CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28021/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 novembre 1992; avverso id SCHICIILd h. 634/2022 della Corte di appeilo di Catania del i IIICIFLO 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; seiiLiici ci reiazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]. Ahdrea GENTILI, letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di iliairrinissibiiiià dei riLurso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 1 marzo 2022, la Corte di appello di Catania ha, per quanto ora interessa, confermato la sentenza con la quale, il precedente 17 marzo 2021 il Gup del Tribunale di Siracusa, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva, fra l'altro, dichiarato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui contestato sub 3) della complessiva rubrica elevata a carico dei singoli imputati, previa riqualificazione del fatto a lui addebitato ai sensi dell'art. 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di aiustizia. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio legale fiduciario, il Diana, contestando, sotto il profilo del vizio di motivazione e di violazione di legge, la sentenza impugnata in reidziulle di i iyeltu dei motivo di yEdVdIlIC dVell1C cid uyytitu ia iiteiiutci ricorrenza a suo carico della aggravante della recidiva semplice. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Considerato che il ricorso del prevenuto è esclusivamente articolato sotto il profilo della conferma della condizione di recidivo semplice a lui contestata, si osserva che al riguardo la sentenza impugnata, con motivazione Che ad avviso di questo Cuiityiu r isuila essere cui ryr ua, i Id FiVd1U Lire li precedente penale gravante sul Diana, relativo ad un fatto commesso quando questi era minorenne, riguarda una violazione caratterizzata dalla specificità rispetto all'illecito ora in discorso, il che fa sì che l'attuale contestazione possa -ritenersi indicativa di urta maggiore pericolosità sociaie dello stesso, costituendo espressione di totale spregio per le regole, (e per) i divieti imposti dalla [OSCURATO:PERSONA]"; essa è, pertanto, "indice idoneo a manifestare una persistente e maggiore capacità a delinquere, tale da giustificare la considerazione deiia circostanza aggravante contestata deiia recidiva -. Tali argomenti, considerati unitamente al rilievo, anch'esso contenuto nella impugnata sentenza a corredo della motivazione in punto di sussistenza della aaaravante della recidiva, che a carico del Diana vi è anche un ulteriore precedente penale riferito all'anno 2019 che, sebbene non sia specifico, lumeggia ulteriormente sulla persistente insofferenza del Diana al rispetto della norme penali, consentono a questa Corte, nel respingere il ricorso in sede di legittimità, di escludere l'esistenza del vizio, sia esso inerente alla adeguatezza motivazionale ovvero alla corretta applicazione normativa, che il ricorrente ha ipotizzato, invece, colpire la sentenza impugnata. Alla infondatezza della impugnazione proposta dal Diana segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]