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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 18946/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego di rinnovazione dell'istruttoria denunciando vizio della motivazione, non è consentito, data la incensurabilità in questa sede, ove adeguatamente motivata, della decisione del giudice di merito sul punto; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento alle pagine 5 e 6 nella parte in cui si rileva che, poiché già nel corso del processo svoltosi davanti al Tribunale di primo grado l'imputato avrebbe potuto far menzione degli ignoti che avevano portato il veicolo di illecita provenienza nell'aut:odemolizione, a sua insaputa, non è consentito considerare nuova la prova di cui si richiede l'acquisizione; ad essere stata conosciuta dopo la sentenza di primo grado è, infatti, la sola identificazione delle persone da escutere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA](sigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego di rinnovazione dell'istruttoria denunciando vizio della motivazione, non è consentito, data la incensurabilità in questa sede, ove adeguatamente motivata, della decisione del giudice di merito sul punto; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento alle pagine 5 e 6 nella parte in cui si rileva che, poiché già nel corso del processo svoltosi davanti al Tribunale di primo grado l'imputato avrebbe potuto far menzione degli ignoti che avevano portato il veicolo di illecita provenienza nell'aut:odemolizione, a sua insaputa, non è consentito considerare nuova la prova di cui si richiede l'acquisizione; ad essere stata conosciuta dopo la sentenza di primo grado è, infatti, la sola identificazione delle persone da escutere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA](sigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18946/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris