CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38256/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 127 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - doglianze manifestamente infondate (primo motivo) quanto alla risposta data dalla . ottrAer Corte duappetle ai primi due motivi di appello e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 1 e 2 della motivazione); - doglianze in ordine al trattamento punitivo (diverso bilanciamento delle attenuanti generiche, mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385 cod. pen., mancata esclusione della recidiva reiterata ed eccessività della pena) benché la sentenza impugnata non si presenti sui punti arbitraria e viziata giuridicamente e abbia adeguatamente affrontato le censure difensive (cfr. pag. 2 della motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci