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CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 01229/2026

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ntenza n. 436/2020 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 19/11/2020 R.G.N. 334/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- Il Tribunale di Modena, decidendo in relazione allacontroversia in tema di opposizione a decreto ingiuntivo conNumero registro generale 13670/2021domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponenteN umero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 1229/2026Minelli Renato, ed inoltre in tema di reconventio recoventionDisat a pubblicazione 20/01/2026proposta dall’opposto [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiaratoinammissibile la domanda riconvenzionale (relativa ad asseritaconcorrenza sleale) proposta dalla parte opponente MinelliRenato perché sfornita di prova; con conseguente conferma deldecreto ingiuntivo opposto.Il tribunale aveva invece dichiarato ammissibile la reconventiorecoventionis dell’agente con conseguente diritto alle ulterioridifferenze provigionali, alla indennità sostitutiva del preavvisoed a quella ex art. 1751 c.c. nelle cifre quantificate dal ctu.2.- La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in atti,andando parzialmente in contrario avviso dal giudice di primogrado, ha confermato il rigetto dell’opposizione a decretoingiuntivo e la declaratoria di inammissibilità della eccezione dicompensazione e della domanda riconvenzionale propostadall’opponente [OSCURATO:PERSONA]; ma, in parziale riforma dellasentenza appellata, ha dichiarato inammissibile la reconventioreconventionis proposta nel giudizio di opposizione dall’opposto,[OSCURATO:PERSONA], con cui questi domandava l’accertamento dellagiusta causa del recesso prestato, ed il conseguente diritto alleulteriori differenze provvigionali, all’indennità sostitutiva delpreavviso ed a quella ex art. 1751 c.c.3.- La Corte di appello in particolare, richiamando il principiogenerale secondo cui la parte opposta non possa proporredomande diverse e non collegate a quelle eventualmenteintrodotte dall’opponente con la domanda riconvenzionale, haritenuto che la domanda riconvenzionale propostadall’opponente fosse fondata su un titolo di naturaextracontrattuale (concorrenza sleale) solo occasionalmentecollegato al rapporto di agenzia dedotto, e che l’opposto, a suaNumero registro generale 13670/2021volta, avesse introdotto domande (di ulteriori provvigioni e dNi umero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 1229/2026accertamento della giusta causa del recesso con liquidazionDeat a pubblicazione 20/01/2026delle indennità di fine rapporto) estranee sia alla materia fattavalere nel giudizio monitorio, sia a quella così risultantedall’ampiamento della domanda riconvenzionale; e per l'effettoha respinto le domande svolte dalla parte appellata, GiovanniBevini, liquidando in suo favore le spese previa compensazionein misura in un quarto.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’agenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi di ricorso ai quali ha resistitoMinelli Renato con controricorso.

Le parti hanno depositatomemorie. [OSCURATO:PERSONA], dopo la decisione, ha autorizzato ildeposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.Ragioni della decisione1.- Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 36, 112, 132 c.p.c. conriferimento anche all’art. 111 Cost. in merito all’omessaincongrua motivazione in punto di premesse nel ragionamentooperato dalla Corte che ha mal letto le domande e difese attoreedel Minelli e, conseguentemente, erroneamente ritenuto chenon vi fosse connessione rispetto alla reconventioreconventionis del [OSCURATO:PERSONA] nonché in relazione agli artt. 414, 415,416, e 420 c.p.c..

