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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 47860/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con la sentenza in rubrica indicata il giorno 6 maggio 2021 la Corte d'appello di Venezia, accogliendo il ricorso del locale Procuratore generale, ha riformato la sentenza del 6 novembre 2019 con cui il Tribunale di Padova aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, da tutte le imputazioni, condannandolo alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione avendolo ritenuto colpevole dei reati di cui ai punti 6, 7 e 12 dell'imputazione.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto contestando l'intervenuta statuizione di reità.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che lo stesso risulta essere stato presentato tardivamente in data 18 ottobre 2021.

Osserva il Collegio che la Corte territoriale, pronunziata la sentenza in data 6 maggio 2021, si era riservata per il deposito dei relativi motivi giorni 90; che tale termine era stato rispettato in quanto la motivazione della sentenza de qua è stata depositata in data 14 luglio 2021; che posto che il termine per il deposito della sentenza sarebbe venuto a scadere - senza che sullo stesso avesse potuto agire la normativa in materia di sospensione feriale dei termini - in data 4 agosto 2021 (cioè 90 giorni dopo la pronunzia della sentenza in questione) e che pertanto, considerato che il termine per impugnare previsto nella misura di giorni 45 ha iniziato a decorrere in data 1 settembre 2021, essendo questo invece assoggettato alla sospensione feriale dei termini, la proposizione del ricorso per cassazione, intervenuta solamente in data 18 ottobre 2021, pertanto oltre il predetto termine, è inammissibile in quanto intempestiva.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C

3.000. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con la sentenza in rubrica indicata il giorno 6 maggio 2021 la Corte d'appello di Venezia, accogliendo il ricorso del locale Procuratore generale, ha riformato la sentenza del 6 novembre 2019 con cui il Tribunale di Padova aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, da tutte le imputazioni, condannandolo alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione avendolo ritenuto colpevole dei reati di cui ai punti 6, 7 e 12 dell'imputazione. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto contestando l'intervenuta statuizione di reità. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che lo stesso risulta essere stato presentato tardivamente in data 18 ottobre 2021. Osserva il Collegio che la Corte territoriale, pronunziata la sentenza in data 6 maggio 2021, si era riservata per il deposito dei relativi motivi giorni 90; che tale termine era stato rispettato in quanto la motivazione della sentenza de qua è stata depositata in data 14 luglio 2021; che posto che il termine per il deposito della sentenza sarebbe venuto a scadere - senza che sullo stesso avesse potuto agire la normativa in materia di sospensione feriale dei termini - in data 4 agosto 2021 (cioè 90 giorni dopo la pronunzia della sentenza in questione) e che pertanto, considerato che il termine per impugnare previsto nella misura di giorni 45 ha iniziato a decorrere in data 1 settembre 2021, essendo questo invece assoggettato alla sospensione feriale dei termini, la proposizione del ricorso per cassazione, intervenuta solamente in data 18 ottobre 2021, pertanto oltre il predetto termine, è inammissibile in quanto intempestiva. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 l
Sentenza Cassazione n. 47860/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris