CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 09445/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22270-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: avvariannadenuleeblegaimaiLit - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: [OSCURATO:EMAIL] - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 508/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], creditrice di [OSCURATO:PERSONA] per effetto di una scrittura privata con la quale quest'ultimo aveva riconosciuto il proprio debito nei di lei confronti per C 125.000 già oggetto di decreto ingiuntivo, propose domanda ex art. 2901 c.c. volta a sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto con il quale il debitore aveva trasferito al figlio [OSCURATO:PERSONA], con il consenso della madre [OSCURATO:PERSONA], il diritto di piena proprietà su immobili siti in comune di Alghero. Il Tribunale di Sassari accolse la domanda rilevando che l'atto dispositivo diminuiva il patrimonio del debitore. La tesi dei convenuti, volta a rappresentare che l'atto traslativo costituiva atto di adempimento di un debito scaduto di natura alimentare cui il Princivalle era impegnato in favore della prima moglie e del figlio in forza di un accordo tra loro stipulato, fu disattesa in ragione del fatto che il debito di natura alimentare era stato caducato a seguito della pronuncia della sentenza di divorzio, intervenuta tra il Princivalle e la Masu, che aveva statuito unicamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza riconoscere il debito alimentare. 2_ [OSCURATO:PERSONA] e il tiliò [OSCURATO:PERSONA] proposero appello insistendo sulla tesi della natura onerosa dell'atto di trasferimento immobiliare posto in essere quale adempimento di un debito scaduto e la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato l'appello ritenendo che l'atto in questione costituisse dallo in solutum e cioè un atto non dovuto ma basato sulla libera determinazione del debitore, soggetto, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, ad azione revocatoria ordinaria. Ed ha ritenuto sussistere tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, dell'actio pauliana ex art. 2901 c.c. in ragione dello stretto legame di parentela tra le parti e della presunzione di conoscenza del pregiudizio da parte del terzo. 3. Avverso la sentenza la Masu ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resistono, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. La ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione o falsa applicazione ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. laddove la sentenza impugnata ha disposto la revoca dell'atto di "datio in solutum" perché, pur costituendo atto dovuto in quanto adempimento di un debito scaduto, è stato erroneamente considerato lesivo della par condicio credítorum mutuata dalla revocatoria fallimentare ed inapplicabile al caso de quo perché revocatoria ordinaria - la ricorrente contesta gli argomenti della impugnata sentenza che non hanno ritenuto sussistente il connotato di doverosità dell'atto dispositivo. In secondo luogo la sentenza è censurata laddove ha invocato l'esigenza di tutelare la par condicio creditorum che non ricorrerebbe quale requisito della revocatoria ordinaria ma di quella fallimentare. 1.1 II motivo è manifestamente infondato. La datio in solutum costituisce, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l'espressione di una scelta volitiva che preclude ogni carattere di "atto dovuto" al meccanismo negoziale. Si veda sul punto quanto chiaramente statuito da Cass., 6-1, n. 26927 del 14/11/2017 secondo la quale la "datio in solutum", (nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 I.fall., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto". Del tutto avulsa dalla ratio decidendi dell'impugnata sentenza è la censura con la quale si rileva l'incongruenza del richiamo alla par condicio creditorum che sarebbe stata erroneamente invocata in sede di revocatoria ordinaria, trattandosi di istituto valevole per quella fallimentare: la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla par condicio creditorum sicchè la censura appare del tutto incomprensibile. 2. Conclusivamente il ricorso è rigettato perché manifestamente infondato. La ricorrente è condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuna parte resistente liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Princivalle e [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], mentre compensa le spese tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta -Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in da