Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 80/1992
ECLI:EU:C:1992:140
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CJ0060_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-60/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de Relação di Lisbona, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di
[OSCURATO:PERSONA],
domanda vertente sull' interpretazione delle norme del Trattato sulla libera circolazione delle persone e dei servizi e sulla concorrenza, nonché della direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all' istituzione di una patente di guida comunitaria (GU L 375, pag. 1),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
considerate le osservazioni scritte presentate:
- per il signor [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lisbona;
- per il Pubblico ministero presso il Tribunal de Relação di Lisbona, dalla signora [OSCURATO:PERSONA], procuratrice della Repubblica;
- per il governo portoghese, dei signori [OSCURATO:PERSONA], direttore del servizio giuridico della direzione generale per le Comunità europee presso il ministero degli Affari esteri, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico della direzione generale per le Comunità europee presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
- per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor John E. [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo portoghese, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai signori John E. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], barrister, e della Commissione delle Comunità europee all' udienza del 14 gennaio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 febbraio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 10 dicembre 1990, pervenuta alla Corte il 13 febbraio 1991, il Tribunal de Relação di Lisbona ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali relative all' interpretazione delle norme del Trattato sulla libera circolazione delle persone e dei servizi e sulla concorrenza, nonché della direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all' istituzione di una patente di guida comunitaria (GU L 375, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di un procedimento penale promosso dal Pubblico ministero a carico del signor [OSCURATO:PERSONA], istruttore di un' autoscuola con sede a Lisbona, imputato per aver dato lezioni di guida automobilistica su un' autostrada situata nel territorio di un comune limitrofo a Lisbona. Secondo la legge portoghese costituisce infatti contravvenzione il fatto di impartire lezioni di guida nel territorio di un comune diverso da quello in cui l' autoscuola ha sede.
3 Contro la sentenza di primo grado, che l' aveva condannato ad un' ammenda, il signor [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello sostenendo che la normativa nazionale era in contrasto con la direttiva 80/1263, in quanto non consentiva di impartire l' insegnamento sulle autostrade.
4 Nell' ambito di questo procedimento il Tribunal de Relação di Lisbona ha deciso di sospendere il procedimento fino alla pronuncia della Corte, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:
"1) Se l' art. 7, n. 1, del decreto legge portoghese n. 6/82 possa o debba considerarsi incompatibile con le norme sulla libera circolazione delle persone e dei servizi, e in particolare con le disposizioni degli artt. 52, 53, 54, nn. 2 e 3, lett. c), 56 e 57 del Trattato (sul diritto di stabilimento), artt. 60, lett. a), 63, n. 2, e 65 dello stesso Trattato (sulla libera circolazione dei servizi), nonché 85, n. 1, lett. c) (sulle norme in materia di concorrenza), e in quanto tale vada disapplicato nei vari ordinamenti nazionali.
2) Se le norme del Trattato sulla libera circolazione delle persone, dei servizi e delle merci, riguardanti cittadini o merci di un paese in relazione a situazioni che si verificano in un altro paese membro della Comunità, debbano o meno essere applicate anche nei casi in cui i possibili ostacoli alla libera circolazione si verificano nei confronti dei cittadini di un solo paese e nel territorio di quest' ultimo.
3) Se si possa o si debba ritenere che detta direttiva 80/1263/CEE, pur riguardando gli esami di guida, implichi che la scuola guida stessa debba rispondere a requisiti analoghi, come al requisito di essere praticata nei limiti del possibile su autostrade e nelle varie condizioni di traffico consigliate per l' esame.
4) Infine, se si possa o si debba ritenere che la direttiva in questione abbia natura di semplice direttiva ai termini dell' art. 189 del Trattato, nel senso che si lascia alle autorità nazionali la competenza circa la forma e i mezzi per darle esecuzione (ciò si verifica qualora le si attribuisca meramente natura recettizia), o se, invece, nonostante sia definita direttiva, vada considerata direttiva di natura generale e vincolante, come quelle adottate in virtù degli artt. 56, 63 e 87 del Trattato".
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 Per considerazioni attinenti alla logica della motivazione, va esaminata anzitutto la seconda questione diretta, in sostanza, ad accertare se le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi riguardino gli ostacoli che si applicano ai cittadini di uno Stato membro sul suo territorio.
7 Per risolvere tale questione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle persone e dei capitali non possono essere applicate alle attività di cui tutti gli elementi sono circoscritti all' interno di un solo Stato membro (v., da ultimo, sentenza 28 gennaio 1992, cause riunite C-330/90 e C-331/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-323)
8 Orbene, dai fatti, quali sono stati accertati dal giudice nazionale nell' ordinanza di rinvio, emerge che la causa principale riguarda un cittadino portoghese che esercita in Portogallo l' attività di istruttore in una scuola di guida automobilistica e che la situazione nella quale egli si trova non presenta alcun elemento di collegamento con una qualsiasi delle situazioni contemplate dal diritto comunitario.
9 Si deve pertanto risolvere la questione pregiudiziale nel senso che le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi non riguardano gli ostacoli che si applicano ai cittadini di uno Stato membro sul suo territorio, qualora la situazione in cui essi si trovano non presenti alcun elemento di collegamento con una qualsiasi delle situazioni contemplate dal diritto comunitario.
10 Tenuto conto della soluzione data alla seconda questione, la prima questione va intesa nel senso che il giudice a quo intende accertare se l' art. 85, n. 1, del Trattato osti ad una normativa nazionale che limita le attività di una scuola di guida automobilistica al territorio del comune in cui essa ha sede.
11 A questo proposito, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, gli Stati sono tenuti, in forza dell' art. 5, secondo comma, del Trattato, a non compromettere, con la loro normativa nazionale, l' applicazione piena ed uniforme del diritto comunitario e a non adottare o mantenere in rigore misure che possano eliminare l' effetto utile delle norme di concorrenza applicabili alle imprese (v., in particolare, sentenza 29 gennaio 1985, causa 231/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 305, punto 16 della motivazione).
12 Senza che si debba esaminare se, ed in quale misura, una normativa come quella in esame nella causa principale favorisca, renda obbligatoria o inevitabile una qualsiasi delle pratiche d' impresa di cui all' art. 85 del Trattato, è sufficiente rilevare che quest' articolo può applicarsi solo se le asserite pratiche anticoncorrenziali possono pregiudicare il commercio fra Stati membri.
13 Orbene, tale condizione sarebbe soddisfatta solo qualora fosse dimostrato che la normativa nazionale, alla stregua di una rete di contratti analoghi conclusi per un determinato mercato, avesse l' effetto di impedire l' accesso al mercato a nuovi concorrenti nazionali e stranieri (v. sentenza 28 febbraio 1991, causa C-234/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-935). Va tuttavia constatato che una normativa nazionale come quella in esame nella causa principale non può avere tale effetto.
14 Di conseguenza, la prima questione va risolta nel senso che l' art. 85 del Trattato non osta ad una normativa nazionale che limita le attività di una scuola di guida automobilistica al territorio del comune in cui essa ha sede.
15 Con la terza questione il giudice nazionale intende in sostanza accertare se la direttiva 80/1263 imponga agli Stati membri di organizzare l' esame di guida su autostrade, ogni volta che queste siano accessibili dal centro in cui si svolge l' esame, e di garantire quindi del pari che l' insegnamento della guida di autoveicoli possa essere effettuato su detto tipo di strade.
16 Per risolvere tale questione, va anzitutto rilevato che la direttiva 80/1263 rientra nell' ambito di un processo di armonizzazione progressiva dei sistemi nazionali di esami di guida automobilistica e si limita ad imporre, nell' allegato II, vari requisiti minimi senza mirare ad una totale armonizzazione delle normative riguardanti gli esami di guida.
17 Va ricordato inoltre che l' allegato II, intitolato "Requisiti minimi per gli esami di guida", dispone, nel punto 9, per quanto riguarda il luogo dell' esame di guida per autoveicoli, che la parte dell' esame relativa al comportamento nel traffico del candidato avrà luogo, possibilmente, su strade situate al di fuori degli agglomerati urbani e su autostrade, nonché nella circolazione urbana.
18 Sia dall' obiettivo della direttiva che dal testo del punto 9 dell' allegato II emerge che gli Stati membri dispongono, per quanto riguarda la determinazione del luogo di esame di guida automobilistica, di un potere discrezionale che consente loro di tenere conto, oltre che dell' accessibilità di un certo tipo di strade, di considerazioni collegate alla necessità di garantire un esame uniforme su tutto il territorio dello Stato, nonché della salvaguardia della sicurezza stradale.
19 Alla luce di quanto precede, la terza questione va risolta nel senso che la direttiva 80/1263 non impone agli Stati membri di organizzare su autostrade l' esame di guida automobilistica, ogni volta che queste siano accessibili dal centro in cui si svolge l' esame, e detti Stati non hanno quindi neppure l' obbligo di garantire che l' insegnamento della guida automobilistica possa essere effettuato su tale tipo di strade.
20 Tenuto conto della soluzione data alla terza questione, non occorre risolvere la quarta questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dal governo portoghese, dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de Relação di Lisbona, con ordinanza 10 dicembre 1990, dichiara:
1) Le norme del Trattato CEE in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi non riguardano gli ostacoli che si applicano ai cittadini di uno Stato membro nel suo territorio, qualora la situazione in cui essi si trovano non presenti alcun elemento di collegamento con una qualsiasi delle situazioni contemplate dal diritto comunitario.
2) L' art. 85 del Trattato CEE non osta ad una normativa nazionale che limita le attività di una scuola di guida automobilistica al territorio del comune in cui essa ha sede.
3) Le direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all' istituzione di una patente di guida comunitaria, non impone agli Stati membri di organizzare su autostrade l' esame di guida automobilistica, ogni volta che queste siano accessibili dal centro in cui si svolge l' esame, e detti Stati non hanno quindi neppure l' obbligo di garantire che l' insegnamento della guida di autoveicoli possa essere effettuato su tale tipo di strade.