CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 44968/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 05B18MUU) AURAS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] DINU( CUI:060TK03) BIANCA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Auras, CONSTANTIN Benjamin e DINU Bianca, con unico atto e stesso difensore, hanno proposto ricorsi avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Genova ha applicato agli stessit una pena, su accordo delle parti, per il reato di tentato furto aggravato (in Recco, 24/6/2021); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi (sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]<2 $errao [OSCURATO:PERSONA] \CI ' 25 N 22 [OSCURATO:PERSONA]