CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2021
Cassazione n. 11159/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere ORDINANZA sul ricorso2296/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA].DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 250/2021 depositata il 06/07/2021; RG 2296/22Torsello-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 5/03/2024dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna davanti a questa Corte la sopra riportata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Lecce– Sezione distaccata di Taranto – adita dalla Lince s.r.l. per la riforma del rigetto in primo grado dell'impugnazione avverso il lodo irrituale con cui erano state dichiarate illegittime le delibere che avevano escluso il Torsello dalle cariche sociali – ha accolto il gravame e d ha annullato il lodo impugnato, con ogni conseguenza r estitutoria in capo al Torsello. A motivazione di quanto deliberatoil decidente ha sostenuto che non era ravvisabile nella specie l'eccesso di potere in capo alla maggioranza dei soci addotto dall'arbitro a fondamento della propria decisione, vero che «in mancanza di prova di un intento fraudolento e dannoso nei confronti della società e dei soci di minoranza, costituendo la cessazione del Torsello dalla carica di consigliere d'amministrazione e la sua mancata rielezione nel CdA della società effetti di una causa di decadenza prevista nello statuto e della formazione della volontà dei soci secondo il principio maggioritario, deve concludersi che il ritenuto eccesso di potere non sussiste». La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dal soccombente con due motivi di ricorso, seguiti da memoria, a cui non ha inteso resistere l'intimata, non avendo essa svolto attività processuale. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il primo motivo di ricorso allega l'erronea e falsa applicazione dell'art. 1428 cod. civ., posto che la Corte d'Appello aveva decretato l'annullamento del lodo per violazione di una norma di diritto, sebbene, attesa la natura irrituale dell'arbitrato che aveva portato alla sua pronuncia, il lodo fosse impugnabile solo per un vizio della RG 2296/22Torsello-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli volontà e, nel caso di errore , solo se i requisiti di essenzialità e di riconoscibilità si fossero potuti ravvisare non già in relazione alla determinazione adottata dagli arbitri, ma alla percezione da parte loro degli elementi e dei dati di fatto sottoposti al loro esame dalle parti. 2.2. Il motivo è fondato e, poiché determina ex se la cassazione dell'impugnata sentenza,assorbe il secondo motivo di ricorso inteso a denunciare l'erroneità della pronuncia restitutoria adottata dal Corte d'Appello in conseguenza dell'annullamento del lodo. 2.3. Per la sua particolare natura, nella forma del mandato collettivo o congiunto (Cass., Sez. I, 17/03/2014, n. 6125), di strumento di risoluzione contrattuale delle controversie nella disponibilità delle parti (Cass., Sez. II, 28/05/2021, n. 14986), alle quali queste ricorrono quando intendono affidare all'arbitro la soluzione di quella insorta tra loromediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro volontà (Cass., Sez. I, 2/12/2015, n. 24558), si ché esso integra la manifestazione di una volontà negoziale delle parti sostitutiva di quella delle parti stesse in caso di conflitto (Cass., Sez. III, 1/12/2009, n. 25268), che le parti si impegnano a rispettare come se fosse la propria (Cass., Sez. I, 1/04/2011, n. 7574), il lodo pronunciato all'esito di un arbitrato irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare la manifestazione dellavolontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico o dell'arbitro stesso (Cass., Sez. I, 24/03/2014, n. 6830; Cass., Sez. I, 15/09/2004, n. 18557; Cass., Sez. I, 18/09/2001, n. 11678) con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando (Cass., Sez. III, 16/03/2005, n. 5678 ; Cass., Sez. IV, 17/08/2004, n. 16049; Cass., Sez. I, 16/05/2003, n. 7654). Anche dove si sia conferito agli arbitri il potere di decidere secondo diritto, RG 2296/22Torsello-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli l'error iuriscensurabile non è mai quello che impinge in un'erronea valutazione della norma di diritto, ma l'errore percettivo di diritto, attinente alla erronea supposizione di esistenza o inesistenza di una norma, la cui sindacabilità è correlata alla stessa rilevanza attribuita all'errore di fatto e non esula perciò dall'area dell'imp ugnativa per vizi della volontàad istanza e nell'interesse della parte (Cass., Sez. I, 15/07/2004 n. 13114). 2.4. La sentenza in disamina si è pronunciata in totale dissonanza rispetto a questo quadro di diritto; in particolare, essa mostrando di obliterare la particolare natura del provvedimento impugnato avanti a sé, ha inteso regolare la vicenda al suo esame come se oggetto di gravame non fosse un lodo irrituale, impugnabile solo nei ridotti limiti di cui si è detto, ma un lodo rituale censurabile per ragioni di diritto come consentito dall'art. 829 cod. proc. civ., collocandosi in tal modo in un ambito decisionale del tutto distonico rispetto a quello impostole dalla natura irrituale del lodo e dai limiti a cui ne è soggetta l'impugnazione. 3. La decisione così assunta va perciò doverosamente cassata con rinvio della causa al giudice a quoper la rinnovazione del giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi dec