con ricorso, illustrato da successiva memoria, notificato il 9 gennaio 2023 insta per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 268/2022 pubblicata in data 08.11.2022, notificata in data 09.11.2022; le intimate [OSCURATO:SOCIETA]. in A. S. e [OSCURATO:PERSONA]- VENEZIA ( incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]. ) , hanno notificato controricorsi separati, illustrati da successive memorie. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. ha chiesto la condanna dell’allora [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA]) alla restituzione della somma di euro 1.526.753,50 pagata in data 13.2.2009 a [OSCURATO:PERSONA]. Si è costituita [OSCURATO:SOCIETA] per eccepire che gli effetti revocatori dei pagamenti decorrono dalla pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) o dal deposito in Cancelleria della sentenza che ha dichiarato l’insolvenza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), nel merito rilevando che nel rapporto di delegazione con mandato irrevocabile a lla riscossione di assegni non trasferibili rilasciati dai clienti a [OSCURATO:SOCIETA] in pagamento delle forniture ricevute, l’obbligo di adempiere non sarebbe venuto meno sino alla revoca dello stesso. Ha dedotto, poi, che tale rapporto dovesse inquadrarsi nel factoring. [OSCURATO:SOCIETA] è poi stata autorizzata a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere, in caso di accoglimento delle domande attoree, la condanna di quest’ultima a restituire quanto ricevuto dall’allora [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita chiedendo il rigetto delle domande dell’attrice [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA], oltre a chiedere, in via riconvenzionale, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ( ora [OSCURATO:SOCIETA] ) al risarcimento del danno. La causa è stata riunita ai due procedimenti pendenti tra [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e successivamente istruita con assunzione di prova testimoniale. 3. Il 15.6.2016 il Tribunale di Isernia: - accerta va l’inefficacia ex art. 44 L.F. del pagamento di euro 1.526.753,00 eseguito da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e condannava [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto beneficiario, a restituire in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S., l’importo ricevuto, oltre interessi legali dalla data di pagamento e sino al soddisfo;- dichiarava l’inefficacia ex art. 67 commi I e II L.F. del contratto definito di “cessione di crediti” stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente inefficacia dei singoli pagamenti eseguiti ed introitati da [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo; - dichiara va l’inefficacia ex art. 67 L.F. del contratto stipulato in data 6.11.2008 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] a restituire i pagamenti eseguiti in esecuzione dello stesso, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;- dichiarava che i 137 assegni bancari non trasferibili successivi all’emissione del decreto ministeriale di accesso alla procedura di [OSCURATO:PERSONA], già oggetto di sequestro, dovessero essere restituiti a [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA]; - dichiara va assorbite le ulteriori domande proposte e rigettava la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - compensa va le spese di lite tra le parti. 4. Con atto di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza per chiederne la riforma anche con riferimento alla domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale rivolta in via riconvenzionale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA]). [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto il rigetto dell’appello proposto nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, con appello incidentale condizionato, ha gravato i capi della sentenza con i quali erano state respinte le eccezioni e le domande da essa proposte nel primo grado. Nel giudizio si è costituita anche [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S., proponendo appello incidentale condizionato. La Corte d’Appello di Campobasso ha rigettato l’appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] e anche gli appelli incidentali (condizionati) proposti da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], confermando la sentenza di primo grado. 5. L a Corte di merito ha rilevato che: (1) con riferimento primo motivo di gravame – con cui [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la scrittura del 3.12.2008 denominata “cessione dei crediti” e quella del 6.11.2008, fossero da considerare espressione di un programma unitario e, dunque, esenti dalla revocatoria fallimentare –non fosse configurabile un collegamento negoziale in senso tecnico, in quanto non sarebbe sufficiente un nesso occasionale tra negozi. In particolare, la Corte ha rilevato che nel caso di specie si fosse di fronte a un “mezzo anomalo di pagamento”, soggetto a revocatoria ex art. 67 comma I n. 2 L.F.; (2) con riferimento al secondo motivo di gravame –con cui [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che tutti i pagamenti sono stati eseguiti in esecuzione della scrittura del 6.11.2008 – assumeva che dovesse escludersi che il rapporto contrattuale del 6.11.2008 potesse configurarsi come “ contratto di factoring ”, sicché la stipulata cessione dei crediti in funzione solutoria integrava un mezzo anomalo di pagamento; (3) con riferimento al terzo motivo di gravame –con cui [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere la legittimazione passiva di quest’ultima relativamente all’azione di cui all’art. 44 L.F. –ha precisato che costituisce ius receptum il principio per cui, ove i