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CassazionedecretoSezione UDecisione del 8 ottobre 2023

Cassazione n. 05321/2024

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iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20672-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA R.G. n. 10798/2023, depositato il 08/10/2023.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e della Sostitut a Procurat ore Oggetto IMMIGRAZIONE R.G.N.20672/2023 Cron.

Rep.

Ud.30/01/2024 PU Generale [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto:sui primi tre motivi di ricorso, previa dichiarazione della illegittimità della disapplicazione dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con riferimento alla garanzia patrimoniale; sui motivi dal 4 al 7 dichiarare che la procedura accelerata è stata svolta legittimamente.Udito l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]Ascia.

Rilevato che: è impugnato per cassazione, sulla base di sette motivi, il provvedimento col quale il tribunale di Catania non ha convalidato il trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142/2015 nei confronti dello straniero indicato in epigrafe, tunisino e proveniente da un Paese considerato tra quelli di origine “sicuri”, entrato nel territorio dello Stato a ottobre 2023 dalla frontiera di Lampedusa; l’intimato non ha depositato controricorso.

Considerato che: questa Corte, con ordinanze n. 3563-24 e 3562-24, ha sollevato questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE in ordine al profilo “se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempli, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell’importo in unica soluzione determinato per l’anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell'importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell’ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo”; la questione rileva anche nel presente giudizio, sicché è necessario attendere la decisione della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale. p.q.m.

La Corte, a sezioni unite, rinvia la causa a nuovo ruolo.

Deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20672-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA R.G. n. 10798/2023, depositato il 08/10/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e della Sostitut a Procurat ore Oggetto IMMIGRAZIONE R.G.N.20672/2023 Cron. Rep. Ud.30/01/2024 PU Generale [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto:sui primi tre motivi di ricorso, previa dichiarazione della illegittimità della disapplicazione dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con riferimento alla garanzia patrimoniale; sui motivi dal 4 al 7 dichiarare che la procedura accelerata è stata svolta legittimamente.Udito l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]Ascia. Rilevato che: è impugnato per cassazione, sulla base di sette motivi, il provvedimento col quale il tribunale di Catania non ha convalidato il trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142/2015 nei confronti dello straniero indicato in epigrafe, tunisino e proveniente da un Paese considerato tra quelli di origine “sicuri”, entrato nel territorio dello Stato a ottobre 2023 dalla frontiera di Lampedusa; l’intimato non ha depositato controricorso. Considerato che: questa Corte, con ordinanze n. 3563-24 e 3562-24, ha sollevato questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE in ordine al profilo “se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempli, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell’importo in unica soluzione determinato per l’anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell'importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell’ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo”; la questione rileva anche nel presente giudizio, sicché è necessario attendere la decisione della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale. p.q.m. La Corte, a sezioni unite, rinvia la causa a nuovo ruolo. Deciso in Roma, nell
Decreto Cassazione n. 05321/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris