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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24504/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Adina [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 648, 624, 625 e 99, co. 4, cod. pen.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, ha presentato ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati di ricettazione e furto.

Le doglianze sono manifestamente infondate Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, infatti, nessuno dei reati ascritti in imputazione risultava estinto, alla data della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione.

Quanto alla ricettazione, infatti, la pena edittale massima di riferimento è quella prevista all'art. 648, comma primo cod. pen. in quante - come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità - in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. riconosciuta nel caso di specie non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale così che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017„ Rv. 269492).

Quanto al reato di furto di cui al capo 2, invece, il giudizio di equivalenza operato dal giudice nella dosimetria della pena non rileva ai fini del calcolo della prescrizione, dovendosi avere riguardo alla pena prevista ex art. 625 cod pen.

Termini questi sui quali incide anche la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, che deve essere considerata sia per il computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia per quantificare l'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (v.

Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Adina [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 648, 624, 625 e 99, co. 4, cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, ha presentato ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati di ricettazione e furto. Le doglianze sono manifestamente infondate Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, infatti, nessuno dei reati ascritti in imputazione risultava estinto, alla data della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione. Quanto alla ricettazione, infatti, la pena edittale massima di riferimento è quella prevista all'art. 648, comma primo cod. pen. in quante - come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità - in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. riconosciuta nel caso di specie non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale così che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017„ Rv. 269492). Quanto al reato di furto di cui al capo 2, invece, il giudizio di equivalenza operato dal giudice nella dosimetria della pena non rileva ai fini del calcolo della prescrizione, dovendosi avere riguardo alla pena prevista ex art. 625 cod pen. Termini questi sui quali incide anche la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, che deve essere considerata sia per il computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia per quantificare l'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (v. Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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