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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 febbraio 2023

Cassazione n. 38303/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio per l'eventuale applicazione di altra misura cautelare; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 20/2/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 6/2/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e la omessa e manifesta illogicità della motivazione.

Evidenzia che gli indizi sussistenti a carico del Barone non sono connotati dal carattere della gravità richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. per la legittima emissione del titolo cautelare, atteso che la gestione del contatto tra il coindagato Casaburi e la persona offesa e la presenza agli incontri perdono la loro valenza univoca a fronte dell'ipotesi alternativa secondo la quale anche il Barone potrebbe essere stato vittima del Casaburi. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 640 cod. pen.

Rileva che nel caso di specie si è in presenza di un tentativo di truffa e non di una truffa consumata, atteso che la consegna del denaro è avvenuta sotto il controllo della polizia giudiziaria, allertata dalla persona offesa, con la conseguenza che della fattispecie consumata manca l'ingiusto profitto, sol che si consideri che l'agente non ha conseguito la materiale disponibilità della cosa al di fuori della vigilanza della persona offesa.

Osserva, inoltre, che l'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dalla persona offesa non è avvenuto a seguito dell'induzione in errore, ma ad altro fine, vale a dire quello di assicurare gli autori materiali della condotta truffaldina alla giustizia. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B), cod. proc. pen., in relazione all'art. 275 cod. proc. pen.

Osserva che la motivazione dell'impugnata ordinanza in punto di esigenze cautelari si risolve in una formula di stile, che non dà conto delle ragioni per cui nessun'altra misura meno afflittiva sia idonea a salvaguardare le enucleate esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato e va, dunque, accolto nei limiti che seguono. 1.1 II primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non consentito.

Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).

In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01).

Nel caso di specie, il difensore non censura il percorso logico motivazionale dell'ordinanza impugnata sotto il profilo della violazione di specifiche norme di legge o della manifesta illogicità della motivazione, ma si limita a prospettare un'ipotesi alternativa, che, peraltro, non trova agganci negli atti e che comunque non può essere dedotta in sede di legittimità. 1.2 Fondato è, invece, il secondo motivo, in quanto, in tema di truffa, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermare che si configura il reto tentato e non consumato qualora la consegna del denaro o del bene sia avvenuta sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, il cui intervento sia stato richiesto dalla persona offesa (cosiddetta "consegna controllata"), atteso che per un verso l'atto di disposizione patrimoniale non avviene a seguito dell'induzione in errore in cui sia incorsa la persona offesa e che per altro verso non si è realizzato il profitto tramite l'acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa (Sezione 2, n. 27114 del 7/7/2020, Calvanese, Rv. 279656 - 02; Sezione).

In altri termini, sussiste il tentativo quando la condotta tipica, univocamente diretta alla realizzazione dell'evento, sia ostacolata da un fatto esterno, che si verifica, come nella specie in tema di truffa, quando vi sia l'allertamento delle forze di polizia da parte della persona offesa a seguire le trattative e ad intervenire per impedire che il delitto si perfezioni o che la realizzazione del profitto si consolidi con l'acquisizione o la possibilità d'uso autonomo del bene oggetto dell'atto di disposizione patrimoniale (Sezione feriale, n. 32522 del 26/8/2010, Cureu, Rv. 248255 - 01).

Del resto, non convince la motivazione del provvedimento impugnato, laddove afferma che ricorre l'ipotesi consumata in quanto il controllo della polizia giudiziaria non è stato costante, tanto che la consegna del denaro non è avvenuta sotto la diretta percezione degli agenti operanti.

In proposito, è sufficiente osservare che la condotta di entrambi gli indagati (l'odierno ricorrente ed il Casaburi) era comunque monitorata, essendo in corso l'operazione di polizia appositamente predisposta, che vedeva coinvolti numerosi agenti, per cui sarebbe stato impossibile per gli indagati sfuggire alle maglie della rete che era stata tesa, in tal modo assicurandosi il possesso definitivo del denaro.

