CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33226/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari in parziale riforma della decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 comma 2 D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159 relativamente alla prescrizione di non allontanarsi dal luogo di residenza e di non detenere telefoni cellulari e con la ritenuta recidiva lo condannava alla pena di anni uno di reclusione. 2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia assumendo l'illegittimità della decisione e lamentando il vizio di motivazione in relazione, innanzitutto, al ritenuto iter in base al quale era stata affermata la penale responsabilità ed in relazione alla motivazione seguita per determinare il trattamento sanzionatorio, identica a quella che aveva sorretto la recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, si trattasse di un fatto pienamente esistente, alla luce delle deposizioni acquisite da parte degli agenti della polizia giudiziaria che controllavano [OSCURATO:PERSONA] nell'area di Fasano. Egli in virtù del provvedimento di prevenzione non si sarebbe potuto recare in quel luogo e non avrebbe potuto disporre di un telefono cellulare che al contrario aveva in uso. Il ricorso è strutturalmente aspecifico e di estrema genericità e oltre a enunciare il vizio di motivazione non indica in che punto la sentenza risulterebbe viziata. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i spese processuali e tr1==i2Min della somma di 3.000,00 eurglla Cassa delle ammende. y() Così deciso in Roma