Il motivo di censura investe la sentenza nellaparte in cui, travisando e mal interpretando la domanda delpreponente, ha ritenuto la domanda dell’agente, azionata in viadi reconventio reconventionis, non connessa con il rapporto diagenzia.2.- Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 36,112, 418 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost., censurando lasentenza per non aver considerato che le domande proposte conNumero registro generale 13670/2021reconventio reconventionis, se proposte in separato, parallelo eN umero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 1229/2026contestuale giudizio sarebbero state riunite con l’altro giudiziDoat a pubblicazione 20/01/2026il simultaneus processus, con ciò violando le regole del giustoprocesso, avendo menomato il ricorrente di un rilevante creditoin ragione di un mero orpello procedurale, sprovvisto di alcunaricaduta sostanziale nelle regole del processo.3.- Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 112,115, 132, 416 e 418 c.p.c., in relazione all’art. 36 c.p.c., e 111Cost., censurando la sentenza per aver malgovernato i principiche regolano l’ammissibilità della domanda in reconventioreconventionis, avendo la Corte di appello citato precedentiinconferenti con il caso di specie, nonché fatto riferimento adulteriori inesistenti contratti di agenzia.4.- Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione del D.M.55/2014 e s.m.i., e degli artt. 91 e 132 c.p.c., censurando lasentenza in punto di liquidazione delle spese legali del secondogrado di giudizio.5.- I primi tre motivi, da valutarsi unitariamente perconnessione, sono infondati sulla scorta delle seguentiassorbenti considerazioni.6.- Va premesso che con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositatodavanti al tribunale di Bologna, sezione specializzata perl'impresa, [OSCURATO:PERSONA] (già preponente dell’ex agente dicommercio [OSCURATO:PERSONA]) chiedeva l'inibitoria all'uso del marchio“Lemine” adottato dal [OSCURATO:PERSONA] (dopo la cessazione del rapporto diagenzia) in quando confusionario rispetto a quello a quello“Minelli”; il tribunale ha accolto il ricorso comminando unaNumero registro generale 13670/2021sanzione di 1000 € per ogni giorno di ritardo ed il provvedimentoN umero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 1229/2026è stato poi confermato in sede di reclamo. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 20/01/20267.- Con autonomo ricorso per decreto ingiuntivo Benini haingiunto al Minelli il pagamento di € 22.731,26 oltre interessi espese, in relazione ad un accordo conciliativo intervenutodavanti alla DTL di Modena con il quale le parti avevanoconciliato i crediti maturati per provvigioni da Benini nell'arcodel 2014 e nel primo trimestre 2015.8.- Con ricorso in opposizione al predetto decreto ingiuntivoMinelli Renato ha contestato la debenza delle somme azionatein sede monitoria ed ha chiesto di dichiarare la compensazionetra il credito dell’opponente basato sul provvedimento cautelaredel tribunale di Bologna ed inoltre di condannare Benini alpagamento del residuo.9.- La domanda riconvenzionale, spiegata dall'opponenteMinelli, aveva quindi esclusivo fondamento nella compensazionegiudiziale del credito per violazione dell'ordinanza cautelare equindi era palesemente di fonte extracontrattuale, comecorrettamente affermato dalla Corte d'appello confermando lastatuizione del giudice di primo grado.10.- Con memoria di costituzione e risposta depositata nelgiudizio di opposizione l'opposto [OSCURATO:PERSONA], oltre a chiedere laconferma del decreto ingiuntivo fondato su una conciliazione,proponeva una serie di domande riconvenzionali relative alpagamento di provvigioni maturate dopo il 30 gennaio 2015,dell'indennità di fine rapporto, a titolo risarcitorio per mancatoincasso di provvigioni di euro per 510.875,12, di differenzeprovvigionali per euro 326.423,74; di provvigioni per venditesul mercato russo americano di [OSCURATO:PERSONA] per totali euro74.687,70.Numero registro generale 13670/202111.- La Corte d’appello, difformemente da quanto affermato daNl umero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 1229/2026primo giudice, ha dichiarato inammissibili anche questDeat a pubblicazione 20/01/2026domande azionate in via di reconventio reconventionis e di cuisi discute in questo giudizio di cassazione.12.