pagamenti fossero avvenuti tramite bonifico, l’azione ex art. 44 L.F. dovesse essere rivolta nei confronti del terzo creditore e la [OSCURATO:PERSONA] delegata ([OSCURATO:SOCIETA]) dovesse ritenersi estranea al rapporto tra il fallito e il terzo creditore; (4) con riferimento al quarto motivo di gravame – con cui [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la consegna degli assegni costituiva momento esecutivo dell’accordo di cessione dei crediti – ha ritenuto inapplicabile la disciplina di cui all’art. 6 della L n. 53/1991 sul factoring; (5) con riferimento al quinto motivo di gravame –con cui [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in via riconvenzionale subordinata, la responsabilità ex art. 2043 c.c. di [OSCURATO:SOCIETA] per aver ritardato la trasmissione della provvista sul proprio conto – ha rilevato l’insussistenza dell’illecito poiché era prassi tra le Parti attendere l’esito positivo della disponibilità concreta della provvista sul conto acceso da [OSCURATO:SOCIETA] e che, in ogni caso, non era stata pattuita alcuna tempistica in ordine alla rimessione delle somme a [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il ricorso è affidato a due motivi. Motivi della decisione 7. Con il primo motivo, ex art. 360 comma I n. 3 c.p.c. la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullità della sentenza per “…errata applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., 1198 cod. civ. e dell’art. 6 L. 52/91” per avere la Corte errato, nel ricostruire la volontà negoziale, a non dare rilievo alla documentazione relativa alla fase precontrattuale e alla prova testimoniale ai fini dell’accertamento del collegamento negoziale e dell’inquadramento della fattispecie nella cornice del contratto di factoring. Sul punto, la censura deduce l’errore della Corte di merito nel ritenere inutilizzabili le risultanze della prova testimoniale ai fini della prova del collegamento negoziale, per essere il C ommissario terzo rispetto alle parti contrattuali, sebbene nessunanorma preved a un tale limite probatorio. 7.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con quanto ritenuto dalla Corte di merito a proposito della insussistenza di un collegamento negoziale tra i mandati rilasciati a [OSCURATO:SOCIETA] per l’incasso degli assegni dei clienti di [OSCURATO:SOCIETA] e gli accordi di cessione del credito intrapresi da IFIS con la clientela di [OSCURATO:SOCIETA], che sarebbero andati a compensare il suo credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], né è in grado di dimostrare un’errata applicazione dei principi che regolano l’interpretazione del contratto e la qualificazione del contratto di factoring. 7.2. In tema di revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall., degli atti solutorianomali connessi all'esecuzione di un contratto di "factoring", la qualificazione della fattispecie esige la ricostruzione degli effetti giuridici voluti dalle parti con il predettocontratto, e non già di quelli pratico-economici, al fine di accertare se queste ultimehanno optato per la " causa vendendi" o per la "causa mandati" o per altra ancora, e se la cessione del credito abbia funzione di garanzia o funzione solutoria, ovvero se le parti abbiano voluto soltanto il conferimento di un mandato " in rem propriam", potendo coesistere una pluralità di operazioni economiche, ed essendo assoggettabile alla revocabilità la cessione del credito se prevista come mezzo di estinzione non contestuale al sorgere del credito (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19716 del 02/10/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2517 del 03/02/2010; Sez. 1, Sentenza n. 6192 del 07/03/2008 ). 7.3. Le due scritture, secondo quanto ricostruito dalla C orte d’appello, erano del seguente tenore: 7.4. – con la scrittura del 03/12/2008, intercorsa tra [OSCURATO:SOCIETA] “in bonis” e [OSCURATO:PERSONA], denominata “cessione dei crediti”, la [OSCURATO:SOCIETA] si era dichiarata creditrice della somma di €. 8.810.458/56 in linea capitale nei confronti di debitori vari, per gli importi e titoli di cui alle fatture ivi indicate in allegato, e aveva ceduto tali crediti a [OSCURATO:PERSONA], che si era obbligata a corrispondere il prezzo della cessione a [OSCURATO:SOCIETA], solo al momento dell’effettivo incasso, senza alcuna anticipazione da parte della banca, prezzo peraltro che sarebbe stato compensato con debiti liquidi ed esigibili di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; 7.5. - con la scrittura del 06/1 1 / 2008, intercorsa tra la [OSCURATO:SOCIETA] “in bonis” e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] ha indicatoche, a quel momento, il debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ammontante in €. 13.215.993/27 , dovesse essere regolato con il seguente “operativo commerciale”: i crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dei clienti pervenivano a [OSCURATO:PERSONA], creditrice a sua volta della [OSCURATO:SOCIETA], per il tramite di una disposizione irrevocabile all’incasso, che era stata conferita alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA] ( che presso tale banca aveva acceso il conto corrente n. 05100033558), per cui il netto ricavo dalla negoziazione dei titoli [OSCURATO:SOCIETA] su tale conto doveva essere di seguito accreditato, constatato il “buon fine” dei titoli, dalla [OSCURATO:PERSONA] alla creditrice [OSCURATO:PERSONA]; 7.6. La Corte d’Appello, partendo dall’indagine testuale dei due succitati contratti, ha escluso che le scritture del 6 novembre 2008 e del successivo 3 dicembre 2008 fossero da considerare come espressione di un programma negoziale unitario finalizzato ad ottenere, a mezzo cessione di crediti, il pagamento di quanto dovuto ad Ifis da [OSCURATO:SOCIETA], in quanto tale esente da revocatoria alla stregua del disposto dell’art. 6 L. 52/91, sull’assunto che“manca del tutto la obbiettivazione dei contenuti negoziali in questione, posto anche che: come rilevato con immediatezza dal primo giudice nel secondo negozio (03/12/2008) non si effettua alcuna menzione del primo (06/11/2008); trattandosi la pattuizione scritta del 03/12/2008 di convenzione intercorsa tra la ITTIERE “in bonis” e la [OSCURATO:PERSONA] IFIS, rispetto alla quale il [OSCURATO:PERSONA] è “terzo”, il contenuto negoziale dell’atto non può né essere integrato, né essere interpretato, alla stregua di elementi che non emergano strettamente dal testo contrattuale o, come addirittura opina l’appellante, alla stregua della mera prova dichiarativa (ex multis, Cass. Sez. Un. 20/02/2013 n. 4213)”. 