CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 44373/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • MARINO Gaetano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Trib. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 20/01/2022 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'impugnazione dei provvedimenti cautelari, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di quello stesso tribunale il 13/12/2021 proposta da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avente ad oggetto il patrimonio sociale, le quote sociali ed il compendio aziendale, in relazione ai reati cui agli artt. 452 bis e 648 cod. pen. contestati al Marino; accoglieva invece il ricorso presentato in proprio da quest'ultimo con riferimento ai beni personali sequestrati. 2. Il Tribunale motivava la dichiarazione di inammissibilità con la circostanza che il gravame risultava proposto nell'interesse della società, corredato dalla sola nomina di difensore effettuata dal Marino, senza alcun conferimento di procura speciale per conto della persona giuridica. 2. Avverso l'ordinanza pronunciata in sede di riesame ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA], e quest'ultimo in proprio, tramite comune il difensore di fiducia e con un unico atto, di tre motivi. 2.1 Con il primo motivo ha eccepito la violazione ed il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 96, 100, 122 e 322 cod. proc. pen. Ha rilevato a riguardo che nel caso di specie vi era coincidenza della parte privata con il legale rappresentante della società, sì che la procura speciale al difensore era stata rilasciata in calce all'atto di conferimento dell'incarico nella duplice qualità e, quindi, anche per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a prescindere dalla indicata veste di indagato, riferita ovviamente alla posizione personale del Marino; in ogni caso, in tema di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip non era richiesto che il difensore del proponente fosse munito di procura speciale. Sussisteva altresì interesse a proporre impugnazione per ottenere la restituzione del compendio societario (mobiliare ed immobiliare) come legale rappresentante e amministratore della società stessa. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso esame dei motivi di impugnazione e della documentazione allegata. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 452 quaterdecies cod. proc. pen. e 212 d. Igs. 152/2006. Ha dedotto il ricorrente che la dichiarazione di inammissibilità per difetto di procura, atteso il suo carattere preliminare ed assorbente, aveva impedito l'esame dei motivi di ricorso, tesi ad evidenziare la carenza del fumus rispetto alle ipotesi di reato contestato ai capi 1) e 2), sulla base di documentazione pertinente e dei precisi richiami normativi, tesi ad evidenziare la regolarità della condotta nell'ambito dell'attività di raccolta di rottami metallici e ferrosi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre rilevare in premessa che il ricorrente, legale rappresentante e socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è indagato per i reati di cui agli artt. 452 quaterdecies e 648 cod. pen. commessi proprio in qualità di amministratore unico della società, detenendo di fatto il potere decisionale e occupandosi della gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori nonché intrattenendo rapporti di natura illecita con altre realtà aziendali; il sequestro preventivo, secondo quanto risulta dal testo del provvedimento, è stato emesso ai sensi dell'art. 321, comma 1 cod. proc. pen. ed ha avuto ad oggetto il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA], le quote sociali ed il compendio aziendale (oltre al sequestro per equivalente ex art. 452 quaterdecies, quinto comma cod. pen. e a quello ex art. 240 bis cod. pen. di due immobili). Deve pertanto accertarsi se il Marino - come da costui affermato in ricorso - sia legittimato all'impugnazione del provvedimento che ha imposto la misura cautelare reale in danno della società, utilizzata per commettere i suddetti reati, ovvero sussista una condizione di incompatibilità che esclude la nomina di difensore dell'ente, sì che non sarebbe rilevante il conferimento della procura speciale al difensore; il divieto di rappresentanza sarebbe cioè di per sé ostativo all'esercizio della facoltà di agire giudizialmente e di conferire a tal fine mandato ad un legale. Tale premessa permette di comprendere i termini della questione esaminata dal tribunale, laddove la rilevanza, preliminare ed assorbente, della procura speciale è stata affrontata (pag. 11) per il profilo concernente non già i poteri conferiti dal Marino al difensore ma quelli attribuiti (rectius attribuibili) dalla società al Marino stesso. 3. Riporta l'ordinanza impugnata che l'assunto accusatorio si fonda sulle indagini seguite a quelle condotte nell'ambito di altro procedimento, di cui il presente costituisce uno stralcio, e culmina nel riconoscimento del coinvolgimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - azienda leader nel territorio siciliano nel settore della rottamazione dei metalli - nella ricettazione di materiale di provenienza delittuosa (capo 2) e nella illecita gestione di ingenti quantità di rifiuti ferrosi (capo 1) Si configura pertanto una responsabilità dell'ente in conseguenza dei reati presupposti ascritti al ricorrente, in concorso con altri. 4. Sul punto, il giudice di legittimità ha avuto modo di affermare che è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo (Sez. U, Sentenza n. 33041 del 28/05/2015 Cc. - dep.28/07/2015 - Rv. 264311; Sez. 3, Sentenza n. 5447 del 21/09/2016 Cc. - dep.06/02/2017 - Rv. 269754). Inoltre, in tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001 (Cass. sez. 2, Sent. n. 51654 del 13/10/2017 - dep. 13/11/2017 - Rv. 271360, oltre la già citata pronuncia delle sezioni unite).5. Nel caso di specie, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] srl su nomina di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della predetta società, sottoposta alle indagini nel procedimento penale in oggetto oltre che in quello iscritto al n. 9174/2018 del R.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, richiamato a pag. 5 dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] è contestualmente indagato per i reati da cui dipendono gli illeciti configurabili a carico della [OSCURATO:SOCIETA]; è quindi evidente la sua incompatibilità. Ai fini delle conclusioni che precede, non rileva che la responsabilità dell'ente non sia stata accertata o che non risulti ex actis formalmente contestata, dovendosi rapportare la situazione contemplata dall'art. 39 d.lgs. 231/2001 alla prospettazione accusatoria ed agli atti di indagine - ossia al fumus - con la conseguenza che qualora, come nel caso in esame, la condotta contestata al legale rappresentante ed amministratore possa porsi a fondamento dell'illecito della società, così come tipizzato dalla normativa richiamata, diviene ostensibile il conflitto di interessi derivante dall'essere il legale rappresentante indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. 6. Anche l'odierno ricorso è stato presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto della società [OSCURATO:SOCIETA], su nomina di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che persiste la rilevata causa di incompatibilità rispetto al giudizio di legittimità. Per quanto riguarda la censura relativa alle quote sociali di cui il Marino dichiara di essere titolare, si richiama l'insegnamento di questa Corte secondo cui il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro (Cass. sez. 2, sent. n. 29663 del 04/04/2019 Cc. - dep. 08/07/2019 - Rv. 276735). 7. Il rigetto del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetto il ricorso e condanna il ricorre