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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 30804/2026

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chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;in procedura a trattazione scrittaRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza resa il 13 gennaio 2026 il Tribunale di Genova, qualeg iud ice de l l ’esecuz ione, ha resp into la domanda int rodotta daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con cui era stato chiesto il riconoscimentodella continuazione tra i fatti oggetto delle seguenti sentenze:1) Corte di app.

Genova, sez.

Min., 6.5.2010, irrev. 11/11/2010, per il reatodi rapina continuata commesso in [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2008;2) Corte di app.

Genova, sez.

Min., 3.2.2011, irrev. 4/2/2013, per il reato difurto in abitazione commesso in [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2007;3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrev. 20/6/2011, per il reato di evasionecommesso nel luglio 2010;4) G.u.p. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrev. 30/10/2011, per il reato dirapina commesso nell'agosto 2009;5) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrev. 2/11/2011, per il reato di cuiall'art. 650 cod. pen. commesso nell'agosto 2009;6) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrev. 23/3/2013, per il reatocontinuato di resistenza e lesione personale in danno di pubblico ufficialecommesso nel dicembre 2012;7) Tribunale Genova 12/3/2014, irrev. 26/4/2014, per il reato continuato diresistenza a pubblico ufficiale commesso nel giugno 2009;8) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrev. 26/2/2015, per il reato di tentatarapina realizzata nel novembre 2012;9) Corte app.

Genova 19/2/2016, irrev. 9/10/2017, per il reato di cui all'art.496 cod. pen. commesso nel luglio 2011;10) Corte app.

Genova 19/4/2018, irrev. 24/4/2019, per il reato continuatodi tentato omicidio e porto di oggetto atto ad offendere realizzato nel settembre2016;11) Tribunale Genova 13/12/2019, irrev. 27/2/2020, per il reato di oltraggioa pubblico ufficiale commesso nel dicembre 2017;12) Corte app.

Genova 29.6.2021, irrev. 14.9.2021, per il reato didanneggiamento aggravato e continuato commesso in Genova nel marzo 2016;13) Tribunale Genova 30/10/2024, irrev. 28/11/2024, per il reato continuatodi resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale commesso nel giugno 2024.Il G.E. ha ritenuto doversi escludere l’applicazione della disciplina dellacontinuazione per più ragioni.In primo luogo, perché le diverse fattispecie in esame sono statecommesse in un arco temporale molto ampio (dal 2008 al 2024), il che contrastacon l’idea di una deliberazione unitaria, sia pure di massima.In secondo luogo, per l’eterogeneità dei reati valutati.Lo stato di tossicodipendenza, inoltre, non è un elemento cheautomaticamente fonda il vincolo della continuazione, in assenza di altriindicatori specifici.Il giudice a quo, quindi, conclude affermando, nel condannato, l’esistenzadi una marcata tendenza a delinquere, attitudine notoriamente ben diversa dalpresupposto dell’unicità della deliberazione criminosa richiesto per lacontinuazione.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCon quattro motivi – che possono sintetizzarsi come segue – si deduconoviolazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione.Non può dirsi decisiva la esistenza di un arco temporale consistente.La motivazione sarebbe affidata a formule stereotipate.In particolare, la difesa si duole del mancato riconoscimento parziale delvincolo della continuazione; sostiene, infatti, che il giudice della esecuzioneavrebbe dovuto applicare la disciplina del reato continuato per gruppi di reatipresupponendo che tra alcuni di essi sussistono i presupposti del beneficio dequo.Ancora, il difensore sostiene che lo stato di tossicodipendenza delcondannato, pur non essendo di per sé un elemento da solo sufficiente a fondareil vincolo della continuazione, può ben essere un indizio in tal senso, che ildecidente ha del tutto trascurato, non motivando specificamente sul punto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché generico, risolvendosi inuna richiesta di rivalutazione di aspetti congruamente apprezzati in sede dimerito.2.

Ed invero, va premesso che in tema di riconoscimento dellacontinuazione il giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi edelle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deveapprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire – overinvenuti – la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegnocriminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativodelle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte delsoggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolositàsociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulomateriale (ex multis Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Rv 248862 - 01).Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.3.

La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – persua natura – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo addall’apprezzamento di nessi esteriori – tra le diverse condotte poste in essere –che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.Va riaffermato, dunque, che la unicità di disegno criminoso, richiestadall'art. 81, secondo comma, cod. pen., non può identificarsi con una scelta divita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o, comunque,con una generale tendenza a porre in essere reati.Al contempo, la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesiche tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, inrelazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalitàdelle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio, oltre a non apparireconforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istitutofuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loroprevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima,purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal sensoSez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Rv 246838 - 01).4.

Tali principi di diritto sono stati ribaditi, con specifico riferimento aicontenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez.

U, n. 28659del 18/05/2017, Rv. 270074 - 01, che si è espressa nel modo che segue: «[i]lriconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea».5.

Nel caso in esame, la valutazione operata dal giudice della esecuzione èdel tutto logica, in ragione del fatto che l’ampio arco temporale e l’elevatonumero di episodi sono fattori indicativi di abitualità e non di deliberazioneunitaria.Né può essere presa in esame la doglianza in punto di riconoscimento delvincolo per «gruppi di reati», dato che la domanda ini8ziale su tale aspetto eradel tutto generica.Vi è piena congruità della motivazione anche in riferimento allaconsiderazione della tossicodipendenza, che non può essere ritenuta unacondizione «sostitutiva» dei parametri ordinari per il riconoscimento del vincolo.6.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;in procedura a trattazione scrittaRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza resa il 13 gennaio 2026 il Tribunale di Genova, qualeg iud ice de l l ’esecuz ione, ha resp into la domanda int rodotta daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con cui era stato chiesto il riconoscimentodella continuazione tra i fatti oggetto delle seguenti sentenze:1) Corte di app. Genova, sez. Min., 6.5.2010, irrev. 11/11/2010, per il reatodi rapina continuata commesso in [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2008;2) Corte di app. Genova, sez. Min., 3.2.2011, irrev. 4/2/2013, per il reato difurto in abitazione commesso in [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2007;3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrev. 20/6/2011, per il reato di evasionecommesso nel luglio 2010;4) G.u.p. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrev. 30/10/2011, per il reato dirapina commesso nell'agosto 2009;5) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrev. 2/11/2011, per il reato di cuiall'art. 650 cod. pen. commesso nell'agosto 2009;6) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrev. 23/3/2013, per il reatocontinuato di resistenza e lesione personale in danno di pubblico ufficialecommesso nel dicembre 2012;7) Tribunale Genova 12/3/2014, irrev. 26/4/2014, per il reato continuato diresistenza a pubblico ufficiale commesso nel giugno 2009;8) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrev. 26/2/2015, per il reato di tentatarapina realizzata nel novembre 2012;9) Corte app. Genova 19/2/2016, irrev. 9/10/2017, per il reato di cui all'art.496 cod. pen. commesso nel luglio 2011;10) Corte app. Genova 19/4/2018, irrev. 24/4/2019, per il reato continuatodi tentato omicidio e porto di oggetto atto ad offendere realizzato nel settembre2016;11) Tribunale Genova 13/12/2019, irrev. 27/2/2020, per il reato di oltraggioa pubblico ufficiale commesso nel dicembre 2017;12) Corte app. Genova 29.6.2021, irrev. 14.9.2021, per il reato didanneggiamento aggravato e continuato commesso in Genova nel marzo 2016;13) Tribunale Genova 30/10/2024, irrev. 28/11/2024, per il reato continuatodi resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale commesso nel giugno 2024.Il G.E. ha ritenuto doversi escludere l’applicazione della disciplina dellacontinuazione per più ragioni.In primo luogo, perché le diverse fattispecie in esame sono statecommesse in un arco temporale molto ampio (dal 2008 al 2024), il che contrastacon l’idea di una deliberazione unitaria, sia pure di massima.In secondo luogo, per l’eterogeneità dei reati valutati.Lo stato di tossicodipendenza, inoltre, non è un elemento cheautomaticamente fonda il vincolo della continuazione, in assenza di altriindicatori specifici.Il giudice a quo, quindi, conclude affermando, nel condannato, l’esistenzadi una marcata tendenza a delinquere, attitudine notoriamente ben diversa dalpresupposto dell’unicità della deliberazione criminosa richiesto per lacontinuazione.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCon quattro motivi – che possono sintetizzarsi come segue – si deduconoviolazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione.Non può dirsi decisiva la esistenza di un arco temporale consistente.La motivazione sarebbe affidata a formule stereotipate.In particolare, la difesa si duole del mancato riconoscimento parziale delvincolo della continuazione; sostiene, infatti, che il giudice della esecuzioneavrebbe dovuto applicare la disciplina del reato continuato per gruppi di reatipresupponendo che tra alcuni di essi sussistono i presupposti del beneficio dequo.Ancora, il difensore sostiene che lo stato di tossicodipendenza delcondannato, pur non essendo di per sé un elemento da solo sufficiente a fondareil vincolo della continuazione, può ben essere un indizio in tal senso, che ildecidente ha del tutto trascurato, non motivando specificamente sul punto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché generico, risolvendosi inuna richiesta di rivalutazione di aspetti congruamente apprezzati in sede dimerito.2. Ed invero, va premesso che in tema di riconoscimento dellacontinuazione il giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi edelle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deveapprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire – overinvenuti – la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegnocriminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativodelle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte delsoggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolositàsociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulomateriale (ex multis Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Rv 248862 - 01).Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.3. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – persua natura – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo addall’apprezzamento di nessi esteriori – tra le diverse condotte poste in essere –che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.Va riaffermato, dunque, che la unicità di disegno criminoso, richiestadall'art. 81, secondo comma, cod. pen., non può identificarsi con una scelta divita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o, comunque,con una generale tendenza a porre in essere reati.Al contempo, la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesiche tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, inrelazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalitàdelle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio, oltre a non apparireconforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istitutofuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loroprevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima,purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal sensoSez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Rv 246838 - 01).4. Tali principi di diritto sono stati ribaditi, con specifico riferimento aicontenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Rv. 270074 - 01, che si è espressa nel modo che segue: «[i]lriconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea».5. Nel caso in esame, la valutazione operata dal giudice della esecuzione èdel tutto logica, in ragione del fatto che l’ampio arco temporale e l’elevatonumero di episodi sono fattori indicativi di abitualità e non di deliberazioneunitaria.Né può essere presa in esame la doglianza in punto di riconoscimento delvincolo per «gruppi di reati», dato che la domanda ini8ziale su tale aspetto eradel tutto generica.Vi è piena congruità della motivazione anche in riferimento allaconsiderazione della tossicodipendenza, che non può essere ritenuta unacondizione «sostitutiva» dei parametri ordinari per il riconoscimento del vincolo.6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.