CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02523/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 5 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in esito a giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato d'incendio doloso aggravato e - riconosciuta la circostanza attenuante della seminfermità, valutata equivalente all'aggravante contestata e applicata la diminuzione per il rito - l'ha condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 26 novembre 2021 - esteso il giudizio di equivalenza, che ha confermato, alla recidiva - ha ridotto la pena a quella di due anni e otto mesi di reclusione. 2. Maghella è accusato di aver appiccato il fuoco a tre esercizi commerciali, sottostanti a private abitazioni, così cagionando un incendio. 2.1 La Corte di appello di Roma ha disatteso i motivi di gravame, finalizzati a prospettare letture alternative delle risultanze di prova valorizzate dal primo giudice a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. In primo luogo, ha considerato quale dato probatorio pacificamente acquisito la natura dolosa dell'incendio, valorizzando i molteplici inneschi, effettuati in più punti, attraverso copiosa quantità di liquido infiammabile (contenuto in tre bottiglie). Altrettanto incontrovertibile ha ritenuto la natura d'incendio del fuoco appiccato dal ricorrente, per il cui spegnimento era stata necessaria la cooperazione di due cittadini stranieri e alcuni militari dell'Arma, intervenuti prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, per la già menzionata pluralità di inneschi, per l'altezza delle fiamme così come descritte dagli operanti, per il grado di penetrazione del fuoco (che aveva combusto l'interno degli esercizi commerciali), per la propagazione del fuoco alle abitazioni (non solo a quelle situate nelle vicinanze, ma per diversi civici della via sulla quale si affacciavano gli stessi esercizi commerciali). Per tali ragioni ha, conseguentemente, escluso l'invocata ipotesi tentata del reato d'incendio e valutato come congetturale la riqualificazione del fatto nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e deduce due motivi. 3.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in punto di omessa valutazione delle risultanze della relazione d'intervento redatta dai Vigili del Fuoco, allegata al ricorso ai fini dell'autosufficienza. Erronea l'affermazione della sentenza della Corte di appello secondo cui le abitazioni situate in prossimità degli esercizi commerciali non avevano ri rtato danni solo grazie all'intervento di due stranieri e dei Vigili del Fuoco, poiché nella suindicata relazione di intervento si legge che il personale faceva rientro «perché i principi di incendio erano stati estinti con mezzi propri». Manca, dunque, una motivazione congrua e logicamente coerente relativamente alla natura d'incendio del fuoco appiccato dal ricorrente. 3.2. Con il secondo e terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esclusione dell'ipotesi di cui agli artt. 56, 423 cod. pen. La Corte territoriale ha trascurato elementi obiettivi, quali l'agevole e rapida azione di spegnimento del fuoco (con poche bacinelle d'acqua), che impongono di ritenere il fatto qualificabile come incendio tentato. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La disamina del fatto d'incendio già lumeggiato in parte narrativa, non può che condurre alla conclusione che le doglianze formulate con il ricorso sono manifestamente fondate, non riscontrandosi nella sentenza impugnata alcuna violazione di legge ovvero vizi di motivazione, essendo le conclusioni in essa esposte del tutto congrue e prive di sintomi d'illogicità manifesta. 2. Quanto al primo motivo, l'iter argomentativo che ha portato la Corte territoriale a ritenere provato che il fuoco appiccato dal ricorrente fosse connotato dai requisiti richiesti per la sua qualificazione in termini di incendio è saldamente ancorata a dati obiettivi e s'inserisce nel solco dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'elemento oggettivo che individua l'incendio s'identifica nel rogo che divampa in vaste proporzioni, diffusivo e non facilmente estinguibile, tale da esporre a rischio l'incolumità di un numero indeterminato di persone, mentre il relativo pericolo consiste nella probabilità che le fiamme appiccate abbiano uno sviluppo distruttivo nei termini sopra esposti, da desumersi dalla situazione di fatto verificatasi quanto alle dimensioni e caratteristiche del fuoco. Per pacifica e consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, occorre distinguere tra «tra il concetto di fuoco e quello d'incendio, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi in vaste proporzioni, irrefrenabilmente, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone» (Sez. 1, n. 142 del 23/02/2017, Ajmi, Rv. 269842). La Corte di appello ha, dunque, accertato che nel caso di specie il fenomeno combustivo aveva avuto un'ampia potenzialità espansiva e diffusiva, giustificando tale convincimento col richiamo a specifici dati probatori, costituiti in primo luogo dal fatto che solo grazie all'intervento rapido e tempestivo di alcuni presenti e dei militari dell'Arma furono domate le fiamme e, per tale ragione, non vi fu necessità dell'ulteriore intervento dei Vigili del Fuoco. Sotto questo profilo non appare di alcun rilievo l'attestazione, immotivatamente enfatizzata dalla difesa, riveniente dalla relazione di servizio dei Vigili del Fuoco, poiché - com'è stato evidenziato in modo più puntuale nella sentenza di primo grado - il loro contributo non si rese necessario grazie all'impegno profuso dai militari dell'Arma intervenuti e da due cittadini che si trovavano sul posto. Piuttosto il giudice di appello ha adeguatamente valorizzato le dimensioni del fuoco, le sue caratteristiche, la pluralità dei punti d'innesco e la copiosità del liquido infiammabile impiegato, la sua penetrazione e propagazione anche a luoghi adibiti a civili abitazioni. Si tratta di una motivazione adeguata e logicamente coerente, con la quale la difesa non si confronta e che avversa con asserzioni interamente versate in fatto. 3. Del pari privi di pregio il secondo e il terzo motivcfTìni-gri La correttezza della qualificazione giuridica è fondata sul rilievo eviden'ziato dai giudici di merito che il fuoco si era diffuso e, dunque, non era stato domato sul nascere, elemento quest'ultimo che costituisce il discrimine tra l'ipotesi tentata e quella consumata (Sez. 1, n. 4417 del 14/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242794). 4. Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa