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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30277/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 17430-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 98/E, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso .AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricaffente - avverso la sentenza n. 7325/26/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello, affermando che la genericità della descrizione del servizio reso non consente di verificare l'inerenza; il contratto di collaborazione tra il contribuente e la [OSCURATO:SOCIETA]. (società di cui egli era socio al 51% del capitale sociale, direttore tecnico e amministrativo legale), è privo di registrazione.

Le fatture in acconto per la collaborazione con la [OSCURATO:SOCIETA] sono di importo diverso per ogni documento e riportano la voce "importo lavori" con indicazione di un importo diverso per ogni documento, non viene indicata né la commessa di riferimento né la modalità del calcolo del corrispettivo e non riportano i compensi delle attività affidate alla [OSCURATO:SOCIETA].

Ne consegue che la genericità delle fatture non consente di verificare natura, quantità e congruenza del corrispettivo dei servizi prestati, con conseguente difetto di prova dell'inerenza delle corrispondenti spese dedotte.

I costi non possono essere dedotti solo per il semplice fatto di aver assolto all'onere di documentare le movimentazioni finanziarie relative ai pagamenti effettuati e per aver presentato della documentazione contrattuale; di contro la documentazione esibita in verifica ed allegata al ricorso dal contribuente non prova la certezza, congruità e l'inerenza dei costi portati in detrazione.

Avverso la suddetta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso, affidato ad un motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 17430 sez.

MT - ud. 14-07-2021 -2- Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 e 5, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per errata applicazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 per avere la sentenza impugnata fatto malgoverno dei principi in tema di inerenza dei costi in quanto i costi oggetto di accertamento si riferiscono a lavori di ingegneria complessi che richiedevano compartecipazioni essenziali per l'ultimazione delle commesse.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti: in materia di deducibilità dei costi d'impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività dell'impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi; tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 33915 del 2019); in tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta, sicché deve provare e documentare l'imponibile maturato, ossia l'esistenza e la Ric. 2020 n. 17430 sez.

MT - ud. 14-07-2021 -3- natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione (Cass. n. 2224 del 2021); in tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 27554 del 2018; Cass. n. 17619 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi là dove - affermando che: la genericità della descrizione del servizio reso non consente di verificare l'inerenza; il contratto di collaborazione tra il contribuente e la [OSCURATO:SOCIETA]. (società di cui egli era socio al 51% del capitale sociale, direttore tecnico e amministrativo legale), è privo di registrazione.

Le fatture in acconto per la collaborazione con la [OSCURATO:SOCIETA] sono di importo diverso per ogni documento e riportano la voce "importo lavori" con indicazione di un importo diverso per ogni documento, non viene indicata né la commessa di riferimento né la modalità del calcolo del corrispettivo e non riportano i compensi delle attività affidate alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; ne consegue che la genericità delle fatture non consente di verificare natura, quantità e congruenza del corrispettivo dei servizi prestati, con conseguente difetto di prova dell'inerenza delle corrispondenti spese dedotte.

I costi non possono essere dedotti solo per il semplice fatto di aver assolto Ric. 2020 n. 17430 sez.

MT - ud. 14-07-2021 -4- all'onere di documentare le movimentazioni finanziarie relative ai pagamenti effettuati e per aver presentato della documentazione contrattuale; di contro la documentazione esibita in verifica ed allegata al ricorso dal contribuente non prova la certezza, congruità e l'inerenza dei costi portati in detrazione - ha ragionevolmente ritenuto che non fosse stata fornita la prova della sussistenza dei costi in maniera sufficientemente e adeguatamente specifica, in assenza di una puntuale imputazione di un pagamento ad un determinato e compiutamente descritto servizio realmente fornito ed inerente all'attività d'impresa, non potendosi ritenere assolto l'onere della prova semplicemente in virtù dell'esibizione delle fatture ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia, cosicché non risulta raggiunta da parte del contribuente la prova dell'effettivo sostentamento del costo prima ancora che dell'inerenza della prestazione dedotta in fattura all'attività d'impresa.

Per il resto le doglianze della ricorrente, pur formalmente volte a denunciare una violazione di legge, investono il merito della lite e sono pertanto insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020).

Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 17430 sez.

MT - ud. 14-07-2021 -5- Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.600, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 lu ho 2021.

III

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17430-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 98/E, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso .AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricaffente - avverso la sentenza n. 7325/26/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello, affermando che la genericità della descrizione del servizio reso non consente di verificare l'inerenza; il contratto di collaborazione tra il contribuente e la [OSCURATO:SOCIETA]. (società di cui egli era socio al 51% del capitale sociale, direttore tecnico e amministrativo legale), è privo di registrazione. Le fatture in acconto per la collaborazione con la [OSCURATO:SOCIETA] sono di importo diverso per ogni documento e riportano la voce "importo lavori" con indicazione di un importo diverso per ogni documento, non viene indicata né la commessa di riferimento né la modalità del calcolo del corrispettivo e non riportano i compensi delle attività affidate alla [OSCURATO:SOCIETA]. Ne consegue che la genericità delle fatture non consente di verificare natura, quantità e congruenza del corrispettivo dei servizi prestati, con conseguente difetto di prova dell'inerenza delle corrispondenti spese dedotte. I costi non possono essere dedotti solo per il semplice fatto di aver assolto all'onere di documentare le movimentazioni finanziarie relative ai pagamenti effettuati e per aver presentato della documentazione contrattuale; di contro la documentazione esibita in verifica ed allegata al ricorso dal contribuente non prova la certezza, congruità e l'inerenza dei costi portati in detrazione. Avverso la suddetta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso, affidato ad un motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 17430 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 e 5, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per errata applicazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 per avere la sentenza impugnata fatto malgoverno dei principi in tema di inerenza dei costi in quanto i costi oggetto di accertamento si riferiscono a lavori di ingegneria complessi che richiedevano compartecipazioni essenziali per l'ultimazione delle commesse. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in materia di deducibilità dei costi d'impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività dell'impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi; tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 33915 del 2019); in tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta, sicché deve provare e documentare l'imponibile maturato, ossia l'esistenza e la Ric. 2020 n. 17430 sez. MT - ud. 14-07-2021 -3- natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione (Cass. n. 2224 del 2021); in tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 27554 del 2018; Cass. n. 17619 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi là dove - affermando che: la genericità della descrizione del servizio reso non consente di verificare l'inerenza; il contratto di collaborazione tra il contribuente e la [OSCURATO:SOCIETA]. (società di cui egli era socio al 51% del capitale sociale, direttore tecnico e amministrativo legale), è privo di registrazione. Le fatture in acconto per la collaborazione con la [OSCURATO:SOCIETA] sono di importo diverso per ogni documento e riportano la voce "importo lavori" con indicazione di un importo diverso per ogni documento, non viene indicata né la commessa di riferimento né la modalità del calcolo del corrispettivo e non riportano i compensi delle attività affidate alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; ne consegue che la genericità delle fatture non consente di verificare natura, quantità e congruenza del corrispettivo dei servizi prestati, con conseguente difetto di prova dell'inerenza delle corrispondenti spese dedotte. I costi non possono essere dedotti solo per il semplice fatto di aver assolto Ric. 2020 n. 17430 sez. MT - ud. 14-07-2021 -4- all'onere di documentare le movimentazioni finanziarie relative ai pagamenti effettuati e per aver presentato della documentazione contrattuale; di contro la documentazione esibita in verifica ed allegata al ricorso dal contribuente non prova la certezza, congruità e l'inerenza dei costi portati in detrazione - ha ragionevolmente ritenuto che non fosse stata fornita la prova della sussistenza dei costi in maniera sufficientemente e adeguatamente specifica, in assenza di una puntuale imputazione di un pagamento ad un determinato e compiutamente descritto servizio realmente fornito ed inerente all'attività d'impresa, non potendosi ritenere assolto l'onere della prova semplicemente in virtù dell'esibizione delle fatture ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia, cosicché non risulta raggiunta da parte del contribuente la prova dell'effettivo sostentamento del costo prima ancora che dell'inerenza della prestazione dedotta in fattura all'attività d'impresa. Per il resto le doglianze della ricorrente, pur formalmente volte a denunciare una violazione di legge, investono il merito della lite e sono pertanto insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020). Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Ric. 2020 n. 17430 sez. MT - ud. 14-07-2021 -5- Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.600, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 14 lu ho 2021. III
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