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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06902/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LUIGI BIRRifTERI che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude riportandosi alla requisitoria già in atti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento insistendo per la cassazione della sentenza impugnata; in via residuale, richiama la maturata prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Taranto il 22.1.2021, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati in rubrica ascrittigli ai capi terzo, quinto, e sesto, lett. b), dell'imputazione, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio nei suoi confronti, confermando nei suoi confronti la sentenza impugnata, con riferimento ai soli reati di cui ai capi quarto e sesto, lett. a).

La corte territoriale, inoltre, confermava integralmente la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ex artt. 110, 480, c.p., contestatogli al capo quarto dell'imputazione, per avere implicitamente dato falsamente atto, nella sua qualità di funzionario della Motorizzazione Civile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto titolare di scuola guida e autorizzato all'accesso al sistema informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e con [OSCURATO:PERSONA], quale ufficiale medico, che il suddetto [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a visita da parte della [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento di rinnovo della patente di guida TA5333184L.

Come si è detto, la sentenza di condanna nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] veniva confermata dalla corte di appello anche in relazione al reato ex art. 368, c.p., di cui al capo sesto, lett. a), per avere il [OSCURATO:PERSONA], con querela del [OSCURATO:DATA_NASCITA], falsamente incolpato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], del delitto di concussione, commesso il 4.6.2015, assumendo falsamente che i predetti pretendevano la remissione di querela sporta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione, in cambio dell'annullamento di ogni provvedimento amministrativo sfavorevole per l'autoscuola del [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati con autonomi atti di impugnazione.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, che se attentamente valutate, avrebbero condotto a un diverso epilogo decisorio.

Il ricorrente evidenzia una contraddizione logica, anche in relazione ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di calunnia, nella circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato per il reato di calunnia di cui alla lett. b) del capo sesto e assolto dall'analoga imputazione per il fatto di cui alla lett. b) del medesimo capo.

Rileva il ricorrente come nessuna prova sostenga l'affermazione di responsabilità dell'imputato, dovendosi, inoltre, attribuire al passaggio argomentativo della motivazione della sentenza della corte territoriale, secondo cui "è davvero ben difficile che di un delitto così grave, si lasci traccia in un verbale (quello della riunione del 4/6/2915)", il valore di mera considerazione, che, peraltro, poteva essere apprezzata anche in favore dell'imputato.

In questa prospettiva l'imputato contesta la valutazione operata dai giudici di merito in ordine al contenuto del menzionato verbale del 4.6.2015 e l'incompletezza della motivazione, non essendo stato attribuito "rilievo alla considerazione che il [OSCURATO:PERSONA], anche con la denuncia del 20.8.2015, abbia voluto sporgere querela per abuso d'ufficio nei confronti soltanto di D'Arcangelo, Santoro e Paciulli e non anche per concussione e non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per fatti che vanno al di là di quelli sintetizzati dal giudice" di primo grado copiando l'informativa conclusiva del pubblico ministero; denuncia collegata alla oggettiva circostanza che l'autoscuola del [OSCURATO:PERSONA] veniva ostacolata nel suo funzionamento dai predetti funzionari, allo scopo di avvantaggiare la concorrente autoscuola di [OSCURATO:PERSONA], al pari dei precedenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che erano stati ricusati, profilo del tutto trascurato dal giudice di primo grado.

Ad avviso del ricorrente, inoltre, l'escussione dibattimentale dei testi [OSCURATO:PERSONA], D'Arcangelo, Paciulli e Santoro, sarebbe stata incompleta, senza tacere che alla data del 4.6.2015 il [OSCURATO:PERSONA] aveva già ottenuto la dispensa dalla gestione delle sue pratiche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], peraltro ritenuto teste non credibile dalla stessa corte di appello, e degli altri funzionari in precedenza indicati.

Errato, ad avviso del ricorrente, appare anche il riferimento operato dalla corte di appello al valore di conferma dell'assunto accusatorio attribuito alla nota della D'[OSCURATO:PERSONA], con la quale si insiste nel procedimento sanzionatorio, in quanto, da un lato, non vengono precisati gli estremi e il contenuto di tale nota; dall'altro la D'Arcangelo, nella sua qualità di segretario generale della provincia di Taranto, non ha insistito nel provvedimento sanzionatorio della sospensione dell'autoscuola avviato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tanto da avere annullato il medesimo avvio di sospensione dell'autoscuola, con delibera n. 66 del 27.8.2015.

Anche la nota riservata del 15.6.2015, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano diffidato l'amministrazione dall'aderire o proporre accordi che comportassero l'inadempimento dei doveri di ufficio, ha formato oggetto di erronea valutazione da parte della corte territoriale, costituendo, piuttosto, la prova che i funzionari denunciati con la prima querela per abuso d'ufficio, benché ricusati dal segretario generale, violavano la ricusazione dalle pratiche dell'autoscuola di [OSCURATO:PERSONA] disposta dal precedente segretario generale [OSCURATO:PERSONA], pur di portare a compimento la sospensione dell'attività dell'autoscuola del ricorrente, da loro avviata.

Anche con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al sesto capo d'imputazione la sentenza impugnata non è munita di idonea motivazione, in quanto la corte territoriale ha omesso di considerare l'assenza di volontarietà nella condotta del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha inserito nel sistema informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il codice del dottore [OSCURATO:PERSONA], indicandolo come codice della commissione medica locale di Taranto, per mero errore, come risulta evidente dalla circostanza che l'imputato presentò agli sportelli dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Taranto la pratica cartacea relativa al rinnovo della patente, insieme con "il certificato del medico certificatore dott. [OSCURATO:PERSONA], perché aveva la convinzione che tale medico era abilitato a farlo", pratica che venne accettata dall'addetto allo sportello, [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto il teste Pavone ha riferito che l'eventuale errore nella indicazione dei codici poteva essere sanato dall'addetto allo sportello, ma tale affermazione non è stata presa in considerazione dalla corte territoriale, al pari della superficialità con cui erano state svolte le indagini, emerse dalla deposizione del teste, brigadiere Locorotondo, nonostante i rilievi svolti al riguardo dall'appellante.

La corte territoriale, inoltre, ha omesso di valutare un ulteriore elemento favorevole all'imputato, rappresentato dalla circostanza che, in relazione a tale vicenda, di cui furono formalmente informate, né la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei Trasporti, né la Direzione generale della motorizzazione territoriale del Sud Italia presero alcuna iniziativa.

Contraddittoria e carente, infine, ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], deve ritersi la motivazione della corte territoriale, nella parte in cui quest'ultima ha mandato assolto il dottor [OSCURATO:PERSONA], ma non il [OSCURATO:PERSONA], e non ha esposto le ragioni giuridiche poste a fondamento della ritenuta sussistenza della fattispecie del concorso di persone nel reato.

2.2. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) violazione di legge per erronea qualificazione del fatto contestato sub art. 480 c.p.p. sia per difetto della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale in capo all'imputato, sia per l'assenza di un provvedimento formale (riconducibile all'imputato), tale da integrare una certificazione ovvero un'autorizzazione amministrativa; 2) vizio di motivazione per contraddittorietà rispetto alla disposta assoluzione del terzo correo, il medico [OSCURATO:PERSONA]; 3) vizio di motivazione in punto di accertamento del dolo.

3. Con requisitoria scritta del 10.8.2022, originariamente depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, da valere come memoria, essendo stata richiesta nelle more la discussione orale, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] sia dichiarato inammissibile e rigettato quello del D'Ippolito.

4. Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per le seguenti ragioni.

5. Con riferimento, in particolare, al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argonnentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica (cfr., in particolare, pp. 22-29).

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816).

