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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20842/2026

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ente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale delloStato.-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E C. in personadel legale rappresentante pro tempore, PALOMBA Umberto;-intimati-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 1615/2016, depositata il 22 febbraio 2016.Numero registro generale 22142/2016Numero sezionale 4863/2026Numero di raccolta generale 20842/2026Data pubblicazione 19/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnava, innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli, l’avviso di accertamento n.REA020100379 emesso dall’Agenzia delle entrate di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società “[OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA] C.”, relativo all’anno di imposta 2000, con ilquale veniva contestato l’omesso pagamento di imposte ai fini IVAe IRAP, oltre ad IRPEF da imputare ai soci secondo le rispettivequote di partecipazione, con irrogazione di una sanzioneamministrativa unica pari a euro 450.467,91.

Nel ricorsointroduttivo, la contribuente deduceva di essere stata socia dellasuddetta società dal 1992 al 2002, al 50%, insieme al coniugeUmberto Palomba, dal quale si separava in data 24 giugno 2002,cedendo la propria quota sociale in data 14 ottobre 2002.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenzan. 196/07/2008, depositata nel 2008, rigettava il ricorso.2. – Avverso tale decisione la contribuente proponeva appello,definito dalla Commissione tributaria regionale della Campania consentenza n. 228/1/10, depositata nel 2010, che, in accoglimentodell’impugnazione, annullava la sentenza impugnata per violazionedel contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della società“[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.”.Riassunto il giudizio in primo grado, la contribuente insistevaper l’annullamento dell’atto impositivo; [OSCURATO:PERSONA] e lasocietà “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.” non sicostituivano in giudizio.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenzan. 11000/02/2014, rigettava il ricorso.Numero registro generale 22142/2016Numero sezionale 4863/2026Numero di raccolta generale 20842/2026Data pubblicazione 19/06/2026Proposto appello dalla contribuente, la Commissione tributariaregionale della Campania, con sentenza n. 1615/2016, pronunciatain data 26 maggio 2015 e depositata il 22 febbraio 2016, rigettaval’impugnazione, ritenendola infondata.3. – [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,articolando quattro motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Con ordinanza n. 3104 del 2025 è stata disposta l'integrazionedel contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e sviluppo snc diPalomba [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, e di [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Preliminarmente va dichiarata la nullità dell'intero giudizioper difetto del contraddittorio originario, con rimessione degli attialla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversacomposizione.L'unitarietà dell'accertamento - che è alla base della rettificadelle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delleassociazioni, di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché deisoci delle stesse, ai quali vengono automaticamente imputati iredditi proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili eindipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che ilricorso tributario, proposto da uno dei soci, riguardainscindibilmente sia la società sia tutti i soci, salvo che per laprospettazione di questioni personali; ne consegue che tutti questisoggetti devono essere parte dello stesso procedimento e lacontroversia non può essere decisa limitatamente ad alcunisoltanto, non avendo ad oggetto una singola posizione debitoria,Numero registro generale 22142/2016Numero sezionale 4863/2026Numero di raccolta generale 20842/2026Data pubblicazione 19/06/2026bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutivadell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con laconseguente configurabilità di un litisconsorzio necessariooriginario, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e gradodel procedimento, anche d'ufficio (Cass. n. 28060/2024; Cass. n.27603/2018; Cass. n. 16730/2018; Cass., Sez.

U, n. 14815/2008).Il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto deisoggetti interessati, deve procedere all'integrazione delcontraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, penala nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - inogni stato e grado del processo.Vale infatti il principio secondo cui, ai fini delle imposte suiredditi, l’imputazione per trasparenza ai soci di società di personedi maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo allasocietà determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi dilitisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra (Cass. n. 19741/2025).Tali esiti costituiscono il punto di approdo di una lungaelaborazione giurisprudenziale, culminata con il principio enunciatoda Cass., Sez.

U, n. 14815/2008, a tenore del quale l'unitarietàdell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazionidei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art.5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e laconseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili eindipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che ilricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso direttifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmentesia la società sia tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettinoquestioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essereparte dello stesso procedimento e la controversia non può essereNumero registro generale 22142/2016Numero sezionale 4863/2026Numero di raccolta generale 20842/2026Data pubblicazione 19/06/2026decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffattacontroversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizionedebitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni dellafattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativoimpugnato, con conseguente configurabilità di un caso dilitisconsorzio necessario originario.Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltantodei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio aisensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 (salva la possibilità diriunione ai sensi del successivo art. 29) e il giudizio celebrato senzala partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullitàassoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anched'ufficio.Come hanno ben evidenziato le Sezioni Unite (Cass. n.14815/2008 cit., pp. 12 e ss.), “Sul piano sostanziale (rectius:preprocessuale) l'accertamento del reddito sociale e l'accertamentodel reddito dei singoli soci, sono in evidente rapporto di reciprocaimplicazione (non si può accertare il secondo se non accertando ilprimo ed il primo condiziona l'accertamento del secondo).

Sono duefacce della stessa medaglia […].

Quindi, l'attività di accertamentosvolta nei confronti della società non può essere disgiunta da quellarelativa ai soci: a) unica è la materia imponibile, seppure soggettaa diversa disciplina, in ragione del carattere reale dell'impostalocale, rispetto al carattere personale dell'imposta statale; b) unicoè il risultato dell'accertamento, sia che lo si consideri nel suocomplesso in capo alla società, sia che lo si consideri come lasomma dei redditi imputati ai singoli soci in conseguenzadell'accertamento societario […].

2.5. Sul piano processuale, inpratica, la unicità del rapporto tributario sostanziale con pluralità disoggetti, si è costantemente dissolta in una molteplicità di processiNumero registro generale 22142/2016Numero sezionale 4863/2026Numero di raccolta generale 20842/2026Data pubblicazione 19/06/2026(tanti quanti sono i soggetti privati del rapporto), instaurati suimpugnazione dei singoli avvisi di accertamento.

In presenza diquesta situazione, la giurisprudenza tributaria, preoccupata diprevenire possibili contrasti di giudicati, ha evidenziato l'esistenzadel rapporto di pregiudizialità sostanziale tra le cause della societàe quelle dei soci, subordinando l'esito di queste all'esito dellaprima, senza cogliere la sostanziale, inscindibile unicità dell'oggettodei vari giudizi”.Dal superiore insegnamento delle Sezioni Unite emerge che,nelle società di persone, la necessarietà del litisconsorzio discendedall’indissolubilità dell’accertamento riguardante la società rispettoa quello riguardante i soci.

La ricaduta processuale di taleimpostazione di matrice sostanziale implica l’indefettibilità - qualeproiezione stessa del litisconsorzio originario - del simultaneusprocessus, nel senso che, unico essendo, in definitiva,l’accertamento, società e soci devono veder definita nellamedesima sede processuale la loro posizione unitaria (“Ricorrequindi, giova ribadirlo, una ipotesi di litisconsorzio necessariooriginario, derivante dalla unicità dell'accertamento e delle sueconseguenze, sia nei confronti della società che nei confronti deisoci, in forza del quale il reddito sociale ed il reddito dei socidevono essere oggetto di un unico giudizio fin dal momento in cuil'accertamento unitario effettuato dall'ufficio, perdendo il suocarattere interno, venga notificato, con apposito avviso, ad unoqualsiasi dei suoi destinatari naturali […].”È per tale ragione che, in caso di introduzione di distinteimpugnazioni avverso, rispettivamente, gli avvisi di accertamentoemessi nei confronti della società e gli avvisi relativi ai singoli sociper IRPEF, le Sezioni Unite indicano la strada maestra, ricorrendonei presupposti, della riunione delle cause, escludendo al contempoNumero registro generale 22142/2016Numero sezionale 4863/2026Numero di raccolta generale 20842/2026Data pubblicazione 19/06/2026l’esperibilità dello strumento della sospensione della causa“personale” rispetto a quella “sociale”.In ciò emerge, in giurisprudenza, la differenza tra le società dipersone e quelle di capitali.Rispetto a queste ultime – a partire da Cass. n. 23323/2014,–si afferma infatti che, in caso di pendenza separata di procedimentirelativi all'accertamento del maggior reddito contestato ad unasocietà di capitali e di quello di partecipazione conseguentementecontestato al singolo socio, quest'ultimo giudizio deve esseresospeso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 del d.lgs. n.546 del 1992 e 295 c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato dellasentenza emessa nei confronti della società, costituendol'accertamento tributario nei confronti della società unindispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confrontidei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe lerettifiche promanano, e non ricorrendo, com'è per le società dipersone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

Nella motivazione diquest’ultima pronuncia, espressamente si rileva che in caso dipendenza separata di procedimenti relativi nei quali si controvertedel maggior reddito nei confronti della società e del reddito dipartecipazione contestato dall'ufficio ai singoli soci in dipendenzadell'accertamento operato a carico del sodalizio, non ricorrendol'ipotesi del litisconsorzio necessario affermato per le società dipersone (Cass. Sez.

U, n. 14815/2008), il giudizio nei confronti delsocio, per quanto attiene all'esistenza degli utili extracontabilirealizzati dalla società, è pregiudicato dall'esito dell'accertamentoeffettuato nei confronti della società stessa.Nelle società di persone, invece, proprio per via dell’originariaunitarietà dell’accertamento, che implica l’inscindibilità di un unicoNumero registro generale 22142/2016Numero sezionale 4863/2026Numero di raccolta generale 20842/2026Data pubblicazione 19/06/2026fascio di rapporti, non si realizza un accertamento socialepregiudiziale che condiziona quello personale quale dipendente.Il concetto è bene espresso sempre dalle Sezioni Unite,laddove scrivono che «l'accertamento, più che essere graduale, èunico: non si tratta di processi da “mettere in fila”, ma daunificare».

Per tale ragione, in caso di società di persone, ilcatalogo delle regole applicabili è dalle Sezioni Unite dettagliatocome segue: a) se tutte le parti hanno proposto autonomamentericorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi dell'art. 29 deld.lgs. n. 546 del 1992, se sono tutti pendenti dinanzi alla stessaCommissione (la facoltà di disporre la riunione si trasforma inobbligo in considerazione del vincolo del litisconsorzio necessario).Altrimenti, la riunione va disposta dinanzi al giudicepreventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall'art. 39c.p.c., anche perché con la proposizione del primo ricorso sorge lanecessità di integrare il contraddittorio e quindi si radica lacompetenza territoriale, senza che possa opporsi la inderogabilitàdella stessa, sancita dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 546 del1992.

Il valore della integrità del contraddittorio, garanzia delgiusto processo, tutelato da norma costituzionale (art. 111, comma2, Cost.), giustifica la deroga della competenza territoriale; ovvero,la proposizione del primo ricorso determina il radicarsi dellacompetenza territoriale per tutti i litisconsorti, sulla base delcriterio, stabilito per legge (art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992) delsimultaneus processus; b) se, invece, una o più parti non abbianoricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, o, avendolaricevuta, non l'abbiano impugnato, il giudice adito per primo devedisporre l'integrazione del contraddittorio, mediante la lorochiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza(art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992).Numero registro generale 22142/2016Numero sezionale 4863/2026Numero di raccolta generale 20842/2026Data pubblicazione 19/06/2026L’eventuale formazione di giudicati parziali (riferiti, cioè, asingole posizioni), vanno valutati tenendo conto dei limiti soggettivistabiliti dall’art. 2909 cod. civ.Nel caso di specie non sussiste la regolarità del litisconsorzioperché qui si procede solo per l'avviso di accertamento societario,ma mancano le cause riguardanti gli avvisi di accertamento deisingoli soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per IRPEF, per iquali le relative sentenze erano state già annullate dalla Cassazione(Cass. n. 175/2021; Cass. n. 36363/2021).Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata,dovendo essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio, conrimessione degli atti al primo giudice per la celebrazione delsimultaneus processus.2. – Il rilievo officioso della nullità dell’intero giudizio, perdifetto del contraddittorio originario, assorbe l’esame dei motivi diricorso (Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce laviolazione del combinato disposto dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 56 del d.P.R. n.633 del 1972, chiedendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e4, c.p.c., la cassazione della sentenza per vizio di violazione dilegge e nullità della decisione e del procedimento.

Con il secondomotivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art. 12 dellal. n. 212 del 2000 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973,chiedendo la cassazione della sentenza ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., per violazione di legge, nullità delladecisione e omesso esame di un fatto decisivo.

Con il terzo motivodi ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n.600 del 1973, dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, dell’art. 42 deld.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115e 116 c.p.c., chiedendo la cassazione della sentenza ai sensiNumero registro generale 22142/2016Numero sezionale 4863/2026Numero di raccolta generale 20842/2026Data pubblicazione 19/06/2026dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

Con il quarto motivo diricorso la ricorrente deduce la violazione del combinato dispostodegli artt. 53, comma 2, e 49 del d.lgs. n. 545 del 1992 e dell’art.331 c.p.c., chiedendo la cassazione della sentenza ai sensi dell’art.360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.).3. – Il particolare andamento processuale comporta lacompensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l'impugnata sentenza equella di primo grado, dichiarando la nullità dell'intero giudizio, conrimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo gradodi Napoli, in diversa composizione.Compensa integramente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, del 10 giugno 2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale delloStato.-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E C. in personadel legale rappresentante pro tempore, PALOMBA Umberto;-intimati-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 1615/2016, depositata il 22 febbraio 2016.Numero registro generale 22142/2016Numero sezionale 4863/2026Numero di raccolta generale 20842/2026Data pubblicazione 19/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnava, innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli, l’avviso di accertamento n.REA020100379 emesso dall’Agenzia delle entrate di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società “[OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA] C.”, relativo all’anno di imposta 2000, con ilquale veniva contestato l’omesso pagamento di imposte ai fini IVAe IRAP, oltre ad IRPEF da imputare ai soci secondo le rispettivequote di partecipazione, con irrogazione di una sanzioneamministrativa unica pari a euro 450.467,91. Nel ricorsointroduttivo, la contribuente deduceva di essere stata socia dellasuddetta società dal 1992 al 2002, al 50%, insieme al coniugeUmberto Palomba, dal quale si separava in data 24 giugno 2002,cedendo la propria quota sociale in data 14 ottobre 2002.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenzan. 196/07/2008, depositata nel 2008, rigettava il ricorso.2. – Avverso tale decisione la contribuente proponeva appello,definito dalla Commissione tributaria regionale della Campania consentenza n. 228/1/10, depositata nel 2010, che, in accoglimentodell’impugnazione, annullava la sentenza impugnata per violazionedel contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della società“[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.”.Riassunto il giudizio in primo grado, la contribuente insistevaper l’annullamento dell’atto impositivo; [OSCURATO:PERSONA] e lasocietà “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.” non sicostituivano in giudizio.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenzan. 11000/02/2014, rigettava il ricorso.Numero registro generale 22142/2016Numero sezionale 4863/2026Numero di raccolta generale 20842/2026Data pubblicazione 19/06/2026Proposto appello dalla contribuente, la Commissione tributariaregionale della Campania, con sentenza n. 1615/2016, pronunciatain data 26 maggio 2015 e depositata il 22 febbraio 2016, rigettaval’impugnazione, ritenendola infondata.3. – [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,articolando quattro motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Con ordinanza n. 3104 del 2025 è stata disposta l'integrazionedel contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e sviluppo snc diPalomba [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, e di [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Preliminarmente va dichiarata la nullità dell'intero giudizioper difetto del contraddittorio originario, con rimessione degli attialla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversacomposizione.L'unitarietà dell'accertamento - che è alla base della rettificadelle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delleassociazioni, di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché deisoci delle stesse, ai quali vengono automaticamente imputati iredditi proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili eindipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che ilricorso tributario, proposto da uno dei soci, riguardainscindibilmente sia la società sia tutti i soci, salvo che per laprospettazione di questioni personali; ne consegue che tutti questisoggetti devono essere parte dello stesso procedimento e lacontroversia non può essere decisa limitatamente ad alcunisoltanto, non avendo ad oggetto una singola posizione debitoria,Numero registro generale 22142/2016Numero sezionale 4863/2026Numero di raccolta generale 20842/2026Data pubblicazione 19/06/2026bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutivadell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con laconseguente configurabilità di un litisconsorzio necessariooriginario, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e gradodel procedimento, anche d'ufficio (Cass. n. 28060/2024; Cass. n.27603/2018; Cass. n. 16730/2018; Cass., Sez. U, n. 14815/2008).Il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto deisoggetti interessati, deve procedere all'integrazione delcontraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, penala nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - inogni stato e grado del processo.Vale infatti il principio secondo cui, ai fini delle imposte suiredditi, l’imputazione per trasparenza ai soci di società di personedi maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo allasocietà determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi dilitisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra (Cass. n. 19741/2025).Tali esiti costituiscono il punto di approdo di una lungaelaborazione giurisprudenziale, culminata con il principio enunciatoda Cass., Sez. U, n. 14815/2008, a tenore del quale l'unitarietàdell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazionidei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art.5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e laconseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili eindipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che ilricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso direttifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmentesia la società sia tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettinoquestioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essereparte dello stesso procedimento e la controversia non può essereNumero registro generale 22142/2016Numero sezionale 4863/2026Numero di raccolta generale 20842/2026Data pubblicazione 19/06/2026decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffattacontroversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizionedebitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni dellafattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativoimpugnato, con conseguente configurabilità di un caso dilitisconsorzio necessario originario.Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltantodei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio aisensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 (salva la possibilità diriunione ai sensi del successivo art. 29) e il giudizio celebrato senzala partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullitàassoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anched'ufficio.Come hanno ben evidenziato le Sezioni Unite (Cass. n.14815/2008 cit., pp. 12 e ss.), “Sul piano sostanziale (rectius:preprocessuale) l'accertamento del reddito sociale e l'accertamentodel reddito dei singoli soci, sono in evidente rapporto di reciprocaimplicazione (non si può accertare il secondo se non accertando ilprimo ed il primo condiziona l'accertamento del secondo). Sono duefacce della stessa medaglia […]. Quindi, l'attività di accertamentosvolta nei confronti della società non può essere disgiunta da quellarelativa ai soci: a) unica è la materia imponibile, seppure soggettaa diversa disciplina, in ragione del carattere reale dell'impostalocale, rispetto al carattere personale dell'imposta statale; b) unicoè il risultato dell'accertamento, sia che lo si consideri nel suocomplesso in capo alla società, sia che lo si consideri come lasomma dei redditi imputati ai singoli soci in conseguenzadell'accertamento societario […]. 2.5. Sul piano processuale, inpratica, la unicità del rapporto tributario sostanziale con pluralità disoggetti, si è costantemente dissolta in una molteplicità di processiNumero registro generale 22142/2016Numero sezionale 4863/2026Numero di raccolta generale 20842/2026Data pubblicazione 19/06/2026(tanti quanti sono i soggetti privati del rapporto), instaurati suimpugnazione dei singoli avvisi di accertamento. In presenza diquesta situazione, la giurisprudenza tributaria, preoccupata diprevenire possibili contrasti di giudicati, ha evidenziato l'esistenzadel rapporto di pregiudizialità sostanziale tra le cause della societàe quelle dei soci, subordinando l'esito di queste all'esito dellaprima, senza cogliere la sostanziale, inscindibile unicità dell'oggettodei vari giudizi”.Dal superiore insegnamento delle Sezioni Unite emerge che,nelle società di persone, la necessarietà del litisconsorzio discendedall’indissolubilità dell’accertamento riguardante la società rispettoa quello riguardante i soci. La ricaduta processuale di taleimpostazione di matrice sostanziale implica l’indefettibilità - qualeproiezione stessa del litisconsorzio originario - del simultaneusprocessus, nel senso che, unico essendo, in definitiva,l’accertamento, società e soci devono veder definita nellamedesima sede processuale la loro posizione unitaria (“Ricorrequindi, giova ribadirlo, una ipotesi di litisconsorzio necessariooriginario, derivante dalla unicità dell'accertamento e delle sueconseguenze, sia nei confronti della società che nei confronti deisoci, in forza del quale il reddito sociale ed il reddito dei socidevono essere oggetto di un unico giudizio fin dal momento in cuil'accertamento unitario effettuato dall'ufficio, perdendo il suocarattere interno, venga notificato, con apposito avviso, ad unoqualsiasi dei suoi destinatari naturali […].”È per tale ragione che, in caso di introduzione di distinteimpugnazioni avverso, rispettivamente, gli avvisi di accertamentoemessi nei confronti della società e gli avvisi relativi ai singoli sociper IRPEF, le Sezioni Unite indicano la strada maestra, ricorrendonei presupposti, della riunione delle cause, escludendo al contempoNumero registro generale 22142/2016Numero sezionale 4863/2026Numero di raccolta generale 20842/2026Data pubblicazione 19/06/2026l’esperibilità dello strumento della sospensione della causa“personale” rispetto a quella “sociale”.In ciò emerge, in giurisprudenza, la differenza tra le società dipersone e quelle di capitali.Rispetto a queste ultime – a partire da Cass. n. 23323/2014,–si afferma infatti che, in caso di pendenza separata di procedimentirelativi all'accertamento del maggior reddito contestato ad unasocietà di capitali e di quello di partecipazione conseguentementecontestato al singolo socio, quest'ultimo giudizio deve esseresospeso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 del d.lgs. n.546 del 1992 e 295 c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato dellasentenza emessa nei confronti della società, costituendol'accertamento tributario nei confronti della società unindispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confrontidei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe lerettifiche promanano, e non ricorrendo, com'è per le società dipersone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Nella motivazione diquest’ultima pronuncia, espressamente si rileva che in caso dipendenza separata di procedimenti relativi nei quali si controvertedel maggior reddito nei confronti della società e del reddito dipartecipazione contestato dall'ufficio ai singoli soci in dipendenzadell'accertamento operato a carico del sodalizio, non ricorrendol'ipotesi del litisconsorzio necessario affermato per le società dipersone (Cass. Sez. U, n. 14815/2008), il giudizio nei confronti delsocio, per quanto attiene all'esistenza degli utili extracontabilirealizzati dalla società, è pregiudicato dall'esito dell'accertamentoeffettuato nei confronti della società stessa.Nelle società di persone, invece, proprio per via dell’originariaunitarietà dell’accertamento, che implica l’inscindibilità di un unicoNumero registro generale 22142/2016Numero sezionale 4863/2026Numero di raccolta generale 20842/2026Data pubblicazione 19/06/2026fascio di rapporti, non si realizza un accertamento socialepregiudiziale che condiziona quello personale quale dipendente.Il concetto è bene espresso sempre dalle Sezioni Unite,laddove scrivono che «l'accertamento, più che essere graduale, èunico: non si tratta di processi da “mettere in fila”, ma daunificare». Per tale ragione, in caso di società di persone, ilcatalogo delle regole applicabili è dalle Sezioni Unite dettagliatocome segue: a) se tutte le parti hanno proposto autonomamentericorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi dell'art. 29 deld.lgs. n. 546 del 1992, se sono tutti pendenti dinanzi alla stessaCommissione (la facoltà di disporre la riunione si trasforma inobbligo in considerazione del vincolo del litisconsorzio necessario).Altrimenti, la riunione va disposta dinanzi al giudicepreventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall'art. 39c.p.c., anche perché con la proposizione del primo ricorso sorge lanecessità di integrare il contraddittorio e quindi si radica lacompetenza territoriale, senza che possa opporsi la inderogabilitàdella stessa, sancita dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 546 del1992. Il valore della integrità del contraddittorio, garanzia delgiusto processo, tutelato da norma costituzionale (art. 111, comma2, Cost.), giustifica la deroga della competenza territoriale; ovvero,la proposizione del primo ricorso determina il radicarsi dellacompetenza territoriale per tutti i litisconsorti, sulla base delcriterio, stabilito per legge (art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992) delsimultaneus processus; b) se, invece, una o più parti non abbianoricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, o, avendolaricevuta, non l'abbiano impugnato, il giudice adito per primo devedisporre l'integrazione del contraddittorio, mediante la lorochiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza(art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992).Numero registro generale 22142/2016Numero sezionale 4863/2026Numero di raccolta generale 20842/2026Data pubblicazione 19/06/2026L’eventuale formazione di giudicati parziali (riferiti, cioè, asingole posizioni), vanno valutati tenendo conto dei limiti soggettivistabiliti dall’art. 2909 cod. civ.Nel caso di specie non sussiste la regolarità del litisconsorzioperché qui si procede solo per l'avviso di accertamento societario,ma mancano le cause riguardanti gli avvisi di accertamento deisingoli soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per IRPEF, per iquali le relative sentenze erano state già annullate dalla Cassazione(Cass. n. 175/2021; Cass. n. 36363/2021).Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata,dovendo essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio, conrimessione degli atti al primo giudice per la celebrazione delsimultaneus processus.2. – Il rilievo officioso della nullità dell’intero giudizio, perdifetto del contraddittorio originario, assorbe l’esame dei motivi diricorso (Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce laviolazione del combinato disposto dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 56 del d.P.R. n.633 del 1972, chiedendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e4, c.p.c., la cassazione della sentenza per vizio di violazione dilegge e nullità della decisione e del procedimento. Con il secondomotivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art. 12 dellal. n. 212 del 2000 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973,chiedendo la cassazione della sentenza ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., per violazione di legge, nullità delladecisione e omesso esame di un fatto decisivo. Con il terzo motivodi ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n.600 del 1973, dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, dell’art. 42 deld.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115e 116 c.p.c., chiedendo la cassazione della sentenza ai sensiNumero registro generale 22142/2016Numero sezionale 4863/2026Numero di raccolta generale 20842/2026Data pubblicazione 19/06/2026dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. Con il quarto motivo diricorso la ricorrente deduce la violazione del combinato dispostodegli artt. 53, comma 2, e 49 del d.lgs. n. 545 del 1992 e dell’art.331 c.p.c., chiedendo la cassazione della sentenza ai sensi dell’art.360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.).3. – Il particolare andamento processuale comporta lacompensazione integrale delle spese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l'impugnata sentenza equella di primo grado, dichiarando la nullità dell'intero giudizio, conrimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo gradodi Napoli, in diversa composizione.Compensa integramente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, del 10 giugno 2026.La PresidenteTania Hmeljak