CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 17767/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, in relazione al reato previsto dall'art. 648 cod. pen, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di 5P4 ricorso (cfr. pag 2 della sentenza impugnata cui la Corte d'appello ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato contestato iin assenza di una valida giustificazione circa la legittima provenienza del bene rinvenuto in suo possesso applicando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità : Sez. 2, n.53017de1 22/11/2016, Rv. 268713); rielevato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui agli art. 62 comma 1 num. 4 cod. pen.e 648 comma 2 cod. pen. è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti,quale nel caso di specie il valore non irrisorio del bensioggetto di ricettazione (si veda, in particolare pag.3 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione anche d'ufficio di una pena sostitutiva, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità per la qualeil giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U.n.12872del 19/01/2017, Rv. 269125); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al patiaffrentb della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]