Tali necessari passaggi argomentativi, e in modo particolare l'ultimo di essi, non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado di inficiare il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, reiterando, peraltro, doglianze già disattese dal giudice di appello, circostanza che rende il ricorso inammissibile anche per difetto di specificità (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

6. Inammissibili per manifesta infondatezza appaiono i rilievi difensivi articolati nell'interesse del D'Ippolito.

Ritiene invero, il Collegio che, con motivazione incensurabile perché affatto contraddittoria ovvero priva di evidenti illogicità derivanti dal testo del provvedimento impugnato, i giudici del merito hanno accertato che il [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare di un'autoscuola, autorizzato ad accedere al sistema informativo del Ministero dei Trasporti, ottenne illegittimamente il rinnovo della sua patente di guida.

Come rileva la corte territoriale, infatti, l'imputato, avendo superato il sessantacinquesimo anno d'età, per ottenere il rinnovo della patente, avrebbe dovuto sottoporsi, con esito positivo, ad apposita visita medica di idoneità presso la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 119, co. 4, lett. b), del Codice della strada.

Egli, invece, dopo che il dottore [OSCURATO:PERSONA] gli aveva rilasciato un certificato medico di idoneità alla patente di categoria A/C, aveva fatto accesso al menzionato sistema informatico, inserendovi il codice CHGBB7, relativo alla certificazione medica di competenza della [OSCURATO:PERSONA], in realtà mai rilasciata in suo favore.

In tal modo il Mongellì aveva conseguito lo scopo di ottenere il rilascio della patente di guida TA5333184L, sul presupposto dell'esito positivo di una visita medica mai effettuata, con il concorso del D'Ippolito, impiegato della motorizzazione civile addetto alla verifica dell'effettiva esistenza di tale documentazione, il quale dolosamente omise ogni controllo, così offrendo un determinante contributo causale al conseguimento del titolo abilitante la guida, richiesto dal [OSCURATO:PERSONA].

Corretto, appare, dunque, come evidenziato dal procuratore generale nella sua memoria, il ragionamento logico-giuridico seguito nella sentenza impugnata, laddove la corte territoriale rileva, da un lato, che, pur non potendosi il D'Ippolito essere qualificato come funzionario della Motorizzazione civile (come indicato nel capo d'imputazione), essendo egli soltanto un semplice impiegato addetto a uno specifico servizio dell'ufficio pubblico di appartenenza, siffatta circostanza non è tale da incidere sulla qualificazione giuridica del fatto; dall'altro, come la condotta del D'Ippolito sia stata frutto non di un errore, bensì della consapevole adesione al progetto criminoso del [OSCURATO:PERSONA] (secondo l'incensurabile valutazione dei giudici del merito, in doppia conforme sul punto: cfr. Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).

Sotto il profilo della qualificazione giuridica, infatti, va condiviso l'assunto del procuratore generale (che, va rilevato, non ha formato oggetto di contestazione alcuna da parte dei ricorrenti, sebbene la requisitoria sia stata loro recapitata telennaticamente in data 10.10.2022), secondo cui, in virtù della clausola estensiva di cui all'art.493 c.p. la norma in contestazione si applica anche al dipendente pubblico che, come il D'Ippolito, è legato da un rapporto di impiego con lo Stato o altro Ente pubblico, qual è la Motorizzazione Civile, articolazione del Ministero dei trasposti (cfr. Sez. 5, n. 12739 del 20/02/2020, Rv. 279157; Sez. 5, n. 43363 del 12/04/2013, Rv. 258820).

Tale disposizione prevede espressamente che le disposizioni degli articoli in tema di falsità in atti che la precedono si applicano anche "agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni".

La conclusione della Corte territoriale, appare, pertanto, condivisibile, perché, come rilevato dal pubblico ministero, la condotta omissiva dell'imputato, pubblico dipendente, ha inciso con efficienza causale determinante (mediante l'omissione dei doverosi controlli) sul rilascio del permesso di guida. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, infatti, nella sua qualità di impiegato della Motorizzazione Civile, era addetto a un pubblico servizio, con il compito precipuo di contribuire a perfezionare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio in favore del Morgelli della nuova patente di guida (la cui natura di autorizzazione amministrativa non è revocabile in dubbio: cfr.

Consiglio di Stato, sentenza n. 00041 del 04/04/1979), operando la necessaria verifica della corrispondenza dei documenti cartacei forniti dal Morgelli con i dati inseriti da quest'ultimo nel sistema informatico.

Verifica che, come si è detto, il D'Ippolito aveva omesso, "convalidando" in data 1.4.2014, con un atto ideologicamente falso per omissione (sul falso ideologico per omissione cfr. Sez. 6, n. 23819 del 30/01/2019, Rv. 275994; Sez. 5, 22200 del 19/01/2017, Rv. 270215), la pratica di rinnovo della patente di guida, nonostante la documentazione contenesse il certificato medico rilasciato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e non quello della [OSCURATO:PERSONA].

Anche con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso si condividono le osservazioni con cui il procuratore generale ha evidenziato la manifesta infondatezza dei rilievi difensivi.

Il dottor [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stato assolto perché la certificazione falsa da lui rilasciata (quale medico monocratico) non ha rivestito alcuna efficienza causale nella catena di eventi sopra descritta, che ha condotto al rilascio illegittimo del titolo mediante una condotta del tutto diversa e indipendente da tale certificazione, sicché alcuna contraddizione risulta ipotizzabile nel diverso trattamento riservato al [OSCURATO:PERSONA] rispetto al D'Ippolito (e, ovviamente, al Morgelli, che pure si è lamentato dell'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA]).

In ordine al profilo del dolo, invece, la censura, oltre ad essere generica non considera che i giudici del merito hanno correttamente desunto l'elemento soggettivo del reato (dolo generico) secondo un corretto procedimento inferenziale a base fattuale fondato sulle modalità della condotta e sui rapporti esistenti tra tutti i correi.

Ciò in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di dolo, la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

VI, 6.4.2011, n. 16465, rv. 250007.7.

Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LUIGI BIRRifTERI che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude riportandosi alla requisitoria già in atti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento insistendo per la cassazione della sentenza impugnata; in via residuale, richiama la maturata prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Taranto il 22.1.2021, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati in rubrica ascrittigli ai capi terzo, quinto, e sesto, lett. b), dell'imputazione, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio nei suoi confronti, confermando nei suoi confronti la sentenza impugnata, con riferimento ai soli reati di cui ai capi quarto e sesto, lett. a). La corte territoriale, inoltre, confermava integralmente la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ex artt. 110, 480, c.p., contestatogli al capo quarto dell'imputazione, per avere implicitamente dato falsamente atto, nella sua qualità di funzionario della Motorizzazione Civile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto titolare di scuola guida e autorizzato all'accesso al sistema informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e con [OSCURATO:PERSONA], quale ufficiale medico, che il suddetto [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a visita da parte della [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento di rinnovo della patente di guida TA5333184L. Come si è detto, la sentenza di condanna nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] veniva confermata dalla corte di appello anche in relazione al reato ex art. 368, c.p., di cui al capo sesto, lett. a), per avere il [OSCURATO:PERSONA], con querela del [OSCURATO:DATA_NASCITA], falsamente incolpato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], del delitto di concussione, commesso il 4.6.2015, assumendo falsamente che i predetti pretendevano la remissione di querela sporta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione, in cambio dell'annullamento di ogni provvedimento amministrativo sfavorevole per l'autoscuola del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati con autonomi atti di impugnazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, che se attentamente valutate, avrebbero condotto a un diverso epilogo decisorio. Il ricorrente evidenzia una contraddizione logica, anche in relazione ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di calunnia, nella circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato per il reato di calunnia di cui alla lett. b) del capo sesto e assolto dall'analoga imputazione per il fatto di cui alla lett. b) del medesimo capo. Rileva il ricorrente come nessuna prova sostenga l'affermazione di responsabilità dell'imputato, dovendosi, inoltre, attribuire al passaggio argomentativo della motivazione della sentenza della corte territoriale, secondo cui "è davvero ben difficile che di un delitto così grave, si lasci traccia in un verbale (quello della riunione del 4/6/2915)", il valore di mera considerazione, che, peraltro, poteva essere apprezzata anche in favore dell'imputato. In questa prospettiva l'imputato contesta la valutazione operata dai giudici di merito in ordine al contenuto del menzionato verbale del 4.6.2015 e l'incompletezza della motivazione, non essendo stato attribuito "rilievo alla considerazione che il [OSCURATO:PERSONA], anche con la denuncia del 20.8.2015, abbia voluto sporgere querela per abuso d'ufficio nei confronti soltanto di D'Arcangelo, Santoro e Paciulli e non anche per concussione e non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per fatti che vanno al di là di quelli sintetizzati dal giudice" di primo grado copiando l'informativa conclusiva del pubblico ministero; denuncia collegata alla oggettiva circostanza che l'autoscuola del [OSCURATO:PERSONA] veniva ostacolata nel suo funzionamento dai predetti funzionari, allo scopo di avvantaggiare la concorrente autoscuola di [OSCURATO:PERSONA], al pari dei precedenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che erano stati ricusati, profilo del tutto trascurato dal giudice di primo grado. Ad avviso del ricorrente, inoltre, l'escussione dibattimentale dei testi [OSCURATO:PERSONA], D'Arcangelo, Paciulli e Santoro, sarebbe stata incompleta, senza tacere che alla data del 4.6.2015 il [OSCURATO:PERSONA] aveva già ottenuto la dispensa dalla gestione delle sue pratiche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], peraltro ritenuto teste non credibile dalla stessa corte di appello, e degli altri funzionari in precedenza indicati. Errato, ad avviso del ricorrente, appare anche il riferimento operato dalla corte di appello al valore di conferma dell'assunto accusatorio attribuito alla nota della D'[OSCURATO:PERSONA], con la quale si insiste nel procedimento sanzionatorio, in quanto, da un lato, non vengono precisati gli estremi e il contenuto di tale nota; dall'altro la D'Arcangelo, nella sua qualità di segretario generale della provincia di Taranto, non ha insistito nel provvedimento sanzionatorio della sospensione dell'autoscuola avviato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tanto da avere annullato il medesimo avvio di sospensione dell'autoscuola, con delibera n. 66 del 27.8.2015. Anche la nota riservata del 15.6.2015, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano diffidato l'amministrazione dall'aderire o proporre accordi che comportassero l'inadempimento dei doveri di ufficio, ha formato oggetto di erronea valutazione da parte della corte territoriale, costituendo, piuttosto, la prova che i funzionari denunciati con la prima querela per abuso d'ufficio, benché ricusati dal segretario generale, violavano la ricusazione dalle pratiche dell'autoscuola di [OSCURATO:PERSONA] disposta dal precedente segretario generale [OSCURATO:PERSONA], pur di portare a compimento la sospensione dell'attività dell'autoscuola del ricorrente, da loro avviata. Anche con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al sesto capo d'imputazione la sentenza impugnata non è munita di idonea motivazione, in quanto la corte territoriale ha omesso di considerare l'assenza di volontarietà nella condotta del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha inserito nel sistema informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il codice del dottore [OSCURATO:PERSONA], indicandolo come codice della commissione medica locale di Taranto, per mero errore, come risulta evidente dalla circostanza che l'imputato presentò agli sportelli dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Taranto la pratica cartacea relativa al rinnovo della patente, insieme con "il certificato del medico certificatore dott. [OSCURATO:PERSONA], perché aveva la convinzione che tale medico era abilitato a farlo", pratica che venne accettata dall'addetto allo sportello, [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto il teste Pavone ha riferito che l'eventuale errore nella indicazione dei codici poteva essere sanato dall'addetto allo sportello, ma tale affermazione non è stata presa in considerazione dalla corte territoriale, al pari della superficialità con cui erano state svolte le indagini, emerse dalla deposizione del teste, brigadiere Locorotondo, nonostante i rilievi svolti al riguardo dall'appellante. La corte territoriale, inoltre, ha omesso di valutare un ulteriore elemento favorevole all'imputato, rappresentato dalla circostanza che, in relazione a tale vicenda, di cui furono formalmente informate, né la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei Trasporti, né la Direzione generale della motorizzazione territoriale del Sud Italia presero alcuna iniziativa. Contraddittoria e carente, infine, ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], deve ritersi la motivazione della corte territoriale, nella parte in cui quest'ultima ha mandato assolto il dottor [OSCURATO:PERSONA], ma non il [OSCURATO:PERSONA], e non ha esposto le ragioni giuridiche poste a fondamento della ritenuta sussistenza della fattispecie del concorso di persone nel reato. 2.2. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) violazione di legge per erronea qualificazione del fatto contestato sub art. 480 c.p.p. sia per difetto della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale in capo all'imputato, sia per l'assenza di un provvedimento formale (riconducibile all'imputato), tale da integrare una certificazione ovvero un'autorizzazione amministrativa; 2) vizio di motivazione per contraddittorietà rispetto alla disposta assoluzione del terzo correo, il medico [OSCURATO:PERSONA]; 3) vizio di motivazione in punto di accertamento del dolo. 3. Con requisitoria scritta del 10.8.2022, originariamente depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, da valere come memoria, essendo stata richiesta nelle more la discussione orale, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] sia dichiarato inammissibile e rigettato quello del D'Ippolito. 4. Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per le seguenti ragioni. 5. Con riferimento, in particolare, al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argonnentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica (cfr., in particolare, pp. 22-29). Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi, e in modo particolare l'ultimo di essi, non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado di inficiare il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, reiterando, peraltro, doglianze già disattese dal giudice di appello, circostanza che rende il ricorso inammissibile anche per difetto di specificità (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 6. Inammissibili per manifesta infondatezza appaiono i rilievi difensivi articolati nell'interesse del D'Ippolito. Ritiene invero, il Collegio che, con motivazione incensurabile perché affatto contraddittoria ovvero priva di evidenti illogicità derivanti dal testo del provvedimento impugnato, i giudici del merito hanno accertato che il [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare di un'autoscuola, autorizzato ad accedere al sistema informativo del Ministero dei Trasporti, ottenne illegittimamente il rinnovo della sua patente di guida. Come rileva la corte territoriale, infatti, l'imputato, avendo superato il sessantacinquesimo anno d'età, per ottenere il rinnovo della patente, avrebbe dovuto sottoporsi, con esito positivo, ad apposita visita medica di idoneità presso la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 119, co. 4, lett. b), del Codice della strada. Egli, invece, dopo che il dottore [OSCURATO:PERSONA] gli aveva rilasciato un certificato