Ed invero, i verbalizzanti entravano nei bagni del centro commerciale immediatamente dopo la consegna del denaro, sorprendendovi il Casaburi. 1.3 Il terzo motivo di ricorso resta assorbito. 1.4 L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per l'eventuale applicazione di altra misura cautelare, compatibile con i limiti edittali della pena prevista per il tentativo di truffa aggravata, che non consente l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Dispone l'immediata scarcerazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio per l'eventuale applicazione di altra misura cautelare; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 20/2/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 6/2/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e la omessa e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che gli indizi sussistenti a carico del Barone non sono connotati dal carattere della gravità richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. per la legittima emissione del titolo cautelare, atteso che la gestione del contatto tra il coindagato Casaburi e la persona offesa e la presenza agli incontri perdono la loro valenza univoca a fronte dell'ipotesi alternativa secondo la quale anche il Barone potrebbe essere stato vittima del Casaburi. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 640 cod. pen. Rileva che nel caso di specie si è in presenza di un tentativo di truffa e non di una truffa consumata, atteso che la consegna del denaro è avvenuta sotto il controllo della polizia giudiziaria, allertata dalla persona offesa, con la conseguenza che della fattispecie consumata manca l'ingiusto profitto, sol che si consideri che l'agente non ha conseguito la materiale disponibilità della cosa al di fuori della vigilanza della persona offesa. Osserva, inoltre, che l'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dalla persona offesa non è avvenuto a seguito dell'induzione in errore, ma ad altro fine, vale a dire quello di assicurare gli autori materiali della condotta truffaldina alla giustizia. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. Osserva che la motivazione dell'impugnata ordinanza in punto di esigenze cautelari si risolve in una formula di stile, che non dà conto delle ragioni per cui nessun'altra misura meno afflittiva sia idonea a salvaguardare le enucleate esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va, dunque, accolto nei limiti che seguono. 1.1 II primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non consentito. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Nel caso di specie, il difensore non censura il percorso logico motivazionale dell'ordinanza impugnata sotto il profilo della violazione di specifiche norme di legge o della manifesta illogicità della motivazione, ma si limita a prospettare un'ipotesi alternativa, che, peraltro, non trova agganci negli atti e che comunque non può essere dedotta in sede di legittimità. 1.2 Fondato è, invece, il secondo motivo, in quanto, in tema di truffa, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermare che si configura il reto tentato e non consumato qualora la consegna del denaro o del bene sia avvenuta sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, il cui intervento sia stato richiesto dalla persona offesa (cosiddetta "consegna controllata"), atteso che per un verso l'atto di disposizione patrimoniale non avviene a seguito dell'induzione in errore in cui sia incorsa la persona offesa e che per altro verso non si è realizzato il profitto tramite l'acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa (Sezione 2, n. 27114 del 7/7/2020, Calvanese, Rv. 279656 - 02; Sezione). In altri termini, sussiste il tentativo quando la condotta tipica, univocamente diretta alla realizzazione dell'evento, sia ostacolata da un fatto esterno, che si verifica, come nella specie in tema di truffa, quando vi sia l'allertamento delle forze di polizia da parte della persona offesa a seguire le trattative e ad intervenire per impedire che il delitto si perfezioni o che la realizzazione del profitto si consolidi con l'acquisizione o la possibilità d'uso autonomo del bene oggetto dell'atto di disposizione patrimoniale (Sezione feriale, n. 32522 del 26/8/2010, Cureu, Rv. 248255 - 01). Del resto, non convince la motivazione del provvedimento impugnato, laddove afferma che ricorre l'ipotesi consumata in quanto il controllo della polizia giudiziaria non è stato costante, tanto che la consegna del denaro non è avvenuta sotto la diretta percezione degli agenti operanti. In proposito, è sufficiente osservare che la condotta di entrambi gli indagati (l'odierno ricorrente ed il Casaburi) era comunque monitorata, essendo in corso l'operazione di polizia appositamente predisposta, che vedeva coinvolti numerosi agenti, per cui sarebbe stato impossibile per gli indagati sfuggire alle maglie della rete che era stata tesa, in tal modo assicurandosi il possesso definitivo del denaro. Ed invero, i verbalizzanti entravano nei bagni del centro commerciale immediatamente dopo la consegna del denaro, sorprendendovi il Casaburi. 1.3 Il terzo motivo di ricorso resta assorbito. 1.4 L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per l'eventuale applicazione di altra misura cautelare, compatibile con i limiti edittali della pena prevista per il tentativo di truffa aggravata, che non consente l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Dispone l'immediata scarcerazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'a
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