CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 13733/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 3022-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] procura speciale in calce al controricorso -controricorrente– Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]-CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - avverso la sentenza n. 5074/67/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 23/11/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 5/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito anche la Società) propone ricorso, affidato a undici motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l’appello del Comune di Lonato del Garda proposto avverso la sentenza n. 638/15/2014 della Commissione tributaria provinciale di Brescia in accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento TIA 2008, emesso il 27.12.2013; il Comune resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 16 e 20 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente respinto l’eccezione di tardività della notifica dell’appello del Comune; 1.2. la doglianza va disattesa; 1.3. pacifico che la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale sia stata depositata in data 13.8.2014, dall’esame della documentazione prodotta dal Comune emerge che l’appello fu notificato, giusta l'espressa facoltà riconosciuta dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plicosenza busta, raccomandato con avviso di ricevimento; 1.4. l’ultima pagina dell’appello notificato reca, dunque, in alto, la data di spedizione (14.3.2015) con relativo timbro postale; 1.5. l’appello, come correttamente rilevato dalla Commissione tributaria regionale, risulta quindi tempestivamente proposto entro il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, che scadeva in data 16.3.2015; 2.1. con il secondo motivo la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 3 e 7 legge 27 luglio 2000, n. 212) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente disatteso l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per omessa motivazione ed allegazione di atti; 2.2. la doglianza va disattesa; 2.3. in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 (nel testo vigente ratione temporisobbliga il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (cfr. Cass. n. 22470 del 09/09/2019) 2.4. nella fattispecie, dall’esame dell’avviso di accertamento impugnato (trascritto nel ricorso) emerge che l’atto conteneva tutti gli elementi necessari a soddisfare il diritto di difesa, mediante indicazione dellatariffa applicata e della relativa delibera comunale; 2.5. alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, sia pure con riferimento a diverso tributo, si è ritenuto, inoltre, che «le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili» (cfr. Cass. n. 30052/2018); 3.1. con il terzo motivo la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 62 15 novembre 1993, n. 15 novembre 1993, n. 507, art. 49 d.lgs. 5/2/1997, n. 22, art. 10 d.l.8 aprile 2013, n. 35, conv.) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente disatteso l’eccezione relativa alla non debenza del tributo, formulata dalla contribuente in relazione alla circostanza che l’area tassata (piazzale) non aveva natura né di autorimessa, né di area operativa ed era quindi inidonea alla produzione di rifiuti; 3.2. con il quarto motivo la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 7 e 11 del [OSCURATO:PERSONA] e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente interpretato le suddette norme, che prevedono l’esenzione di imposta per le aree scoperte, come il piazzale di proprietà della Società, tassato come autorimessa, che non avrebbe, invece, natura né di autorimessa, né di parcheggio, in quanto chiuso al pubblico, recintato ed inaccessibile, ed utilizzato solo come transito di autoveicoli nuovi di fabbrica per il loro carico—scarico; 3.3. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese; 3.4. ai sensi dell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, la TARSU (così come la TIA) deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale; 3.5. per locali si intendono, dunque, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, mentre per aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, e soggette a tributo sono, ad esempio, anche le aree coperte o scoperte destinate a parcheggi frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti (Cass. 17 settembre 2019 n. 23058; Cass. 11 aprile 2018 n. 8908; Cass. 26 luglio 2017 n. 18500; Cass. 15 luglio 2016 n. 17623; Cass. 13 marzo 2015 n. 5047; Cass. 1 luglio 2004 n. 12084); 3.6. tra le aree scoperte si distinguono, inoltre, quelle accessorie o pertinenze di locali già tassati, escluse dalla tassa; 3.7. l’iniziale disciplina delle superfici scoperte diverse da quelle accessorie alle civili abitazioni ha subìto una serie di successive modifiche in forza delle quali si è innanzitutto distinto tra aree operative, tassabili per intero, ed aree pertinenziali od accessorie a locali tassabili, escluse dal tributo a decorrere dall'anno 1997 (inizialmente a norma dell'art. 2, comma 4 bis, d.l. 25 novembre 1996, n. 599, conv. dalla l. 24 gennaio 1997, n. 5); 3.8. sulla base di tale quadro normativo va quindi affermato che ai fini della tassabilità delle aree scoperte rileva esclusivamente la natura operativa delle stesse, intesa quale idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale già tassata e di cui, tenuto conto della destinazione funzionale, non rappresentano una mera estensione; 3.9. per tutti i prelievi sui rifiuti opera poi, come si è detto, la presunzione di produttività che costituisce una condizione oggettiva fondata sulla mera disponibilità di un locale o area scoperta operativa idonea all'uso, ed ai fini dell'assoggettabilità a tributo rileva la mera idoneità di locali ed areealla produzione di rifiuti, piuttosto che l'effettivo utilizzo del servizio; 3.10. la presunzione di potenzialità o attitudine a produrre rifiuti non costituisce poi una presunzione assoluta iuris et de iure, in quanto opera fino a prova contraria, fondata non sulla volontà del soggetto passivo di utilizzare o meno il bene, bensì sull’inidoneità per motivi strutturali o per la carenza di servizi minimi che ne consentano oggettivamente l'utilizzo; 3.11. rileva, non da ultimo, che «la TARSU è dovuta, a norma dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) e dei locali e delle aree che, per la loro natura oil particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti: tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo la norma una presunzione "iuris tantum" di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione» (cfr. Cass. n. 31460 del 3/12/2019); 3.12. nella specie la Commissione tributaria regionale ha dunque fatto corretta applicazione di questi principi in quanto ha ritenuto l'assoggettabilità a tributo degli spazi aperti in contestazione, atteso che il normale assoggettamento a tassazione delle aree scoperte costituisce, in primo luogo, un imprescindibile dato legislativo proprio in base alla disposizione ora citata, che prevede, come si è detto, quanto segue: «Presupposto della tassa ed esclusioni. 1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4»; 3.13. talune esclusioni sono poi tassativamente previste nel co. 5° dello stesso art. 62 cit., ma con riguardo a fattispecie di non- conferimento diverse dalla presente («5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri»); 3.14. le aree scoperte in oggetto non potevano, quindi, rientrare nel regime di esenzione, in quanto più volte osservato da questa Corte, l’esenzione non opera per le aree scoperte – non produttive di ri fiuti speciali non assimilabili - anche se funzionalmente collegate alle aree del processo industriale o commerciale; 3.15. si è stabilito, al riguardo, in Cass. n. 25573/2009 (così come anche in Cass.n. 10813/2010 ed altre successive) che «in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono escluse dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali - allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti -, ma non anche i locali e le aree destinati all'immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità posta dall'art. 62, comma 1, prima parte. Non assume rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 507 del 1993»; 3.16. si tratta di principi valevoli anche per tutte quelle aree scoperte che, pur latamente avvinte da una relazione di funzionalità all’attività produttiva o commerciale (come le aree scoperte di stoccaggio e smistamento, i parcheggi ovvero le aree di necessaria separazione spaziale tra singoli impianti), restano tuttavia estranee alla diretta produzione industriale o attività commerciale, alla quale in effetti non partecipano con la produzione di rifiuti speciali non assimilabili; 3.17. neppure rileva che si tratti di aree scoperte inaccessibili all’uomo, dal momento che l’imposizione tributaria muove dalla produzione tout court di rifiuti urbani o a questi assimilabili, indipendentemente dal fatto che essi trovino origine in un processo naturale (comunque governato dall’uomo) piuttosto che in attività antropiche dirette; 3.18. ai sensi del D.Lgs. n. 507, art. 62, comma 2, la condizione di impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere, dunque, da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali, atteso che la situazione che legittima l'esonero si verifica allorquando l'impossibilità di produrre di rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l'area ed il locale siano stabilmente - e cioè in modo permanentemente non modificabile - insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti, mentre la funzione di magazzino, deposito, autorimessa o ricovero è una funzione operativa generica e come tale non rientra nella previsione legislativa; 3.19.in questo contesto, ai fini TIA, le aree scoperte esterne agli uffici ed all’officina della Società sono dunque tassabili per il solo fatto che risultano produttive di rifiuti urbani assimilati; 3.20. quanto alla censura circa la mancata applicazione, da parte del Comune, del Regolamento citato (trascritto in parte quanel ricorso) nella parte in cui prevede l’esenzione dalla tariffa TIA per le aree scoperte delle utenze non domestiche «aventi le seguenti caratteristiche: aree impraticabili o intercluse da recinzione ...; aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli; aree scoperte che per la loro natura o per il loro particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono oggettivamente in condizione di produrre rifiuti», si osserva, in primo luogo, che dall’esame della sentenza impugnata e dell’atto di appello del Comune (trascritto in parte quanel controricorso) emerge che il Comune, nel calcolo delle superfici tassabili aveva già provveduto a sottoporre a tassazione «la metà dell’area scoperta, pari a mq 53.256 in quanto area operativa, classificata dal Regolamento vigente quale “autorimessa”», con esclusione della «parte di area dedicata in via esclusiva al transito dei veicoli»; 3.21. nessuna contestazione o prova contraria risulta, sul punto, formulata o prodotta dalla contribuente; 3.22. quanto alle rimanenti ipotesi, dianzi indicate, di esenzione dall’applicazione della tariffa rifiuti deve ritenersi che il [OSCURATO:PERSONA] sia pienamente conforme ai principi, precedentemente illustrati, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo cui l'impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali; 3.23. ne consegue che il piazzale non è compreso tra le aree che «non sono oggettivamente in condizione di produrre rifiuti», né appartiene alle aree inaccessibili al pubblico tramite recinzione, nelle quali non è compatibile o non si abbia di regola presenza umana, atteso che, dalle stesse affermazioni della ricorrente, emerge, con riguardo all’utilizzo del piazzale, la presenza umana, in quanto area di transito e sosta provvisoria dei veicoli prima delle operazioni di carico—scarico («...un’area completamente recintata ed inaccessibile e destinata al solo transito dei mezzi per il loro carico—scarico, sulle bisarche. Le auto nuove di fabbrica sono ivi collocate solo per il tempo necessario per caricarle sulle bisarche e sui treni»); 4.1. con il quinto motivo la Società denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., «omessa motivazione circa un fatto decisivo del giudizio» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente omesso di rilevare che la «presunzione legislativa iuris tantumdi produttività dei rifiuti ...(era)... stata superata dalla prova contraria»; 4.2. la censura va parimenti disattesa; 4.3. per risultare rilevante ex articolo 360, n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo deve consistere in un difetto di attività del giudice di merito che si verifica soltanto se vi sia traccia evidente (Cass. 22 marzo 2007, n. 7065; Cass. 8 giugno 2007, n. 13426; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 15 febbraio 2008, n. 3781; Cass. 8 giugno 2009, n. 13157) che egli abbia trascurato non già la deduzione o l'argomentazione che la parte ritiene rilevante per la sua tesi, bensì una circostanza obiettiva acquisita alla causa mediante prova scritta od orale, idonea di per sé, qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre con giudizio di certezza e non di mera probabilità ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. Cass. 23 dicembre 2003, n. 19679; Cass. 3 febbraio 2000, n. 1203); 4.4. nel caso in esame la Società non deduce quindi uno specifico fatto decisivo e controverso il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito, ma si limita a censurare l'attività di quest'ultimo in punto di valutazione della prova; 4.5. al riguardo la Commissione tributaria regionale ha affermato quanto segue: «Nella fattispecie ... la contribuente non ha dato prova di mancata produzione di rifiuti,onere cui era tenuta la presunzione di legge di produzione dei rifiuti»; 4.6. trattasi di valutazioni di merito conformi ai principi di diritto dianzi illustrate, secondo cui l'impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali, nonché correttamente motivate, quindi non suscettibili di riesame in questa sede di legittimità; 4.7. la Società, infatti, si limita a richiamare le dichiarazioni rese da un suo dipendente, secondo cui «nel piazzale scoperto dove si trovano auto nuove di fabbrica non si sono mai visti rifiuti di alcun genere», e la perizia di parte prodotta nel merito, attestante che «sul piazzale ... non vi è alcuna produzione di rifiuti»; 4.8.manca, del tutto, quindi l’indicazione di fatti storici a carattere decisivo, asseritamente omessi dalla Commissione tributaria regionale, dovendo altresì essere ribadito che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2498/2015), né al riguardo vale il richiamo alla violazione dell'art. 115 c.p.c., rientrando la scelta degli elementi istruttori utilizzabili per la decisione nei poteridiscrezionali del giudice, il cui esercizio non può essere denunciato sotto il profilo della violazione di legge; 4.9. quanto poi alla pretesa non contestazione, da parte del Comune, circa il contenuto della suddetta documentazione, va ribadito, in ogni caso, che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (cfr. Cass. n. 35037 del 17/11/2021; Cass. n. 6172 del 05/03/2020); 5.1. con il sesto motivo la Società denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., «omessa motivazione circa un fatto decisivo del giudizio» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente escluso l’applicazione della riduzione della superficie tassabile «da stimarsi in via equitativa trattandosi di piazzale unico e non suddiviso in cui vi sono aree tassabili ed aree esenti (zona mista)»; 5.2. la doglianza è infondata; 5.3. sulla scorta dei principi di diritto sin qui illustrati, infatti, la Commissione tributaria regionale ha correttamente escluso un’ulteriore riduzione della superficie tassabile (in aggiunta a quella già effettuata dal Comune), non essendo stata dimostrata l’impossibilità di produrre rifiuti dovuta a fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dell’area; 5.4. quanto, poi, alle doglianze circa il diritto ad una maggiore riduzione della superficie imponibile, rispetto a quella indicata dal Comune, in merito alle «zone di transito» sulla base di «elementi in fatto non contestati» («piazzale caratterizzato da ampie superfici completamente recintato ed inaccessibile al pubblico; presenza umana assolutamente trascurabile ai fini della produzione dei rifiuti e giustificata solo per accedere alle auto per lo spostamento e non per effettuare manutenzioni lavorative sulle stesse; mancanza di impianti, macchinari ed attrezzature di lavorazione; presenza su tutto il piazzale di autoveicoli nuovi di fabbrica in fase di mero transito e sosta temporanea»), le censure svolte nel ricorso si rivelano generiche e prive di decisività, sostanzialmente tendenti ad una nuova valutazione delle prove, diversa da quella compiuta dal giudice di merito, e come tale inammissibile in questa sede; 5.5.il vizio di omessa motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste, invero, solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato esame di fatti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare lefonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. n. 6288 del 18/03/201); 6.1.con il settimo motivo la Società denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 16 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 158 e lamenta che la Commissione tributaria regionale non abbia riconosciuto in suo favore la riduzione della TIA «per esclusione della quota variabile della tariffa» in relazione alla quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalla ricorrente; 6.2. la censura è infondata; 6.3. come si è detto, il d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, c. 3, dispone che la tariffa di igiene ambientale (cd. TIA) «deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale»; 6.4. per quanto sia stata rilevata una sostanziale continuità regolativa col previgente regime impositivo - costituendo la TIA «una mera variante della TARSU» già disciplinata dal d.lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507/1993, della quale ha conservato la qualifica di tributo propria di quest'ultima (così Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238) -ciò non di meno lo stesso Giudice delle leggi, e la Corte, hanno avuto modo di rimarcare alcune peculiarità applicative della Tariffa con riferimento, in specie, alla sua articolazione (in una quota fissa ed in una quota variabile) ed alle conseguenti implicazioni sulla tassazione delle aree produttive di rifiuti urbani ovvero speciali, assimilati o meno (cfr. Cass., 22 marzo 2022, n. 9178; Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., 23 maggio 2019, n. 14038; Cass., 22 settembre 2017, n. 22127); 6.5. si è, così, rilevato che il presupposto impositivo si correla al possesso o alla detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, e che «la qualità e quantità di rifiuti prodotti incide nella determinazione della quota variabile della TIA che può essere legittimamente pretesa, in misura intera o ridotta, solo inpresenza di una effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con conseguente esclusione dell'assoggettamento a tale parte del tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri di non produrre rifiuti o di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertanto, autonomamente» (così Cass., 23 maggio 2019, n. 14038, cit.), ciò, del resto, in coerenza con la natura, cd. universale, della Tariffa, -in quanto «ogni edificio che si trovi sul territorio comunale … è normativamente considerato come potenzialmente idoneo, per le attività che vi si potrebbero svolgere, a produrre rifiuti urbani» (così Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360)- ed in conseguenza della cennata articolazione tariffaria che - quanto alla quota fissa («determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti»; art. 49, c. 4, cit.) -«ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo «interni», cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche «esterni», quali i «rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico», e quindi di coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente» (così, ancora, Cass., 23 maggio 2019, n. 14038); 6.6. questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 33757 del 2019) ha dunque affermato che la quota fissa della TIA è dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto destinata afinanziare i costi essenziali del servizio nell’interesse dell’intera collettività, mentre ogni valutazione in ordine alla quantità di rifiuti concretamente prodotti dal singolo, ed al servizio effettivamente erogato in suo favore, potrà incidere solo ed esclusivamente sulla parte variabile della tariffa; 6.7. in sostanza, a differenza di quanto previsto per la quota fissa, la qualità e quantità di rifiuti prodotti incide nella determinazione della quota variabile della TIA che può essere legittimamente pretesa, in misura intera o ridotta, solo in presenza di un’effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con conseguente esclusione dell’assoggettamento a tale parte del tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri di non produrre rifiutio di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertanto, autonomamente; 6.8. il presupposto impositivo della parte variabile della TIA va, dunque, individuato nella produzione effettiva di rifiuti urbani o assimilati; per questi ultimi, laddove sia stato istituito ed effettivamente svolto il servizio per tale smaltimento, può trovare applicazione la facoltà dei Comuni di prevedere una riduzione, sempre della sola parte variabile della tariffa, ai sensi del art. 49 cit., comma 14, nel caso in cui il contribuente provi di smaltire in proprio, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati prodotti; 6.9.alla luce del riportato quadro normativo, con l’art. 49 (Istituzione della tariffa) del d.lgs. n. 22 del 1997, è stata dunque prevista una tariffa, composta, come si è detto, ai sensi del successivo comma 4, «da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti» (quota fissa) «e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione (…)» (quota variabile), sulla quale, ai sensi del comma 14 è applicato un «coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi»; 6.10. nella specie non risulta, come dianzi illustrato, che la società contribuente abbia provato, attraverso elementi obiettivamente rilevabili o idonea documentazione, il suo diritto ad ottenere una riduzione della tassazione, oltre la misura già riconosciuta dal Comune, con riguardo alla superficie tassabile, dimostrando di non produrre rifiuti in relazione alla natura stessa dell'area, di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertanto, autonomamente, odi provvedere a smaltire in proprio, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati prodotti con le modalità dianzi indicate; 7.1. con l’ottavo motivo la Società denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992» ed «omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia e segnatamente sulla domanda di applicazione della tariffa agevolata prevista dall’art. 59 del dlvo 507/1993», lamentando che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di pronunciarsi, mediante «motivazione inesistente», sulla questione, sollevata in primo grado e riproposta in appello, circa la mancanza di un servizio di smaltimento rifiuti nella zona in cui è ubicato il piazzale in questione e lo smaltimento in proprio dei rifiuti da parte della Società, avendo l’Ente comunale applicato la tariffa agevolata e ridotta solo sulla quota fissa dell’imposta; 7.3. con il nono motivo la Società denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992» ed «omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia e segnatamente sulla domanda di inapplicabilità delle sanzioni amministrative», lamentando al riguardo la «motivazione inesistente» della sentenza impugnata; 7.4. con il decimo motivo la Società denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992» ed «omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia e segnatamente sulla domanda di inesigibilità degli interessi moratori per ritardata iscrizione a ruolo», lamentando al riguardo la «motivazione inesistente» della sentenza impugnata; 7.5. con l’undicesimo motivo la Società denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992» ed «omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia e segnatamente sulla domanda di accertamento dell’illegittimità delle somme pretese per l’IVA al 10%», lamentando al riguardo la «motivazione inesistente» della sentenza impugnata; 7.6. le doglianze, da esaminare congiuntamente, sono fondate; 7.7. al riguardo, infatti, la Commissione tributaria regionale, pur dando atto che la contribuente aveva ritualmente riproposto in appello le suddette domande, si è limitata ad affermare che «anche le domande subordinate non possono essere accolte»; 7.8. si tratta effettivamente di una motivazione apodittica e apparente, che non consente di comprendere l'iterlogico che sostiene la decisione (Cass. n. 13248 del 30/06/2020; Cass. n. 23940 del 12/10/2017), facendo così venire meno lo scopo intrinseco della pronuncia, finalizzato a manifestare un ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga con un certo procedimento enunciativo, idoneo a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi (Cass. S.U. n. 22232 del 3/11/2016); 7.9.rientrando, dunque, la suddetta motivazione nelle gravi anomalie argomentative individuate dalla giurisprudenza sopra richiamata e concretizzando un chiaro esempio di «motivazione apparente», ponendosi sicuramente al di sotto del cosiddetto «minimo costituzionale», ne consegue che vanno accolti l’ottavo, nono, deciso ed undicesimo motivo; 8. la sentenza impugnata va pertanto cassata limitatamente ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia in diversa composizione, per il ri