CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18945/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 5582-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 98/E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. società in cui si è fusa per incorporazione, con efficacia dal 31 dicembre 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito "Ciga", la quale, a sua volta, era la società in cui si era fusa per incorporazione con efficacia dal 15 dicembre 2011 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con troricorrente - avverso l'ordinanza della Corte suprema di cassazione n. 20543/2020, depositata il 29 settembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] È stata impugnata con ricorso per revocazione, da parte del Condominio di via XX Settembre 98/E Roma, la sentenza di questa Corte n. 20543 del 2020, pubblicata il 29 settembre 2020. [OSCURATO:SOCIETA]., attualmente [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. La controricorrente ha depositato memoria. La sentenza impugnata di questa Corte n. 2:0543 del 2020, pubblicata il 29 settembre 2020, pronunciata su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. contro sentenza d'appello della Corte d'appello di Roma n. 463 del 25 gennaio 2017, resa nel contraddittorio del Condominio, attuale ricorrente, ha accolto il terzo motivo di ricorso e cassato con rinvio la decisione. Nel ricorso per revocazione si allude a un contenuto del tutto diverso della decisione impugnata, indicata con i medesimi. estremi al n. 1 dell'elenco delle produzioni. La sentenza impugnata avrebbe rigettato il ricorso proposto dal condominio contro una sentenza diversa rispetto a quella oggetto della decisione contro cui si dirige l'istanza di revocazione (la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 523 del 27 gennaio 2016). È del tutto evidente la carenza di attinenza del ricorso rispetto alla decisione impugnata, il che determina l'inammissibilità del ricorso (Cass. n. 15517/2020; n. 17125/2007). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con addebito di spese.Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per iL versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, 1'11 marzo 2022. L