7.7. Ha escluso , altresì , che il rapporto istituito con banca Ifis potesse inquadrarsi, al di là delle espressioni letterali in esso contenute, nel cd factoring , perché il testo negoziale prevedeva solamente una cessione “pura e semplice” dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA] “in bonis” in favore di [OSCURATO:PERSONA] per ripianare un debito preesistente e quindi non prevedeva alcuna ” preventiva anticipazione finanziaria ” da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:SOCIETA], all’epoca “in bonis”. 7.8. Secondo la ricostruzione operata dalla Corte di merito, in sintesi, la banca IFIS ricorrente aveva come unico scopo il controllo del flusso delle rimesse derivanti dai pagamenti effettuati dai terzi (debitori di [OSCURATO:SOCIETA]), al solo fine di eliminare l’esposizione di [OSCURATO:SOCIETA] nei suoi confronti, talché le rimesse erano soggette ad azione revocatoria perché contratto di factoring non aveva svol to la sua funzione di garanzia atipica. Tenendo conto del fatto che dell’originario debito di [OSCURATO:SOCIETA] verso la banca IFIS ne era stata prevista l’estinzione a mezzo della pattuizione della cessione di detti crediti, tramite compensazione delle relative postedi debito, le sentenze del Tribunale e della Corte di Appello sono pervenute alla conclusione chesi trattasse di una cessione di crediti con funzione di anomalo pagamento, in quanto tale revocabile ex art. 67, comma 1°, n. 2, l. fall., perché attuato con strumenti diversi dal denaro e in violazione della “par condicio”, tendendo a eludere la falcidia in sede endo-fallimentare. 7.9. La Corte osserva che, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo avrebbe dovuto fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma sarebbe stato tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si fosse discostato dai canoni legali assunti come violati o li avesse applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017). 7.10. Le argomentazioni contenute nella censura, di contro, dimostrano solamente di volere offrire una diversa ricostruzione e valutazione del fatto, del tutto inammissibile in questa sede di giudizio di legittimità. Quanto al rilievo dell’errata Inoltre riguardano solamente la prima ratio decidendi relativa alla non opponibilità al fallimento della documentazione priva di data certa e della testimonianza resa, ma non quella relativa ai criteri adottati nel ricostruire la volontà contrattuale desumibile, nel complesso, dalle due scritture. 7.11. Circa la mancata considerazione della prova testimoniale acquisita sul punto e dei documenti preparatori degli accordi, la deduzione risulta oltretutto aspecifica per quel che qui rileva, perché non indica nemmeno il contenuto da cui il giudice avrebbe dovuto trarre una diversa ricostruzione della volontà contrattuale e della causa concreta dei due contratti. 8. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la “ … violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3: errata applicazione dell’art. 2043 c.c.” per avere la Corte errato nel ritenere non applicabile l’art. 2043 c.c. relativamente all’asserito comportamento illecito di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]). La censura si rivolge avverso la statuizione di infondatezza della domanda riconvenzionale subordinata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] santo Stefano, chiamata a rispondere in via extra-contrattuale del danno per aver ritardato la trasmissione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] IFIS, della provvista, confluita sul conto acceso da [OSCURATO:SOCIETA], a seguito dell’incasso degli assegni, il giorno successivo all’ammissione di [OSCURATO:SOCIETA] alla procedura concorsuale. 8.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi là dove ha escluso l’illiceità della condotta sull’assunto che fosse prassi tra le parti attendere l’esito positivo della disponibilità concreta della provvista sul conto acceso da [OSCURATO:SOCIETA] e che, in ogni caso, non risultasse essere stata pattuita alcuna tempistica in ordine alla rimessione delle somme a [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, dunque, di una censura inammissibile perché tende a colpire una valutazione in fatto svolta all’interno della cornice normativa dell’art. 2043 c.c. di cui non si evidenziano le dedotteviolazioni in iure. 9. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile . Le spese del presente procedimento vanno poste a favore di ciascuno dei due controricorrenti, e sono liquidate come di seguito in base alle tariffe vigenti P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in A. S., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge; Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] . delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del
Sentenza Cassazione n. 25310/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris