CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 19354/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
27/05/2022 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21500/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende – ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis – controricorrente – avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 12/06/2017; F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 21500/2017 Numero sezionale 1191/2022 Numero di raccolta generale 19354/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia in data 8 giugno 2017 con la quale è stata respinta l’opposizione che l’odierno ricorrente aveva proposto ex art. 170, d.p.r. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione emesso dalla Procura della Repubblica di Venezia in relazione all’espletamento dell’incarico di consulente del P.M. In tale ultimo provvedimento, è stato liquidato al ricorrente l’importo complessivo di € 92.000,00, di cui: a) € 18.900,00 ex art. 4, D.M. 30 maggio 2002, per la valutazione dei bilanci di una compagnia aerea dall’anno 2000 all’anno 2007 nonché del bilancio programmatico 2006; b) € 24.000,00 ex art. 3, D.M. 30 maggio 2002, per la valutazione dell’azienda e del patrimonio della medesima società; c) € 24.000,00 ex art. 2, D.M. 30 maggio 2002, per la valutazione degli aspetti amministrativi del rapporto tra la suddetta compagnia aerea con ENAC dall’anno 2000 all’anno 2007; d) € 26.000,00 ex art. 2, D.M. 30 maggio 2002, per la valutazione delle operazioni con entità correlate dall’anno 2003 all’anno 2007. 2. Nella propria decisione, il Tribunale: − ha escluso che il CT potesse chiedere la liquidazione del compenso per attività esulanti dallo specifico incarico e svolte in relazione ad altri ruoli (commissario giudiziale e commissario straordinario della stessa compagnia aerea oggetto della consulenza); − ha evidenziato che, mentre poteva ritenersi possibile liquidare il compenso sulla base di diverse voci di tariffa -in R.G. 21500/2017 - Pagina nr. 2 di 5 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 21500/2017 Numero sezionale 1191/2022 Numero di raccolta generale 19354/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 quanto la consulenza si era sostanziata in attività riconducibili a distinte previsioni del D.M. 30 maggio 2002- era invece da escludere la possibilità di ottenere l’applicazione della medesima voce di tariffa una pluralità di volte in relazione alla medesima attività; − ha rilevato che, avendo il consulente chiesto la liquidazione di un compenso prossimo ai minimi, risultava irrilevante ogni ulteriore approfondimento sul pregio dell’opera, comunque portata regolarmente a termine; − ha ribadito che la base di calcolo per la liquidazione del compenso per la valutazione delle operazioni con entità correlate non poteva essere costituita dalle singole operazioni esaminate, ritenendo corretto il calcolo su base annua seguito nella liquidazione effettuata dal PM. 3. Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. 4. Con successiva memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. il ricorrente ha dedotto la nullità del procedimento e del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 102 c.p.c. per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dei soggetti indagati o imputati nel procedimento nel cui ambito è stata disposta la consulenza, evidenziando che detti soggetti risultano individuabili, risultando una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 8 imputati emessa il 28/07/2015. [OSCURATO:PERSONA] Rispetto alla valutazione dei cinque motivi di ricorso si impone l’esame pregiudiziale del profilo di mancata integrazione del contraddittorio, dedotto dal ricorrente con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. R.G. 21500/2017 - Pagina nr. 3 di 5 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 21500/2017 Numero sezionale 1191/2022 Numero di raccolta generale 19354/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Va rammentato, infatti, che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale (emesso ai sensi dell’art. 168 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell’art. 73 disp. att. cod. proc. pen.), sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario ed al Ministero della Giustizia (che sopporta l’onere economico se il compenso dell’ausiliare non venga posto a carico dell'eventuale condannato in via definitiva), le parti processuali, compreso il P.M. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24786 del 07/12/2010 - Rv. 615858 - 01). Questa Corte ha chiarito anche che, sempre con riguardo alla liquidazione del compenso a perito nominato in un procedimento penale, se il procedimento si trova in una fase in cui sussista "il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato", il decreto, pur comunicato al beneficiario e provvisoriamente esecutivo, non può essere opposto, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorrendo, a tal fine, che il segreto cessi, in modo da poter notificare il relativo ricorso di opposizione, oltre che al Ministero della Giustizia e al pubblico ministero, anche all'indagato o all'imputato (Cass. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9102). Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione -ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e art. 15 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150- ad una delle parti (nella specie all'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Venezia, ovvero anche agli eventuali indagati o imputati, la possibilità della cui individuazione è stata argomentata dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.), ove manchi la partecipazione della stessa al procedimento, determina la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e R.G. 21500/2017 - Pagina nr. 4 di 5 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 21500/2017 Numero sezionale 1191/2022 Numero di raccolta generale 19354/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 rinvio della causa al giudice "a quo" (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 18/06/2020, n. 11795; Cass. Sez. 2, 07/12/2010, n. 24786; Cass. Sez. 2, 12/05/1999, n. 4697; Cass. Sez. 6 - 2, 10/02/2022, n. 4291; Cass. Sez. Unite, 29/05/2012, n. 8516). Tale nullità – dedotta da ricorrente ma comunque rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - comporta quella dell'intero procedimento e va ovviata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con la rimessione della controversia al Tribunale di Venezia, il quale provvederà, prima di ogni altro atto, a disporre l'integrazione del contraddittorio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità della impugnata ordinanza e rinvia davanti al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 27 maggio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] R.G. 21500/2017 - Pagina nr. 5 di 5 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E