CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02820/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Castellannonte il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Torino in data 9/10/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen., come novellato dal D.Lgs n. 150/2022; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Torino rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip che, in data 26/5/2023, aveva applicato nei confronti del medesimo la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di rapina aggravata in concorso. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 137 e 138 cod.pen. e connesso vizio della motivazione. Il difensore, dopo aver premesso che il ricorrente è stato arrestato in Francia il 12/7/2023 in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso dal Gip di Torino per la rapina aggravata in contestazione e che la Corte d'appello di Grenoble ha rifiutato la consegna, ordinando il rilascio del prevenuto con sottoposizione a controllo giudiziario, sostiene che detta ultima misura sia frutto di una valutazione dell'A.g. transalpina in ordine all'affievolimento delle esigenze cautelari nell'ambito della disposta esecuzione dell'ordinanza custodiale. Al momento dell'arresto del Sardella in territorio italiano in data 22/9/2024 l'imputato era libero da ogni obbligo dal 14 settembre precedente, essendo spirato il termine di fase della misura applicata in Francia. Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata non ha considerato che la misura cautelare ha avuto esecuzione in Francia seppur in forma mitigata e si è soffermata sulla natura non detentiva del controllo giudiziario, ovvero su un elemento fuorviante e non dirimente. Il collegio ha, inoltre, impropriamente richiamato l'art. 34 della L. 69/2005 per sostenere che la misura applicata dall'A.g. francese non è pertinente al mandato d'arresto europeo emesso nei confronti dell'imputato mentre è erroneo il richiamo al nuovo termine di fase conseguente al rinvio a giudizio disposto nei confronti del Sardella. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non merita accoglimento in quanto infondato. Va preliminarmente chiarito che pacificamente il ricorrente, a seguito dell'arresto provvisorio avvenuto in Francia il 12/7/2023 in esecuzione del MAE emesso dal Gip del Tribunale di Torino in data 1/6/2023, il 19 luglio seguente è stato rilasciato dalla Corte di Appello di Grenoble contestualmente al rifiuto di consegna, con sottoposizione alla misura del controllo giudiziario. 1.1 La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito in tema di mandato di arresto europeo che il periodo di sottoposizione a misura cautelare, diversa dalla detenzione in carcere, scontato all'estero, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine -massimo o di fase- della custodia cautelare in Italia, qualora la persona da consegnare sia stata assoggettata a misure preventive che, tenuto conto del tipo, della durata, degli effetti e 2 ,99-, delle modalità di esecuzione, non comportino una effettiva privazione della libertà equiparabile a quella conseguente alle misure custodiali (Sez. 6, n. 50811 del 07/10/2016, Rv. 268789-01; Sez. 3, n. 9203 del 18/12/2012, dep. 2013, Rv. 254513 - 01). Infatti, la disposizione di cui all'art. 33 L. 69/2005, la quale prevede che il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale, lungi dal comportare un'indifferenziata omologazione tra le misure cautelari coercitive dei sistema interno e le misure proprie degli ordinamenti esteri, richiesti della consegna, impone di verificare, caso per caso, se la misura applicata all'estero sia assimilabile ad una misura (carceraria o domiciliare) «privativa» della libertà personale. La Corte di giustizia dell'Unione europea con la decisione del 28/07/2016, C-294/16 PPU, richiesta dell'interpretazione uniforme della nozione di «custodia» contenuta nell'art. 26, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa alla «deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione», ha stabilito che misure quali gli arresti domiciliari per un periodo di nove ore notturne, anche se associati alla sorveglianza della persona interessata a mezzo di un braccialetto elettronico, all'obbligo di presentarsi quotidianamente o più volte alla settimana ad un commissariato di polizia ad ore stabilite, nonché al divieto di chiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio, non sono, in linea di principio, tenuto conto del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione dell'insieme di tali misure, talmente coercitive da comportare un effetto di privazione della libertà analogo a quello determinato dalla carcerazione e da essere quindi qualificate come «custodia» ai sensi della citata disposizione. 1.2 Di detti principi l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione, evidenziando che il controllo giudiziario cui è stato sottoposto in Francia l'imputato ha pacificamente natura non detentiva e nel caso del ricorrente è consistito, secondo quanto dal medesimo riferito, nell'assolvimento dell'obbligo di firma una volta a settimana presso l'Autorità di Polizia e nel concorrente obbligo di relazionare al giudice una volta al mese, adempimenti cui non si associano contenuti coercitivi tali da legittimarne l'assimilazione alla custodia in carcere ovvero agli arresti donniciliari. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 19 di