CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 1967
Cassazione n. 36060/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MONZA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, emessa il 27/12/2022, il Tribunale del riesame di Brescia ha confermato, previa riqualificazione del fatto contestato nel reato di cui all'art. 418 cod. pen, l'ordinanza a mezzo della quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in data 10/01/2022, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché gravemente indiziato del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. 2. Premessa l'attuale operatività di un'associazione per delinquere di stampo mafioso riconducibile alla famiglia di 'ndrangheta Bellocco di Rosarno, a Cristello veniva contestato di aver messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], ex compagna di [OSCURATO:PERSONA], delle schede telefoniche intestate a terzi che la donna utilizzava per ricevere le telefonate dal boss detenuto, e di avere manifestato altresì al Bellocco completa disponibilità per ogni eventuale necessità. 2.1 L'istanza di riesame aveva contestato non l'esistenza e l'operatività del sodalizio 'ndranghestista, né la condotta materiale oggetto di incolpazione, quanto l'elemento soggettivo del reato, in quanto l'avere fornito le schede telefoniche alla Cammareri, era dovuto alla necessità per la donna di utilizzare schede telefoniche intestate a terzi al fine di nascondere al suo attuale compagno, [OSCURATO:PERSONA], i contatti che ella intratteneva con l'ex compagno detenuto, [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Il Tribunale del Riesame di Brescia riteneva provate le condotte ascritte al Cristello; sul presupposto tuttavia, del pari provato, che la Cammareri, soggetto non indiziato del reato associativo ,né di concorso esterno, parlasse con il detenuto esclusivamente di questioni personali, e che Bellocco comunicava dal carcere mediante telefoni e schede telefoniche fornitegli da sodali della famiglia rosarnese già da luglio 2019, il Tribunale riteneva che la condotta realizzata da Cristello integrasse gli elementi del diverso reato di cui all'art. 418 cod.pen., aggravato ai sensi dell'art. 416 bis 1. cod. pen.. 2.3. Il Tribunale infine confermava l'impugnata ordinanza relativamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, condividendo sul punto le valutazioni del GIP sull'intensità del pericolo di recidiva, fronteggiabile con la sola massima misura carceraria. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 418 cod. pen. in relazione all'art. 42 e 192 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. L'impugnato provvedimento risulta viziato nella parte in cui afferma che il Cristello aveva agito su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] fornendo un contributo non diretto a vantaggio dell'organizzazione, bensì del singolo associato ed al fine di favorire le comunicazioni di quest'ultimo con la Cammareri: tale ricostruzione appare parziale ed incoerente, frutto di mere presunzioni. In realtà la richiesta di procurare una scheda telefonica proveniva da [OSCURATO:PERSONA], per la cui società - [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - il Cristello collaborava sino al momento del suo arresto. Del tutto illogico appare quindi ricondurre l'azione del Cristello alla "messa a disposizione" da parte del ricorrente di cui al messaggio fatto recapitare al Bellocco in carcere nel 2006, che altro non era che l'offerta di un supporto ad una persona appena entrata in carcere. Evidenzia sul punto ancora il ricorrente come la ricostruzione del Tribunale appaia ancor più illogica laddove si consideri che nell'arco di ben 16 anni tra la presunta messa a disposizione e la condotta contestata, nessuna sentenza abbia mai accertato un rapporto diretto tra i due soggetti mai attenzionati insieme o comunque collegati nel corso di un'indagine. Frutto di un travisamento appare poi la lettura che il Tribunale dà della conversazione intercettata intercorsa tra Cristello e Bellocco il 10 agosto 2019. In ogni caso, rileva il ricorrente, non può ritenersi integrata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa; sul punto l'ordinanza è illogica daemomento che dapprima riconosce che la fornitura delle schede aveva come unica funzione quella di permettere dei colloqui riservati tra Bellocco e Cammareri; dall'altro afferma che la condotta aveva la "finalità di agevolare, attraverso il contributo prestato al soggetto apicale, l'associazione rosarnese". L'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., esclude la possibilità di applicare una misura cautelare. 3.2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari. Si duole il ricorrente che il Tribunale del Riesame non abbia tenuto in debita considerazione il fatto che Cristello ha regolarmente scontato la sua pena per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen; quanto all'attuale detenzione in misura cautelare, osserva come il giudizio sia ancora pendente a seguito di rinvio dalla Cassazione. All'odierna udienza il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Il difensore del ricorrente ha concluso affermando che la misura cautelare è stata revocata ed ha quindi rinunciato al motivo di ricorso in ordine alle esigenze cautelari, insistendo per l'accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'esame dei motivi del ricorso è precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a una decisione che valuti la fondatezza della sua richiesta di modifica della misura cautelare applicata. 1.2 Le Sezioni Unite hanno enunciato al riguardo principi condivisi, che vanno qui ribaditi. Nel sistema processuale penale l'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., va individuato in una prospettiva utilitaristica e deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità. Quest'ultimo requisito può venir meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta tra il momento della presentazione del ricorso e quello della sua decisione, che determina una "carenza di interesse sopravvenuta". Va anche ricordato che la positiva valutazione dell'attualità e della concretezza dell'interesse dell'indagato all'impugnazione di un provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale che, nelle more del procedimento, sia stata revocata o abbia perduto efficacia, è condizionata alla manifestazione da parte del medesimo dell'effettiva intenzione di servirsi della pronuncia richiesta in vista dell'esperimento dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione - Sez. 6, Sentenza n. 25859 del 18/06/2010 Cc. (dep. 06/07/2010) Rv. 247780 - 01. Come infatti affermato dalla Suprema Corte nel suo massimo consesso, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perchè possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato -, Sez. U, Sentenza n. 7931 deI 16/12/2010 Cc. (dep. 01/03/2011) Rv. 249002 - 01. 2. Nel caso in esame non risulta pervenuta a questa Corte una manifestazione di interesse personale dell'indagato alla coltivazione del ricorso. 3. La sopravvenuta causa di inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, ove il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non corrisponde un'ipotesi di soccombenza e, pertanto, non si fa luogo alla condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (sulla scia di Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). P.Q.M