medico di idoneità alla patente di categoria A/C, aveva fatto accesso al menzionato sistema informatico, inserendovi il codice CHGBB7, relativo alla certificazione medica di competenza della [OSCURATO:PERSONA], in realtà mai rilasciata in suo favore. In tal modo il Mongellì aveva conseguito lo scopo di ottenere il rilascio della patente di guida TA5333184L, sul presupposto dell'esito positivo di una visita medica mai effettuata, con il concorso del D'Ippolito, impiegato della motorizzazione civile addetto alla verifica dell'effettiva esistenza di tale documentazione, il quale dolosamente omise ogni controllo, così offrendo un determinante contributo causale al conseguimento del titolo abilitante la guida, richiesto dal [OSCURATO:PERSONA]. Corretto, appare, dunque, come evidenziato dal procuratore generale nella sua memoria, il ragionamento logico-giuridico seguito nella sentenza impugnata, laddove la corte territoriale rileva, da un lato, che, pur non potendosi il D'Ippolito essere qualificato come funzionario della Motorizzazione civile (come indicato nel capo d'imputazione), essendo egli soltanto un semplice impiegato addetto a uno specifico servizio dell'ufficio pubblico di appartenenza, siffatta circostanza non è tale da incidere sulla qualificazione giuridica del fatto; dall'altro, come la condotta del D'Ippolito sia stata frutto non di un errore, bensì della consapevole adesione al progetto criminoso del [OSCURATO:PERSONA] (secondo l'incensurabile valutazione dei giudici del merito, in doppia conforme sul punto: cfr. Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Sotto il profilo della qualificazione giuridica, infatti, va condiviso l'assunto del procuratore generale (che, va rilevato, non ha formato oggetto di contestazione alcuna da parte dei ricorrenti, sebbene la requisitoria sia stata loro recapitata telennaticamente in data 10.10.2022), secondo cui, in virtù della clausola estensiva di cui all'art.493 c.p. la norma in contestazione si applica anche al dipendente pubblico che, come il D'Ippolito, è legato da un rapporto di impiego con lo Stato o altro Ente pubblico, qual è la Motorizzazione Civile, articolazione del Ministero dei trasposti (cfr. Sez. 5, n. 12739 del 20/02/2020, Rv. 279157; Sez. 5, n. 43363 del 12/04/2013, Rv. 258820). Tale disposizione prevede espressamente che le disposizioni degli articoli in tema di falsità in atti che la precedono si applicano anche "agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni". La conclusione della Corte territoriale, appare, pertanto, condivisibile, perché, come rilevato dal pubblico ministero, la condotta omissiva dell'imputato, pubblico dipendente, ha inciso con efficienza causale determinante (mediante l'omissione dei doverosi controlli) sul rilascio del permesso di guida. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, infatti, nella sua qualità di impiegato della Motorizzazione Civile, era addetto a un pubblico servizio, con il compito precipuo di contribuire a perfezionare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio in favore del Morgelli della nuova patente di guida (la cui natura di autorizzazione amministrativa non è revocabile in dubbio: cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 00041 del 04/04/1979), operando la necessaria verifica della corrispondenza dei documenti cartacei forniti dal Morgelli con i dati inseriti da quest'ultimo nel sistema informatico. Verifica che, come si è detto, il D'Ippolito aveva omesso, "convalidando" in data 1.4.2014, con un atto ideologicamente falso per omissione (sul falso ideologico per omissione cfr. Sez. 6, n. 23819 del 30/01/2019, Rv. 275994; Sez. 5, 22200 del 19/01/2017, Rv. 270215), la pratica di rinnovo della patente di guida, nonostante la documentazione contenesse il certificato medico rilasciato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e non quello della [OSCURATO:PERSONA]. Anche con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso si condividono le osservazioni con cui il procuratore generale ha evidenziato la manifesta infondatezza dei rilievi difensivi. Il dottor [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stato assolto perché la certificazione falsa da lui rilasciata (quale medico monocratico) non ha rivestito alcuna efficienza causale nella catena di eventi sopra descritta, che ha condotto al rilascio illegittimo del titolo mediante una condotta del tutto diversa e indipendente da tale certificazione, sicché alcuna contraddizione risulta ipotizzabile nel diverso trattamento riservato al [OSCURATO:PERSONA] rispetto al D'Ippolito (e, ovviamente, al Morgelli, che pure si è lamentato dell'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA]). In ordine al profilo del dolo, invece, la censura, oltre ad essere generica non considera che i giudici del merito hanno correttamente desunto l'elemento soggettivo del reato (dolo generico) secondo un corretto procedimento inferenziale a base fattuale fondato sulle modalità della condotta e sui rapporti esistenti tra tutti i correi. Ciò in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di dolo, la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 6.4.2011, n. 16465, rv. 250007.7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di i
Sentenza Cassazione n. 06902/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris