CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04441/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di rapina aggravata e danneggiamento,condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che l'unico motivo proposto in punto di dosimetria della pena è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale disatteso con congrua motivazione la richiesta di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata, richiamando in senso ostativo l'intensità del dolo e i plurimi precedenti che militano a carico del ricorrente, con valutazione non scalfita dalle generiche deduzioni difensive; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente