CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 29430/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 8616-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]-FOGLIOTTI”, rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e MARIO FOGLIOTTIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 1695 /2022 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il 21 / 2 / 20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 30/9/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. L’Associazione professionale “[OSCURATO:PERSONA]Fogliotti”ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento “Non solo porte” s.r.l., chiedendo di esservi Ric. 2022n. 8616 - Sez. 1 - CC del 30 settembre 20 2 5 ammesso, con il privilegio previsto dall’art. 2751-bis n. 2 c.c. , per il credito, già riconosciuto al chirografo, al compenso maturato per le prestazioni professionali eseguite su incarico della società poi fallita. 1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione ritenendo, in sostanza, che, nel caso in esame, non sussistessero i presupposti necessari per l’attribuzione dell’invocato privilegio. 1.3. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - ove l’incarico sia stato conferito all’associazione professionale, il credito al compenso conseguentemente maturatopuò avvalersi del privilegio previsto dall’art. 2751-bis n. 1 c.c. solo se “ sulla base degli accordi interni tra gli associati, il compenso percepito da un determinato cliente spetti a chi ha concretamente svolto la prestazione, o quanto meno quando gli accordi prevedano dei meccanismi per assicurare chegli utili siano distribuiti in misura proporzionale al lavoro svolto da ciascuno degli associati”; - soltanto in tal caso, infatti, il compenso derivante da una “contratto d’opera professionale formalmente imputabile ad un’associazione professionale” remunera prevalentemente “l’attività personale del singolo professionista” e non ilcapitale conferito dagli associati; - “ tutte le volte che gli accordi prevedano una diversa distribuzione degli utili(p . es . in misura fissa tra i s oci sulla base delle quote di partecipazione all’associazione professionale)”, il privilegio dev ’ essere , per contro, negato in quanto , in siffatte ipotesi, i compensi non retribuisconoil lavoro svolto da ciascuno ma costituiscono “ la remunerazione del capitale conferito dai soci”, “come avviene per il corrispettivo versato ad un’organizzazione imprenditoriale per l’attività in concreto svolta da un dipendente o collaboratore”. Ric. 2022n. 8616 - Sez. 1 - CC del 30 settembre 20 2 5 1.4. Nel caso in esame, ha osservato il tribunale, gli accordi tra gli associatidello Studio opponente prevedono “ una distribuzione degli utili tra gli associati in misura fissa a percentuale” per cui “il creditoche la associazione matura verso il cliente viene … ripartito tra i soci con una modalit à che prescinde del tutto dalla concreta esecuzione dell’incarico da parte del singolo associato, e non è neppure proporzionale (essendo stabilito in percentuale) rispetto ad essa”. 1.5. Ne consegue che “il credito verso il cliente va piuttosto a remunerare l’investimenti dei soci in capitale conferito nell’associazione, anziché il l avoro personale del singolo associato” e non sussiste, pertanto, la ragione che sta a fondamentodel riconoscimento del privilegio generale previsto dall’art. 2751-bisn. 2 c.c.. 1.6. Il tribunale, infine, esclus o ogni rilievo a lle prove orali articolate dall’opponente in quanto ininfluenti per la decisione, essendo volte a dimostrare che “ sin gole attivit à inerenti ai crediti” azionati “ sono state in concreto svolte personalmente dal solo dr. [OSCURATO:PERSONA] ” ma senza smentire “ il meccanismo con cui il compenso per tali attività viene in concreto ripartito tra i componenti” dello studio , ha rigettato l’opposizione proposta. 1.7. L’Associazione professionale “[OSCURATO:PERSONA]Fogliotti”, con ricorso notificato il 23/4/2022,ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto. 1.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.9. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo , l a ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2751-bis n. 2 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,e l’omesso esame di un fatto Ric. 2022n. 8616 - Sez. 1 - CC del 30 settembre 20 2 5 decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il credito al compenso azionato dallo studio professionale non meritasse il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2751-bis n. 2 c.c. , omettendo, tuttavia, di considerare che tale privilegio presuppone semplicemente che il relativo credito sia connesso all’attività lavorativa svolta dal professionista appartenente ad uno studio associato. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il credito al compenso azionato dallo studio professionale opponente non meritasse il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2751-bisn. 2 c.c. senza, tuttavia, ammettere le prove orali che l’opponente aveva articolato per dimostrare il fatto a tale fine rilevante, e cioè che il rapporto professionale da cui è scaturito il compenso era intercorso in via esclusiva tra la società poi fallita ed il dr. [OSCURATO:PERSONA], e cioè un componente dell’associazione professionale titolare del credito oggetto della domanda d’ammissione al passivo. 2.3. Imotivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. 2.4. Questa Corte, invero, ha, di recente, chiarito che l’associazione tra professionisti può essereammessa al passivo del fallimento del cliente poi fallito per il credito al compenso professionale maturato nei confronti di quest’ultimo, con il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2751-bisn. 2 c.c., sia nel caso in cui il rapporto di prestazione d’opera professionale si sia instaurato direttamente tra cliente e singolo professionista il quale, come titolare del credito al relativo compenso, l’abbia poi ceduto (anche a mezzo di clausola statutaria) Ric. 2022n. 8616 - Sez. 1 - CC del 30 settembre 20 2 5 all’associazione cui appartiene, sia nel caso in cui il predetto rapporto contrattuale sia giuridicamente sorto direttamente tra il cliente poi fallito e l’associazione professionale, quale autonomo centro di imputazione di interessi e controparte contrattuale; a condizione, però, tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, che l’associazione istante deduca e dimostri (in qualunque modo) in giudizio che: -il credito al compenso sia il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno (o più) tra i professionisti associati (anche avvalendosi di collaboratori o sostituti: art. 2232 c.c.); - le somme così maturate siano destinate, in forza degli accordi distributivi tra gli associati, a retribuire, anche solo in parte, proprio il professionista che ha personalmente eseguito la relativa prestazione lavorativa e proprio la prestazione lavorativa che è a fondamento del compenso invocato, “soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un’attività lavorativa” (Cass. n. 7552 del 2014, in motiv.) e sia, dunque, di pertinenza del professionista chel’ha eseguita. 2.5. Solo ed esclusivamente in tale complessa ipotesi, infatti, il credito al compenso, pur se confluito nel patrimonio dell’associazione, conserva, ai fini previsti dall’art. 2745 c.c., la sua originaria causa (e, come tale, merita, a norma dell’art. 2777, comma 2°, lett. b, c.c., una prelazione collocata subordinatamente solo ai crediti per spese di giustizia e ai crediti spettanti ai lavoratori subordinati ex art. 2751-bisn. 1 c.c. ma, per il resto, superiore rispetto tanto ai crediti privilegiati previsti dall’art. 2751-bisn. 4 e n. 5 c.c., quanto, a norma dell’art. 2778, comma 1°, c.c., a tutti gli altri crediti muniti di privilegio mobiliare), che è quella (e solo quella) di “garantire … i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore di Ric. 2022n. 8616 - Sez. 1 - CC del 30 settembre 20 2 5 opera” per la prestazione lavorativa che lo stesso ha svolto personalmente (Cass. n. 5002 del 2000, in motiv.). 2.6. Viceversa, nel caso in cui l’associazione richiedente, che ne ha l’onere, non fornisca in giudizio (come ha ritento il decreto impugnato) tale (rigorosa) dimostrazione, “ il credito professionale, per il fatto di essere gestito e rappresentato nello studio associato”, perde il suo collegamento causale con “le eventuali originalità e personalità originarie” (e cioè con la prestazione d’opera svolta da uno dei professionisti associati), confondendosi “con la remunerazione della più ampia attività così organizzata” (Cass. n. 35314 del 2023, in motiv.) e, in tal modo, assumendo la configurazione (non più di compenso professionale ma) di “remuneraz ione di capitale ” che, a differenza dello stesso, non è garantita dal privilegio in esame (Cass. n. 5002 del 2000, in motiv.). 2.7. La Corte costituzionale, del resto, (come ricordato da Cass. n. 7552 del 2024, in motiv.) “ha ravvisato la ratio dell’art. 2751-bis c.c. nel riconoscimento di una collocazione privilegiata ai crediti ivi indicati in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa in senso ampio, svolta in varie forme contrattuali, in particolare come lavoro subordinato o autonomo e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del prestatore, precisando che il privilegio mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c. salvaguarda il compenso dei prestatori di lavoro autonomo, che ricade nella generale tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35, primo comma, Cost.) (Corte cost., sentenze n. 1 del 2000, n. 1 del 2020, n. 167 del 2022)”. 2.8. D’altra parte (come evidenziato da Cass. n. 35314 del 2023), “solo il legislatore ” può “ allargare il campo della meritevolezza socio-economica, presidiata con norme Ric. 2022n. 8616 - Sez. 1 - CC del 30 settembre 20 2 5 eccezionali dalla disciplina dei privilegi ed in particolare dalla peculiare ratio lavoristica della disposizione applicata alla vicenda, non idonea ad assicurare protezione lato sensu retributiva di una componente capitale”. 2.9. In definitiva, come condivisibilmente statuito nel decreto impugnato, il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2751-bis n. 2 c.c. presuppone (a differenza di quanto accaduto nel caso in esame, in cui è mancata la prova) che “sulla base degli accordi interni tra gli associati, il compenso percepito da un determinato cliente spetti a chi ha concretamente svolto la prestazione, o quanto meno quando gli accordi prevedano dei meccanismi per assicurare che gli utili siano distribuiti in misura proporzionale al lavoro svolto da ciascuno degli associati”, con la conseguenza che, al contrario, “tutte le volte che gli accordi prevedano una diversa distribuzione degli utili (p. es. in misura fissa tra i soci sulla base delle quote di partecipazione all’associazione professionale)”, il privilegio dev’essere negato in quanto, in siffatte ipotesi, i compensi non retribuiscono il lavoro svolto da ciascuno degli associati ma costituiscono “la remunerazione del capitale conferito dai soci”, “come avviene per il corrispettivo versato ad un’organizzazione imprenditoriale per l’attività in concreto svolta da un dipendente o collaboratore”. 2.10. Soltanto alle indicate condizioni (e nei prospettati limiti quantitativi), in effetti, può ritenersi che il credito al compenso maturato o azionato dall’associazione professionale sia effettivamente destinato a retribuire il lavoro personalmente eseguito da uno dei professionisti e possa, dunque, godere (proprio e solo in quanto tale), di un privilegio che, come quello previsto dall’art. 2751-bis n. 2 c.c., è destinato, appunto, a tutelare esclusivamente il lavoro svolto dal prestatore dell’opera Ric. 2022n. 8616 - Sez. 1 - CC del 30 settembre 20 2 5 e il corrispondente compenso: non anche, evidentemente, (se non al prezzo di perdere, per la corrispondente quota, la sua causa originaria, che è e rimane quella di remunerare il prestatore di lavoro e soltanto lui) la rendita conseguente al mero statusdi associato e, dunque, all’investimento (di capitale e lavoro) eseguito da quest’ultimo nello studio (conf., Cass. n. 7552 del 2024, in motiv., secondo cui “il privilegio generale sui mobili del debitore previsto dall’art. 2751-bis n. 2 c.c. garantisce soloi compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d’opera per il lavoro personale svolto in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale; fattispecie, quest’ultima, che ricorre ogni qual volta venga in considerazione l’ipotesi di compensi dovuti a professionisti che esercitino la loro attività lavorativa in forma societaria (Cass.5002/2000, 9927/2018, 5248/2019, 14829/2022)”). 2.11. Questa Corte, in forza degli esposti argomenti, ha, dunque, affermato il principio per cui “lo studio associato può essere ammesso al passivo del fallimento del cliente, con il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2751-bisn. 2 c.c., per il credito al compenso professionale soltanto quando sia il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno (o più) tra i professionisti associati (anche avvalendosi di collaboratori o sostituti) e le somme così maturate siano di rispettiva pertinenza, nel senso che risulti, in forza degli accordi distributivi tra gli associati o comunque da altra circostanza, che il detto compenso retribuisce, almeno in parte, il professionista prestatore e proprio per le prestazioni oggetto della domanda” (Cass. n. 29371 del 2024). Ric. 2022n. 8616 - Sez. 1 - CC del 30 settembre 20 2 5 2.12. Il decreto impugnatosi è attenuto ai principi esposti: lì dove, in particolare, ha escluso che il credito vantato dall’Associazione istante meritasse l ’ invocata collocazione privilegiata sul rilievo che la stessa non aveva dimostrato (né offerto di dimostrare) in giudizio che, “ sulla base degli accordi interni tra gli associati, il compenso percepito da un determinato cliente spetti a chi ha concretamente svolto la prestazione, o quanto meno … che gli utili siano distribuiti in misura proporzionale al lavoro svolto da ciascuno degli associati”. Il ricorso dev’essere, di conseguenza, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 2.200, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a