CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 dicembre 2022
Cassazione n. 20174/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] intesa ad ottenere il computo, a titolo di fungibilità, della pena di tutto il periodo da questi presofferto in relazione al reato in materia di armi, da cui era stato successivamente assolto, con sentenza del Tribunale di Cosenza in data 2 marzo 2012, irrevocabile il 17 giugno 20123; periodo intercorso dal 27.07.2010 al 27.01.2011, in relazione alla pena inflittagli con sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro in data 20 maggio 2019, irrevocabile il 9 novembre 2021, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. A ragione della decisione, il giudice dell'esecuzione, dopo avere richiamato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e operanti in materia e avere evidenziato che il reato associativo era contestato al Bibiano come commesso «nell'anno 2016 ed in epoca antecedente e susseguente, con attualità», rilevato che la permanenza era cessata alla data della sentenza di primo grado (2019), escludeva la fungibilità della custodia cautelare espiata sine titolo. 2. Avverso il predetto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per erronea applicazione dell'art.657 c.p.p., comma 4, lamentando come non si fosse avuto riguardo alla circostanza - cristallizzate nelle motivazioni delle sentenze di merito allegate al ricorso ai fini dell'autosufficienza - che -l'appartenenza all'associazione mafiosa del condannato fosse risalente al 2006, epoca che ricomprendeva la frazione di presofferto sine titulo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta del 23 settembre 2022, ha chiesto il rigetto del ricorso. 51- [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate e dev'essere, pertanto, rigettato. 2. Preliminarmente deve richiamarsi il consolidato principio espresso in sede di legittimità secondo il quale «L'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo» (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 08/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272102). Quanto, poi, all'individuazione del tempo del commesso reato, si è chiarito che «In tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione» (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi, Rv. 283121). Sulla scorta di tali principi, devono pertanto ritenersi prive di pregio le deduzioni difensive concernenti l'indicazione della data (2006) a partire dalla quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto parte del sodalizio per cui è condanna, poiché il termine di paragone ai fini dell'applicazione della fungibilità non è quello dell'inizio della condotta partecipativa, bensì quello della cessazione della permanenza della stessa. Sotto tale profilo, il giudice dell'esecuzione, sebbene con una motivazione che ha posto l'accento sulla natura cosidetta aperta della contestazione del reato associativo e utilizzato il meccanismo processuale della cessazione della permanenza alla data della sentenza di primo grado, ha comunque ripreso l'accertamento operato dai giudici di merito che hanno (si veda in particolare p. 31 della sentenza della corte di appello di Catanzaro in data 26 maggio 2020), dato ragionato conto delle ragioni per le quali la permanenza del reato associativo era perdurata fino al marzo dell'anno 2012 e, pertanto, che la custodia cautelare espiata sine titulo (dal 27 luglio 2010 al 27 gennaio 2011) era stata espiata interamente prima della cessazione della permanenza, con conseguente impossibilità di riconoscere l'invocata fungibilità, del disposto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. 3. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 dicembre 2022 Il C