Ad avviso del Collegio, la decisione della Corte di appellodeve essere pienamente confermata in questa sede.E’ del tutto evidente, infatti, che le domande basate sul rapportodi agenzia - relative a provvigioni, accertamento della giustacausa e indennità di fine rapporto - svolte in via di reconventioreconventionis dall’ex agente attengono ad un rapportogiuridico diverso e fuoriescono sia dalla vicenda sostanzialededotta nella domanda iniziale (posta a base del decretoingiuntivo dall’ex agente opposto) che era relativaall’adempimento di un atto di conciliazione intervenuto davantialla DTL di Modena; sia dalla vicenda sostanziale dedotta nellariconvenzionale spiegata dall’opponente che era relativaall’attuazione del decreto cautelare del giudice dell'impresa delTribunale di Bologna emesso per illecito extracontrattuale e chein quanto estranea rispetto alla materia dedotta nel decreto èstata dichiarata inammissibile tanto in primo che in secondogrado.13.- Il controcredito fatto valere in via riconvenzionaledall’opponente derivava infatti dalla concorrenza slealeintervenuta tra lavoratori autonomi, e non ineriva nemmeno alcontratto di agenzia (ad un obbligo di esclusiva o ad un patto dinon concorrenza contrattuale); tanto che è stato azionatodavanti al tribunale delle imprese lamentando la confusione delnome delle due ditte una della quali in capo all’ex agente.Le domande di cui trattasi svolte in via di reconventioreconventionis non hanno perciò alcun nesso con quelle giàappartenenti alla causa in via di azione o di eccezione ovvNeurmoe rod rie gistro generale 13670/2021Numero sezionale 4762/2025domanda riconvenzionale ( Cass. nn. 6578/21, 5415/19)N.u m ero di raccolta generale 1229/202614.- Va quindi dato seguito al principio più volte affermato dDaat a pubblicazione 20/01/2026questa Corte, anche di recente, e secondo cui (Cass. n. 32933/23): “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenutoopposto può proporre, con la comparsa di costituzione e rispostatempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa daquella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo,anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto unadomanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato aproporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto,qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicendasostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanzialebene della vita e sia connessa per incompatibilità a quellaoriginariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economiaprocessuale e di ragionevole durata del processo e dovendosiriconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, diavvalersi delle stesse facoltà di modifica della domandariconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale esostanziale dall'art. 183 c.p.c.” Nello stesso senso ( Cass. n.27183 del 22/09/2023): “ In tema di opposizione a decretoingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsadi costituzione e risposta tempestivamente depositata unadomanda nuova, diversa da quella posta a fondamento delricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponentenon abbia proposto una domanda o un'eccezionericonvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendola revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferiscaalla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attengaallo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa perincompatibilità a quella originariamente proposta, ciòrispondendo a finalità di economia processuale e di ragionNeumveorole re gistro generale 13670/2021Numero sezionale 4762/2025durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto,N uqmuerao ldei r accolta generale 1229/2026modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario,all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c..(Inapplicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenzaimpugnata che aveva affermato la violazione dell'art. 112 c.p.c.da parte del giudice di primo grado per aver esaminato nelmerito una domanda nuova, introdotta dall'opposto in fase diopposizione a decreto ingiuntivo, inammissibile in quantorelativa ad un rapporto giuridico diverso da quello azionato insede monitoria).L’esito del giudizio deve ritenersi altresì conforme alla piùrecente pronuncia con cui le Sez.

Unite della Cassazione n.26727/24 hanno statuito che “nel giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domandealternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione cheesse trovino fondamento nel medesimo interesse che avevasostenuto la proposizione della originaria domanda e che sianointrodotte nella comparsa di risposta”.6.- Per quanto attiene poi alle censure che fanno riferimento aduna ipotetica possibilità di riunione delle cause, va ribadito chele questioni afferenti alla connessione di cause e ad eventualiprovvedimenti di riunione e di separazione, fondandosi suvalutazioni di mera opportunità, sono relative all’esercizio dipoteri discrezionali del giudice di natura ordinatoria e pertantosono insuscettibili di impugnazione e di sindacato in sede dilegittimità (Cass. n. 28539 del 30/09/2022).7.- Quanto al quarto motivo, con cui si impugna la liquidazionedelle spese operata dalla Corte di appello il motivo è infondatoposto che ai fini della corretta liquidazione delle spese delgiudizio di merito bisogna guardare al valore di cui al decisNuummero e re gistro generale 13670/2021Numero sezionale 4762/2025non a quello relativo al disputatum.

Sicchè il motivo è infoNunmderao tdoi r accolta generale 1229/2026essendo la liquidazione conforme ai parametri di legge ai senDsait a pubblicazione 20/01/2026del DM 55/2014 tenuto conto della parziale compensazioneoperata dalla Corte di appello.

In tal senso (Cass. n. 9237 del22/03/2022) “in tema di liquidazione delle spese processuali,quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea vengaparzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinatosempre in base al "decisum", e non al "petitum" (come stabilitodall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo2014), ma al lordo della somma trattenuta in acconto, per tuttigli atti compiuti anteriormente al relativo pagamento, e al nettodella stessa per gli atti compiuti, invece, successivamente alpagamento medesimo”.8.- Sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso inoggetto deve essere quindi complessivamente rigettato.9.- Le spese di lite da liquidarsi in favore della controricorrenteseguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.10.- Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.115 del 2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio che liquida in € 6.500,00 per compensiprofessionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per speseforfettarie oltre accessori dovuti per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.Numero registro generale 13670/2021Così deciso nella Adunanza camerale del 20.11.2025 Numero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 1229/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott.ssa.

Adriana DoronzoNumero registro generale 13670/2021Numero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 1229/2026Data pubblicazione 20/01/2026Numero registro generale 4489/2026Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 20901/2026Data pubblicazione 20/06/2026AULA ‘A’[OSCURATO:PERSONA]: CORREZIONE ERROREMATERIALEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 4489/2026ELENA BOGHETICH - Consigliere - CC – 27/05/2026MARIA [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].-ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEnel procedimento iscritto al n. 4489/2026 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eSIMONA [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente-per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 1229/2026 della CorteSuprema di Cassazione, pubblicata in data 20.01.2026 R.G.N. 13670/2021;Numero registro generale 4489/2026Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 20901/2026Data pubblicazione 20/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.05.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. il Tribunale di Modena, decidendo sulla controversia in tema di opposizionea decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale proposta dalla parteopponente [OSCURATO:PERSONA], e sulla reconventio reconventionis (relativa adasserita concorrenza sleale) proposta dall’agente [OSCURATO:PERSONA], ha confermatoil decreto opposto ed ha dichiarato inammissibile la reconventio reconventionis,con conseguente diritto alle ulteriori differenze provvigionali, all’indennitàsostitutiva del preavviso e a quella ex art. 1751 cod. civ. nelle cifre quantificatedal CTU;2.la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma di tale sentenza, harigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo e la declaratoria di inammissibilitàdell’eccezione di compensazione e della domanda riconvenzionale proposta da[OSCURATO:PERSONA] ed in parziale riforma della sentenza appellata ha dichiaratoinammissibile la reconventio reconventionis proposta dall’opposto GiovanniBevini, con cui il medesimo aveva chiesto l’accertamento della giusta causa delrecesso prestato ed il conseguente diritto alle ulteriori differenze provvigionali,all’indennità sostitutiva del preavviso e a quella ex art. 1751 cod. civ.3. l’ordinanza di questa Corte n. 1229/2026, oggetto dell’istanza dicorrezione di errore materiale, ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di appello;4. i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la correzione dierrore materiale della suddetta ordinanza, deducendo che questa Corte avevaomesso di disporre la distrazione delle spese in loro favore.CONSIDERATO CHE1.la richiesta è fondata, risultando dalla memoria depositata in data7.11.2025 l’istanza di distrazione in favore degli [OSCURATO:PERSONA] RinaldiGallicani e [OSCURATO:PERSONA], che si erano dichiarate antistatarie;Numero registro generale 4489/2026Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 20901/2026Data pubblicazione 20/06/20262. il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fral’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramenterilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto dellaparte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nellamotivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanzialedella decisione (Cass. n. 16877/2020);3. è dunque evidente che è frutto di una mera svista l’omissione, contenutanella parte dispositiva, della distrazione delle spese in favore degli AvvocatiSimona [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];quanto poi alla eccezione formulata da controparte, circa la richiesta didistrazione delle spese non nel controricorso, ma soltanto nella successivamemoria illustrativa, si richiama quanto già statuito da questa Corte, secondocui L'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio dicassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, può essere formulataanche in sede di memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ. ( Cass.n.12111/2014; Cass.n. 14098/2020); ogni diverso rilievo formulato è estraneo aquesta sede processuale e deve essere disatteso;4. va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale contenuto neldispositivo dell’ordinanza n. 1229/2026, nel senso che segue: dopo la locuzione“oltre accessori dovuti per legge” vanno aggiunte le parole: “da distrarre infavore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”;5. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.S.U. n. 29432/2024; Cass.

S.U. n. 9438/2002; Cass. n. 10203/2009 e Cass. n.21213/2013).P.

Q. M.La Corte dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 1229/2026,nel senso che segue: dopo la locuzione “oltre accessori dovuti per legge” vannoaggiunte le parole: “da distrarre in favore degli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]”.Manda alla cancelleria per le annotazioni.Numero registro generale 4489/2026Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 20901/2026Data pubblicazione 20/06/2026Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 27 maggio 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntenza n. 436/2020 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 19/11/2020 R.G.N. 334/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- Il Tribunale di Modena, decidendo in relazione allacontroversia in tema di opposizione a decreto ingiuntivo conNumero registro generale 13670/2021domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponenteN umero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 1229/2026Minelli Renato, ed inoltre in tema di reconventio recoventionDisat a pubblicazione 20/01/2026proposta dall’opposto [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiaratoinammissibile la domanda riconvenzionale (relativa ad asseritaconcorrenza sleale) proposta dalla parte opponente MinelliRenato perché sfornita di prova; con conseguente conferma deldecreto ingiuntivo opposto.Il tribunale aveva invece dichiarato ammissibile la reconventiorecoventionis dell’agente con conseguente diritto alle ulterioridifferenze provigionali, alla indennità sostitutiva del preavvisoed a quella ex art. 1751 c.c. nelle cifre quantificate dal ctu.2.- La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in atti,andando parzialmente in contrario avviso dal giudice di primogrado, ha confermato il rigetto dell’opposizione a decretoingiuntivo e la declaratoria di inammissibilità della eccezione dicompensazione e della domanda riconvenzionale propostadall’opponente [OSCURATO:PERSONA]; ma, in parziale riforma dellasentenza appellata, ha dichiarato inammissibile la reconventioreconventionis proposta nel giudizio di opposizione dall’opposto,[OSCURATO:PERSONA], con cui questi domandava l’accertamento dellagiusta causa del recesso prestato, ed il conseguente diritto alleulteriori differenze provvigionali, all’indennità sostitutiva delpreavviso ed a quella ex art. 1751 c.c.3.- La Corte di appello in particolare, richiamando il principiogenerale secondo cui la parte opposta non possa proporredomande diverse e non collegate a quelle eventualmenteintrodotte dall’opponente con la domanda riconvenzionale, haritenuto che la domanda riconvenzionale propostadall’opponente fosse fondata su un titolo di naturaextracontrattuale (concorrenza sleale) solo occasionalmentecollegato al rapporto di agenzia dedotto, e che l’opposto, a suaNumero registro generale 13670/2021volta, avesse introdotto domande (di ulteriori provvigioni e dNi umero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 1229/2026accertamento della giusta causa del recesso con liquidazionDeat a pubblicazione 20/01/2026delle indennità di fine rapporto) estranee sia alla materia fattavalere nel giudizio monitorio, sia a quella così risultantedall’ampiamento della domanda riconvenzionale; e per l'effettoha respinto le domande svolte dalla parte appellata, GiovanniBevini, liquidando in suo favore le spese previa compensazionein misura in un quarto.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’agenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi di ricorso ai quali ha resistitoMinelli Renato con controricorso. Le parti hanno depositatomemorie. [OSCURATO:PERSONA], dopo la decisione, ha autorizzato ildeposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.Ragioni della decisione1.- Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 36, 112, 132 c.p.c. conriferimento anche all’art. 111 Cost. in merito all’omessaincongrua motivazione in punto di premesse nel ragionamentooperato dalla Corte che ha mal letto le domande e difese attoreedel Minelli e, conseguentemente, erroneamente ritenuto chenon vi fosse connessione rispetto alla reconventioreconventionis del [OSCURATO:PERSONA] nonché in relazione agli artt. 414, 415,416, e 420 c.p.c.. Il motivo di censura investe la sentenza nellaparte in cui, travisando e mal interpretando la domanda delpreponente, ha ritenuto la domanda dell’agente, azionata in viadi reconventio reconventionis, non connessa con il rapporto diagenzia.2.- Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 36,112, 418 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost., censurando lasentenza per non aver considerato che le domande proposte conNumero registro generale 13670/2021reconventio reconventionis, se proposte in separato, parallelo eN umero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 1229/2026contestuale giudizio sarebbero state riunite con l’altro giudiziDoat a pubblicazione 20/01/2026il simultaneus processus, con ciò violando le regole del giustoprocesso, avendo menomato il ricorrente di un rilevante creditoin ragione di un mero orpello procedurale, sprovvisto di alcunaricaduta sostanziale nelle regole del processo.3.- Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 112,115, 132, 416 e 418 c.p.c., in relazione all’art. 36 c.p.c., e 111Cost., censurando la sentenza per aver malgovernato i principiche regolano l’ammissibilità della domanda in reconventioreconventionis, avendo la Corte di appello citato precedentiinconferenti con il caso di specie, nonché fatto riferimento adulteriori inesistenti contratti di agenzia.4.- Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione del D.M.55/2014 e s.m.i., e degli artt. 91 e 132 c.p.c., censurando lasentenza in punto di liquidazione delle spese legali del secondogrado di giudizio.5.- I primi tre motivi, da valutarsi unitariamente perconnessione, sono infondati sulla scorta delle seguentiassorbenti considerazioni.6.- Va premesso che con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositatodavanti al tribunale di Bologna, sezione specializzata perl'impresa, [OSCURATO:PERSONA] (già preponente dell’ex agente dicommercio [OSCURATO:PERSONA]) chiedeva l'inibitoria all'uso del marchio“Lemine” adottato dal [OSCURATO:PERSONA] (dopo la cessazione del rapporto diagenzia) in quando confusionario rispetto a quello a quello“Minelli”; il tribunale ha accolto il ricorso comminando unaNumero registro generale 13670/2021sanzione di 1000 € per ogni giorno di ritardo ed il provvedimentoN umero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 1229/2026è stato poi confermato in sede di reclamo. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 20/01/20267.- Con autonomo ricorso per decreto ingiuntivo Benini haingiunto al Minelli il pagamento di € 22.731,26 oltre interessi espese, in relazione ad un accordo conciliativo intervenutodavanti alla DTL di Modena con il quale le parti avevanoconciliato i crediti maturati per provvigioni da Benini nell'arcodel 2014 e nel primo trimestre 2015.8.- Con ricorso in opposizione al predetto decreto ingiuntivoMinelli Renato ha contestato la debenza delle somme azionatein sede monitoria ed ha chiesto di dichiarare la compensazionetra il credito dell’opponente basato sul provvedimento cautelaredel tribunale di Bologna ed inoltre di condannare Benini alpagamento del residuo.9.- La domanda riconvenzionale, spiegata dall'opponenteMinelli, aveva quindi esclusivo fondamento nella compensazionegiudiziale del credito per violazione dell'ordinanza cautelare equindi era palesemente di fonte extracontrattuale, comecorrettamente affermato dalla Corte d'appello confermando lastatuizione del giudice di primo grado.10.- Con memoria di costituzione e risposta depositata nelgiudizio di opposizione l'opposto [OSCURATO:PERSONA], oltre a chiedere laconferma del decreto ingiuntivo fondato su una conciliazione,proponeva una serie di domande riconvenzionali relative alpagamento di provvigioni maturate dopo il 30 gennaio 2015,dell'indennità di fine rapporto, a titolo risarcitorio per mancatoincasso di provvigioni di euro per 510.875,12, di differenzeprovvigionali per euro 326.423,74; di provvigioni per venditesul mercato russo americano di [OSCURATO:PERSONA] per totali euro74.687,70.Numero registro generale 13670/202111.- La Corte d’appello, difformemente da quanto affermato daNl umero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 1229/2026primo giudice, ha dichiarato inammissibili anche questDeat a pubblicazione 20/01/2026domande azionate in via di reconventio reconventionis e di cuisi discute in questo giudizio di cassazione.12. Ad avviso del Collegio, la decisione della Corte di appellodeve essere pienamente confermata in questa sede.E’ del tutto evidente, infatti, che le domande basate sul rapportodi agenzia - relative a provvigioni, accertamento della giustacausa e indennità di fine rapporto - svolte in via di reconventioreconventionis dall’ex agente attengono ad un rapportogiuridico diverso e fuoriescono sia dalla vicenda sostanzialededotta nella domanda iniziale (posta a base del decretoingiuntivo dall’ex agente opposto) che era relativaall’adempimento di un atto di conciliazione intervenuto davantialla DTL di Modena; sia dalla vicenda sostanziale dedotta nellariconvenzionale spiegata dall’opponente che era relativaall’attuazione del decreto cautelare del giudice dell'impresa delTribunale di Bologna emesso per illecito extracontrattuale e chein quanto estranea rispetto alla materia dedotta nel decreto èstata dichiarata inammissibile tanto in primo che in secondogrado.13.- Il controcredito fatto valere in via riconvenzionaledall’opponente derivava infatti dalla concorrenza slealeintervenuta tra lavoratori autonomi, e non ineriva nemmeno alcontratto di agenzia (ad un obbligo di esclusiva o ad un patto dinon concorrenza contrattuale); tanto che è stato azionatodavanti al tribunale delle imprese lamentando la confusione delnome delle due ditte una della quali in capo all’ex agente.Le domande di cui trattasi svolte in via di reconventioreconventionis non hanno perciò alcun nesso con quelle giàappartenenti alla causa in via di azione o di eccezione ovvNeurmoe rod rie gistro generale 13670/2021Numero sezionale 4762/2025domanda riconvenzionale ( Cass. nn. 6578/21, 5415/19)N.u m ero di raccolta generale 1229/202614.- Va quindi dato seguito al principio più volte affermato dDaat a pubblicazione 20/01/2026questa Corte, anche di recente, e secondo cui (Cass. n. 32933/23): “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenutoopposto può proporre, con la comparsa di costituzione e rispostatempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa daquella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo,anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto unadomanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato aproporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto,qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicendasostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanzialebene della vita e sia connessa per incompatibilità a quellaoriginariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economiaprocessuale e di ragionevole durata del processo e dovendosiriconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, diavvalersi delle stesse facoltà di modifica della domandariconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale esostanziale dall'art. 183 c.p.c.” Nello stesso senso ( Cass. n.27183 del 22/09/2023): “ In tema di opposizione a decretoingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsadi costituzione e risposta tempestivamente depositata unadomanda nuova, diversa da quella posta a fondamento delricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponentenon abbia proposto una domanda o un'eccezionericonvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendola revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferiscaalla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attengaallo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa perincompatibilità a quella originariamente proposta, ciòrispondendo a finalità di economia processuale e di ragionNeumveorole re gistro generale 13670/2021Numero sezionale 4762/2025durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto,N uqmuerao ldei r accolta generale 1229/2026modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario,all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c..(Inapplicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenzaimpugnata che aveva affermato la violazione dell'art. 112 c.p.c.da parte del giudice di primo grado per aver esaminato nelmerito una domanda nuova, introdotta dall'opposto in fase diopposizione a decreto ingiuntivo, inammissibile in quantorelativa ad un rapporto giuridico diverso da quello azionato insede monitoria).L’esito del giudizio deve ritenersi altresì conforme alla piùrecente pronuncia con cui le Sez. Unite della Cassazione n.26727/24 hanno statuito che “nel giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domandealternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione cheesse trovino fondamento nel medesimo interesse che avevasostenuto la proposizione della originaria domanda e che sianointrodotte nella comparsa di risposta”.6.- Per quanto attiene poi alle censure che fanno riferimento aduna ipotetica possibilità di riunione delle cause, va ribadito chele questioni afferenti alla connessione di cause e ad eventualiprovvedimenti di riunione e di separazione, fondandosi suvalutazioni di mera opportunità, sono relative all’esercizio dipoteri discrezionali del giudice di natura ordinatoria e pertantosono insuscettibili di impugnazione e di sindacato in sede dilegittimità (Cass. n. 28539 del 30/09/2022).7.- Quanto al quarto motivo, con cui si impugna la liquidazionedelle spese operata dalla Corte di appello il motivo è infondatoposto che ai fini della corretta liquidazione delle spese delgiudizio di merito bisogna guardare al valore di cui al decisNuummero e re gistro generale 13670/2021Numero sezionale 4762/2025non a quello relativo al disputatum. Sicchè il motivo è infoNunmderao tdoi r accolta generale 1229/2026essendo la liquidazione conforme ai parametri di legge ai senDsait a pubblicazione 20/01/2026del DM 55/2014 tenuto conto della parziale compensazioneoperata dalla Corte di appello. In tal senso (Cass. n. 9237 del22/03/2022) “in tema di liquidazione delle spese processuali,quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea vengaparzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinatosempre in base al "decisum", e non al "petitum" (come stabilitodall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo2014), ma al lordo della somma trattenuta in acconto, per tuttigli atti compiuti anteriormente al relativo pagamento, e al nettodella stessa per gli atti compiuti, invece, successivamente alpagamento medesimo”.8.- Sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso inoggetto deve essere quindi complessivamente rigettato.9.- Le spese di lite da liquidarsi in favore della controricorrenteseguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.10.- Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio che liquida in € 6.500,00 per compensiprofessionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per speseforfettarie oltre accessori dovuti per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.Numero registro generale 13670/2021Così deciso nella Adunanza camerale del 20.11.2025 Numero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 1229/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott.ssa. Adriana DoronzoNumero registro generale 13670/2021Numero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 1229/2026Data pubblicazione 20/01/2026Numero registro generale 4489/2026Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 20901/2026Data pubblicazione 20/06/2026AULA ‘A’[OSCURATO:PERSONA]: CORREZIONE ERROREMATERIALEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 4489/2026ELENA BOGHETICH - Consigliere - CC – 27/05/2026MARIA [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].-ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEnel procedimento iscritto al n. 4489/2026 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eSIMONA [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente-per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 1229/2026 della CorteSuprema di Cassazione, pubblicata in data 20.01.2026 R.G.N. 13670/2021;Numero registro generale 4489/2026Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 20901/2026Data pubblicazione 20/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.05.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. il Tribunale di Modena, decidendo sulla controversia in tema di opposizionea decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale proposta dalla parteopponente [OSCURATO:PERSONA], e sulla reconventio reconventionis (relativa adasserita concorrenza sleale) proposta dall’agente [OSCURATO:PERSONA], ha confermatoil decreto opposto ed ha dichiarato inammissibile la reconventio reconventionis,con conseguente diritto alle ulteriori differenze provvigionali, all’indennitàsostitutiva del preavviso e a quella ex art. 1751 cod. civ. nelle cifre quantificatedal CTU;2.la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma di tale sentenza, harigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo e la declaratoria di inammissibilitàdell’eccezione di compensazione e della domanda riconvenzionale proposta da[OSCURATO:PERSONA] ed in parziale riforma della sentenza appellata ha dichiaratoinammissibile la reconventio reconventionis proposta dall’opposto GiovanniBevini, con cui il medesimo aveva chiesto l’accertamento della giusta causa delrecesso prestato ed il conseguente diritto alle ulteriori differenze provvigionali,all’indennità sostitutiva del preavviso e a quella ex art. 1751 cod. civ.3. l’ordinanza di questa Corte n. 1229/2026, oggetto dell’istanza dicorrezione di errore materiale, ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di appello;4. i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la correzione dierrore materiale della suddetta ordinanza, deducendo che questa Corte avevaomesso di disporre la distrazione delle spese in loro favore.CONSIDERATO CHE1.la richiesta è fondata, risultando dalla memoria depositata in data7.11.2025 l’istanza di distrazione in favore degli [OSCURATO:PERSONA] RinaldiGallicani e [OSCURATO:PERSONA], che si erano dichiarate antistatarie;Numero registro generale 4489/2026Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 20901/2026Data pubblicazione 20/06/20262. il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fral’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramenterilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto dellaparte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nellamotivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanzialedella decisione (Cass. n. 16877/2020);3. è dunque evidente che è frutto di una mera svista l’omissione, contenutanella parte dispositiva, della distrazione delle spese in favore degli AvvocatiSimona [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];quanto poi alla eccezione formulata da controparte, circa la richiesta didistrazione delle spese non nel controricorso, ma soltanto nella successivamemoria illustrativa, si richiama quanto già statuito da questa Corte, secondocui L'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio dicassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, può essere formulataanche in sede di memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ. ( Cass.n.12111/2014; Cass.n. 14098/2020); ogni diverso rilievo formulato è estraneo aquesta sede processuale e deve essere disatteso;4. va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale contenuto neldispositivo dell’ordinanza n. 1229/2026, nel senso che segue: dopo la locuzione“oltre accessori dovuti per legge” vanno aggiunte le parole: “da distrarre infavore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”;5. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.S.U. n. 29432/2024; Cass. S.U. n. 9438/2002; Cass. n. 10203/2009 e Cass. n.21213/2013).P. Q. M.La Corte dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 1229/2026,nel senso che segue: dopo la locuzione “oltre accessori dovuti per legge” vannoaggiunte le parole: “da distrarre in favore degli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]”.Manda alla cancelleria per le annotazioni.Numero registro generale 4489/2026Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 20901/2026Data pubblicazione 20/06/2026Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 27 maggio 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Decreto Cassazione n. 01229/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris