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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30080/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Catania, con sentenza in data 14 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Ragusa, in data 5 febbraio 2015, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione aggravata.

Rilevato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge nonché un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di estorsione, si fondano su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto (relativamente all'apprezzamento in fatto compiuto dalla Corte d'appello di Catania in ordine all'efficacia coercitiva del male prospettato dall'imputata e alla condizione di inferiorità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Catania, con sentenza in data 14 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Ragusa, in data 5 febbraio 2015, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione aggravata. Rilevato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge nonché un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di estorsione, si fondano su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto (relativamente all'apprezzamento in fatto compiuto dalla Corte d'appello di Catania in ordine all'efficacia coercitiva del male prospettato dall'imputata e alla condizione di inferiorità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 30080/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris