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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21803/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: INNOCENTI Massimo, nato ad Assisi il [OSCURATO:DATA_NASCITA], legale rapp.te della KRAM s.r.I., avverso la ordinanza del 4/10/2021 del Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Roma, sezione riesame, per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Roma, rilevato che il legale rapp.te della società istante non aveva interesse alla restituzione del suolo (oggetto di concessione) in sequestro, in quanto titolare dello stesso era il Comune di Roma, dichiarava inammissibile, per carenza di concreto interesse all'impugnazione, la richiesta di riesame.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a ministero del procuratore speciale costituito, in proprio e nella qualità di legale rapp.te della soc.

KRAM a r.

I., nella veste di indagato, persona alla quale le cose sono state sequestrate e soggetto interessato alla restituzione, che deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, del codice di rito, i seguenti motivi:

2.1. violazione di legge penale processuale (art. 325 e 568, cod. proc. pen.), avendo il tribunale per il riesame evidentemente equivocato sul regime giuridico della porzione di suolo pubblico (mq. 1,21) in sequestro e già oggetto di concessione, per ampliamento di precedente provvedimento concessorio.

2.2. Posto che si procede per il reato di invasione di suolo pubblico (art. 633 e 639 bis cod. pen.) commesso dal concessionario -KRAM s.r.I.- che installava un impianto tecnico, costituito da una scala per manutenzione e due tubazioni metalliche, poggiato su proprietà comunale per mq. 1,21 circa; il 20 marzo 2020 il pubblico ministero chiedeva il sequestro preventivo della detta area, solo in data 9 settembre 2021 con decreto del GIP del tribunale di Roma era disposto il sequestro preventivo richiesto dal p.m..

La porzione di suolo in oggetto (mq. 1,21) era stata tuttavia oggetto di provvedimento concessorio del 30 settembre 2019, successivamente aggiornato (in data 2.3.20) per ricomprendervi la porzione di suolo di mq. 1,21; sussisteva pertanto certamente l'interesse dell'Innocenti, in proprio e nella qualità di legale rapp.te della società concessionaria del suolo pubblico, ad instare per l'annullamento del provvedimento di sequestro emesso in carenza dei presupposti legittimanti, per vedersi restituire la disponibilità del bene oggetto del diritto ablato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

Nella nozione di "violazione di legge" rientra certamente anche la malintesa carenza dei presupposti legittimanti l'impugnazione, non avendo il tribunale riconosciuto al concessionario del suolo pubblico il diritto a riacquistare la disponibilità del diritto su cosa altrui legittimamente acquisito in forza di incontestato e legittimo titolo concessorio.

1.2. L'art. 322 cod. proc. pen. indica i soggetti legittimati a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice, tra questi sono espressamente menzionati l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

Il tribunale ha escluso che il ricorrente fosse soggetto interessato alla restituzione delle cose sequestrate alla KRAM s.r.I., in quanto trattasi di suolo pubblico nella titolarità del Comune di Roma.

L'imputato (indagato nella fattispecie) vanta legittimazione (concreta) solo se coincide con il soggetto avente diritto alla restituzione del bene sequestrato (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, Rv. 270132).

Tuttavia, è proprio in virtù di legittimo ed incontestato titolo concessorio del suolo pubblico che il concessionario vanta interesse concreto e tutelabile alla restituzione del bene del quale aveva la piena disponibilità.

Innocenti è infatti la persona che aveva la materiale disponibilità del suolo sequestrato, che presso di lui è peraltro stato acquisito; ma ciò che più conta è che il ricorrente è stato esplicitamente indicato anche dal tribunale del riesame come legale rapp.te della [OSCURATO:SOCIETA]. e, per questo motivo, indagato del reato ipotizzato, talché egli era certamente legittimato (quale indagato avente la disponibilità materiale e giuridica del bene) ad avanzare istanza di riesame.

Del resto, il concessionario di un bene pubblico, in quanto detentore qualificato di questo, e come tale legittimato anche ad attivare la tutela possessoria (cfr. Sez. 2 civ., n. 18486 del 01/09/2014, Rv. 632720-01), è soggetto definibile, a norma dell'art. 322 cod. proc. pen., come «persona [...] che avrebbe diritto alla restituzione» della cosa (cfr., per l'affermazione della legittimazione del locatario di un bene a proporre istanza di riesame ex art. 322 cod. proc. pen., Sez. 3, n. 1621 del 30/04/1999, Min.

Finanze, Rv. 213994-01; nei termini da ultimo anche Sez. 3, n. 40326, del 5/10/2021, ric.

Rocco, Rv. 282457, che si richiama anche per i precedenti conformi citati in nota c.e.d.).

2. Consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, dovendo il tribunale esaminare nel merito la fondatezza della istanza di riesame in ordine alla ricorrenza dei presupposti per la emissione del decreto di sequestro del suolo oggetto di provvedimento concessorio in favore della società rappresentata dal ricorrente.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali e reali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 marzo 2022.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: INNOCENTI Massimo, nato ad Assisi il [OSCURATO:DATA_NASCITA], legale rapp.te della KRAM s.r.I., avverso la ordinanza del 4/10/2021 del Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Roma, sezione riesame, per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Roma, rilevato che il legale rapp.te della società istante non aveva interesse alla restituzione del suolo (oggetto di concessione) in sequestro, in quanto titolare dello stesso era il Comune di Roma, dichiarava inammissibile, per carenza di concreto interesse all'impugnazione, la richiesta di riesame. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a ministero del procuratore speciale costituito, in proprio e nella qualità di legale rapp.te della soc. KRAM a r. I., nella veste di indagato, persona alla quale le cose sono state sequestrate e soggetto interessato alla restituzione, che deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, del codice di rito, i seguenti motivi: 2.1. violazione di legge penale processuale (art. 325 e 568, cod. proc. pen.), avendo il tribunale per il riesame evidentemente equivocato sul regime giuridico della porzione di suolo pubblico (mq. 1,21) in sequestro e già oggetto di concessione, per ampliamento di precedente provvedimento concessorio. 2.2. Posto che si procede per il reato di invasione di suolo pubblico (art. 633 e 639 bis cod. pen.) commesso dal concessionario -KRAM s.r.I.- che installava un impianto tecnico, costituito da una scala per manutenzione e due tubazioni metalliche, poggiato su proprietà comunale per mq. 1,21 circa; il 20 marzo 2020 il pubblico ministero chiedeva il sequestro preventivo della detta area, solo in data 9 settembre 2021 con decreto del GIP del tribunale di Roma era disposto il sequestro preventivo richiesto dal p.m.. La porzione di suolo in oggetto (mq. 1,21) era stata tuttavia oggetto di provvedimento concessorio del 30 settembre 2019, successivamente aggiornato (in data 2.3.20) per ricomprendervi la porzione di suolo di mq. 1,21; sussisteva pertanto certamente l'interesse dell'Innocenti, in proprio e nella qualità di legale rapp.te della società concessionaria del suolo pubblico, ad instare per l'annullamento del provvedimento di sequestro emesso in carenza dei presupposti legittimanti, per vedersi restituire la disponibilità del bene oggetto del diritto ablato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nella nozione di "violazione di legge" rientra certamente anche la malintesa carenza dei presupposti legittimanti l'impugnazione, non avendo il tribunale riconosciuto al concessionario del suolo pubblico il diritto a riacquistare la disponibilità del diritto su cosa altrui legittimamente acquisito in forza di incontestato e legittimo titolo concessorio. 1.2. L'art. 322 cod. proc. pen. indica i soggetti legittimati a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice, tra questi sono espressamente menzionati l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il tribunale ha escluso che il ricorrente fosse soggetto interessato alla restituzione delle cose sequestrate alla KRAM s.r.I., in quanto trattasi di suolo pubblico nella titolarità del Comune di Roma. L'imputato (indagato nella fattispecie) vanta legittimazione (concreta) solo se coincide con il soggetto avente diritto alla restituzione del bene sequestrato (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, Rv. 270132). Tuttavia, è proprio in virtù di legittimo ed incontestato titolo concessorio del suolo pubblico che il concessionario vanta interesse concreto e tutelabile alla restituzione del bene del quale aveva la piena disponibilità. Innocenti è infatti la persona che aveva la materiale disponibilità del suolo sequestrato, che presso di lui è peraltro stato acquisito; ma ciò che più conta è che il ricorrente è stato esplicitamente indicato anche dal tribunale del riesame come legale rapp.te della [OSCURATO:SOCIETA]. e, per questo motivo, indagato del reato ipotizzato, talché egli era certamente legittimato (quale indagato avente la disponibilità materiale e giuridica del bene) ad avanzare istanza di riesame. Del resto, il concessionario di un bene pubblico, in quanto detentore qualificato di questo, e come tale legittimato anche ad attivare la tutela possessoria (cfr. Sez. 2 civ., n. 18486 del 01/09/2014, Rv. 632720-01), è soggetto definibile, a norma dell'art. 322 cod. proc. pen., come «persona [...] che avrebbe diritto alla restituzione» della cosa (cfr., per l'affermazione della legittimazione del locatario di un bene a proporre istanza di riesame ex art. 322 cod. proc. pen., Sez. 3, n. 1621 del 30/04/1999, Min. Finanze, Rv. 213994-01; nei termini da ultimo anche Sez. 3, n. 40326, del 5/10/2021, ric. Rocco, Rv. 282457, che si richiama anche per i precedenti conformi citati in nota c.e.d.). 2. Consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, dovendo il tribunale esaminare nel merito la fondatezza della istanza di riesame in ordine alla ricorrenza dei presupposti per la emissione del decreto di sequestro del suolo oggetto di provvedimento concessorio in favore della società rappresentata dal ricorrente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali e reali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 marzo 2022. Il Consigliere estensore
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